CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Messina n.491/2026 depositato il04/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/7/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 11952/2026Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 25327/2026Data pubblicazione 15/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 14/09/2026Laura Tricomi