CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 31119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Messina in data 13/10/2023 con la quale è stato convalidato il provvedimento del Questore di Messina nella parte in cui, per quanto qui rileva, prescriveva al ricorrente l'obbligo di presentarsi, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra dell'ASD [OSCURATO:PERSONA], presso il Commissariato di PS di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, al 25° minuto del Primo tempo ed al 25° minuto del secondo tempo, per la durata di otto anni dalla prima manifestazione calcistica successiva alla notifica del provvedimento. 2. Il ricorrente deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento era stato notificato al destinatario della misura in data 11/10/2023 alle ore 11.10, laddove il GIP ha provveduto alla relativa convalida in data 13/10/2023, senza indicare alcun orario, senza che fossero ancora trascorse le 48 ore per l'esercizio del termine a difesa e senza che, nelle more, il ricorrente avesse depositato memorie scritte, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Richiama, a sostegno, giurisprudenza conforme 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è Manifestamente infondato'. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 11/10/2023 alle ore 11.10, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 13/10/2023 ad orario imprecisato. Tuttavia, dall'esame degli atti processuali, emerge che la notifica dell'ordinanza di convalida all'interessato è avvenuta solo il 15/10/23 alle ore 16,10 e che nell'intervallo di tempo intercorso tra l'emissione del provvedimento impugnato e la sua notifica, il ricorrente non ha esercitato il diritto al contraddittorio non avendo depositato nessuna memoria che non è stata vagliata dal giudice. Né il ricorrente, nel formulare la doglianza, ha dedotto l'incidenza della violazione sul diritto di difesa, evidenziando il concreto pregiudizio cagionato a quest'ultimo (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023 Ud. (dep. 12/07/2023) Rv. 284802). Pertanto, si ritiene che, pur non avendo il giudice osservato il termine minimo delle 48 ore, il ricorrente non ha subito alcun concreto ed attuale pregiudizio dalla suddetta violazione, non avendo affatto esercitato il diritto al contraddittorio cartolare, di cui lamenta la compressione deducendo la violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., e non avendo quindi interesse all'osservanza della disposizione violata. Ne segue che, la nullità non è deducibile ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1999 del 25/06/1990 Cc. (dep. 13/07/1990) Rv. 184905). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, determinata secondo equità, di euro tremila ih favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il