CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41530/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 gennaio 2023, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen. per aver partecipato a una rissa insorta tra i medesimi, a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA], non partecipante alla rissa, riportava lesioni giudicate guaribili in giorni sette. 2. Nell'interesse degli imputati, sono stati proposti quattro distinti atti di ricorso per cassazione (due dei quali nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]), affidati ai motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 588, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte territoriale travisato il contenuto delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado (segnatamente, i filmati tratti da sistemi di videosorveglianza e prove testimoniali del Giarratana, del Campisi e del [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali era emerso che l'imputata aveva posto in essere unicamente condotte finalizzate a far desistere i due coimputati dalle reciproche aggressioni. Il convincimento della Corte d'appello, secondo cui la Cori avrebbe, al contrario, attivamente partecipato alla rissa si pone in insanabile contrasto con quanto dichiarato dai testi indicati. 3.1 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 546, primo comma, n. 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite. Sebbene tale richiesta non fosse stata oggetto di un articolato motivo d'appello, essa risultava comunque formulata nel petitum dell'impugnazione, avendo la difesa richiesto, in subordine, una pena più mite. 4. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con cui si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici dell'appello ravvisato, nella vicenda oggetto del ricorso, gli estremi del reato di rissa, erroneamente applicando al caso in scrutinio i principi giurisprudenziali in tema di art. 588 cod. pen. Non ricorre, infatti, nel caso in scrutinio, né l'elemento oggettivo né quello soggettivo; infatti, non è stata comprovata l'esistenza di più centri d'aggressione, né la presenza di almeno tre soggetti partecipanti alla colluttazione, né l'elemento psicologico della volontà e consapevolezza di partecipare a una contesa tra più parti o la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità personale. Più in particolare, la difesa osserva che, proprio a tener fede alla vicenda come ricostruita dalla Corte distrettuale, appare evidente che 1) la contesa aveva coinvolto i soli [OSCURATO:PERSONA] e Romano; 2) la Cori era subentrata in un secondo momento al solo scopo di dividere i due contendenti; la repentinità dell'intervento di quest'ultima non consente di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato e fosse stato consapevole dell'intervento della coimputata. La difesa chiede inoltre al Collegio di considerare l'altro ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tamquam non esset, vista la revoca del mandato difensivo ai precedenti difensori, contestuale alla nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, col primo dei quali si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 588 cod. pen. nonostante la mancata ricorrenza degli elementi costitutivi del reato ascritto. In particolare, osserva la difesa, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] si è caratterizzata in termini di pura difesa rispetto alla aggressione posta in essere dal Romano, come risulta, del resto, dagli elementi probatori valorizzati dalla Corte stessa (i filmati), che hanno restituito l'immagine del [OSCURATO:PERSONA], che soltanto in seguito all'attacco del Romano oppone resistenza. Mancherebbe, dunque, nella condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], la coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo, che sono richieste dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del reato di rissa. Inoltre, ove si consideri che la condotta della Cori (intervenuta soltanto in un secondo momento per dividere, seppure con modalità maldestre, gli altri due imputati) deve arrivarsi alla conclusione che manchi, nella fattispecie in esame, il numero minimo di partecipanti (ossia tre persone) necessario ai fini della configurazione del delitto ascritto. Con i motivi secondo e terzo, posti in subordine rispetto alle censure di cui al primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, malgrado si fosse evidenziato, con atto d'appello, la condotta tenuta dall'imputato nell'immediatezza dei fatti e il buon comportamento processuale dello stesso. Si contesta, infine, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., con riguardo alla dosimetria della pena, determinata con ampio quanto immotivato scostamento dal minimo edittale. 6. