CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 38490/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione per mancanza dell'elemento oggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, valorizzando la circostanza che l'odierno ricorrente fosse in possesso delle chiavi di accesso all'officina dove sono stati rinvenuti i mezzi ricettati e che, alla vista degli operanti di p.g. si fosse dato alla fuga con un mezzo regolare visto uscire proprio dall'officina ove vennero rinvenute le res provento di furto, adoperandosi per gettare via le chiavi di accesso al predetto locale al fine di non ferie rinvenire, elementi la cui combinazione logico fattuale, unitamente alle parole del [OSCURATO:PERSONA] che lo ha indicato quale suo stabile collaboratore nell'attività di vendita di ricambi auto, depongono per una sua partecipazione nell'attività illecita perpetrata dal coimputato, e dunque per una comune codetenzione illecita dei beni ivi rinvenuti, soprattutto se si considera l'ulteriore argomento speso dalla sentenza impugnata dell'assunzione di un comportamento in sé abnorme quale quello di darsi alla fuga guidando un veicolo perfettamente regolare, coerentemente letto come intento di impedire ai carabinieri di introdursi nell'immobile e di ricondurre anche alla propria persona l'attività illecita ivi svolta; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., che d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025