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in cinque motivi 6.1 I primi due motivi hanno a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 588 cod. pen. in mancanza dell'elemento qualificante la fattispecie incriminatrice in parola vale a dire la partecipazione di tre soggetti (o più) alla rissa. Infatti, secondo la ricostruzione della vicenda proposta dai medesimi giudici di merito, la colluttazione fisica ha coinvolto soltanto i due coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Romano; inoltre, le lesioni alla persona offesa sono state provocate esclusivamente dalla Cori, di cui non è stato dimostrato il contributo (morale o materiale) alla colluttazione tra i due uomini. La condotta scritta avrebbe dovuto, pertanto, essere al più riqualificata ai sensi dell'ad 588, primo comma, cod. pen., come dedotto con atto d'appello. Tuttavia, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto. (-63 6.2 Col terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il denegato proscioglimento dell'imputato avrebbe dovuto essere pronunciato alla luce della minima lesività del fatto contestato. La Corte d'appello ha introdotto nel giudizio elementi estranei, valutando genericamente la "biografia giudiziaria" del ricorrente e riferendosi a condanne per fatti analoghi non risultanti dal casellario giudiziale, omettendo, inoltre, di valutare la lontananza, nel tempo, delle altre condanne (per fatti di reato diversi). 6.3 Col quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, malgrado si fosse evidenziata, con atto d'appello, l'incensuratezza dell'imputato e la mera occasionalità della condotta ascritta. In parte motiva, la Corte territoriale si è limitata a rimarcare la gravità della condotta del Romano, trascurando altresì il buon comportamento processuale dello stesso. 6.4 Col quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte distrettuale rideterminato la pena nel minimo edittale, a dispetto della ricorrenza, nel caso di specie, di tutte le circostanze valutabili in senso positivo dal giudice ex art. 133 cod. pen., (in particolare, la condotta di vita e la personalità del ricorrente). 7. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; memorie di replica alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nell'interesse dei tre imputati, con cui si reitera la richiesta di accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo è inammissibile, perché privo di specificità e reiterativo. Dacché la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al presunto travisamento della prova, per avere entrambi i Giudici del merito ricostruito il fatto travisando le risultanze istruttorie (segnatamente, le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dai testi ricordati dalla difesa stessa), gioverà ricordare che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). (73 Detto altrimenti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, dovendo, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Ora, in nessun punto del motivo in esame la ricorrente riesce a contrastare efficacemente la motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità tra l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato e i dati probatori invocati. La dinamica del fatto, come ricostruita dai giudici di merito, si è basata sugli inequivocabili elementi di riscontro già citati (immagini tratte dal sistema di videosorveglianza e le dichiarazioni testimoniali); la ricorrente tenta di disarticolare la ricostruzione offerta dai giudici di merito in maniera, tuttavia, del tutto generica e aspecifica, semplicemente contrapponendo una propria, alternativa ricostruzione della dinamica dell'evento, non corroborata da argomentati e specifici rilievi critici relativi alla ricostruzione del fatto operata in sentenza (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Tanto sarebbe sufficiente a dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso, ove si consideri che in entrambi i gradi di giudizio la censura oggetto del presente ricorso è stata già esaminata e disattesa con argomenti logici e corretti in punto di diritto. In ogni caso, deve aggiungersi che la Corte d'appello ha adeguatamente illustrato come la partecipazione al delitto ascritto da parte dell'imputata sia stata riscontrata sia dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza sia dalle dichiarazioni rese dai testi ricordati dalla difesa stessa. In particolare, la Corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva illustrando come l'imputata, intervenuta in un momento successivo all'inizio della colluttazione, abbia tenuto una condotta violenta (lanciando tutto ciò che le capitava a tiro, ivi compreso il boccale di vetro che avrebbe poi colpito la persona offesa, ferendola): condotta, questa, che i giudici d'appello hanno ragionevolmente ritenuto -con motivazione logica e scevra dai dedotti vizi- incompatibile con la mera volontà di pacificare gli animi e dissuadere i due coimputati dal confronto violento in atto. Così descritta la condotta dell'imputata, la Corte ha fornito altresì persuasive ragioni in merito alla ricorrenza, nel caso di specie, del concorso dell'imputata nel reato di rissa, posto che gli atti processuali hanno restituito elementi -non efficacemente contrastati dalla difesa- che indicavano la chiara partecipazione alla colluttazione di tutti e tre gli imputati, divisi in due fronti contrapposti ([OSCURATO:PERSONA] e Cori, da un alto, Romano dall'altro) di aggressione. Ciò che implica la corretta applicazione al caso in scrutinio dei principi elaborati da questa Corte in tema di, configurabilità del delitto di cui all'art. 588 cod. pen. (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Sterrantino, Rv. 275631 - 01: «ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona»). 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto generico, privo di specificità (non indicando, la difesa, neppure alternativi parametri di valutazione per la determinazione della pena, più plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito: cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), oltre che carente di confronto con l'esplicita motivazione del giudice dell'appello. Quest'ultimo ha infatti disatteso la richiesta di un trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputata evidenziando la condotta violenta della Cori, espressa nel contesto di un ruolo non marginale, giocato dalla stessa, nel fatto di reato ascritto. In ogni caso, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che, come già illustrato, non ricorre nel caso di specie. 2. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che qui viene preso in esame, poiché la mancata comunicazione della revoca del mandato all'originario difensore, non ha privato quest'ultimo della legittimazione all'impugnazione e della possibilità di avvalersi di un sostituto processuale, secondo la puntualizzazione di Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267627 - 01), nel riproporre la questione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rissa, è, anche alla luce di quanto rilevato supra sub 1.1., a proposito delle censure sviluppate nell'interesse della Cori, finalizzato a conseguire una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede di legittimità. A quanto sopra rilevato, va aggiunto che la prosecuzione dell'attività aggressiva, una volta intervenuta la Cori, rende prive di qualunque fondamento le censure che, soprattutto sul piano dell'elemento psicologico, mirano ad escludere la consapevole partecipazione ad una colluttazione tra gruppi contrapposti, restando irrilevante l'accertamento, secondo la puntualizzazione della giurisprudenza di questa Corte, quanto a chi per primo sia passato a vie di fatto (v. Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Casa, Rv. 263567 - 01). r17 Questa Corte ha, peraltro, chiarito che non viene meno l'unicità di contesto spazio- temporale allorché la violenta, reciproca aggressione tra più soggetti contrapposti abbia una dinamica progressiva e si verifichi attraverso manifestazioni tra loro concatenate e prive di soluzioni di continuità, anche se in luoghi diversi e vicini, posto che a nulla rileva, in tal caso, che i gruppi si scindano in sottogruppi, anche di due sole persone o che, al limite, ad uno degli episodi in successione rimangano presenti solo due dei corrissanti (Sez. 5, n. 9933 del 24/11/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 272557 - 0, motivazione; nonché Sez. 5, n. 7013 del 03/11/2010 - dep. 23/02/2011, Sciortino e altri, Rv. 249827; Sez. 5, n. 1729 del 16/10/1987 - dep. 11/02/1988, Cracchiolo, Rv. 177558; Sez. 5, n. 3866 del 23/01/1986, Palaia, Rv. 172731). Come detto sub 1.1., in maniera argomentata, e muovendo dall'analitico esame delle risultanze istruttorie, la Corte distrettuale ha chiarito perché la condotta ascritta al ricorrente è quella tipica di un corrissante, posto che 1) la colluttazione violenta si è verificata tra tre persone divise in due fronti contrapposti ([OSCURATO:PERSONA] e Cori, da un alto, Romano dall'altro); 2) è stata ritenuta non plausibile la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, lungi dal limitarsi a difendere se stesso in seguito al colpo sferrato dal Romano, ha continuato a picchiare l'avversario una volta che entrambi erano caduti a terra nel corso dello scontro fisico, nonostante i reiterati tentativi di alcuni astanti di porre fine alla contesa; 3) è stato ritenuto sussistente il reciproco intento di recare offesa all'avversario (v. Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Casa, Rv. 263567 - 01, a proposito della necessità, ai fini della configurabilità del reato di rissa, una volta accertata l'esistenza di gruppi contrapposti, che ricorra la vicendevole intenzione offensiva dell'altrui incolumità personale). 2.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili alla luce della genericità di formulazione delle censure e, in ogni caso, alla stregua dei principi sopra ricordati al punto 1.2. in tema di limiti del sindacato di legittimità con riferimento alle valutazioni discrezionali del giudice di merito nella determinazione della pena. Con specifico riferimento alla critica che investe il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che, ai fini del diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). Razionalmente la Corte territoriale ha valorizzato, al riguardo, le modalità dell'aggressione reciproca, avvenuta in luogo pubblico e nonostante i tentativi operati dai presenti di placare gli animi. 3. Ricorso nell'interesse del Romano 3.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili, in quanto ripropongono questioni analoghe a quelle sollevate dagli altri due ricorrenti, a proposito della sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del contestato 7)3 reato di rissa (vedi supra sub 1.2. e 2.1.). D'altra parte, una volta ritenuta la partecipazione dei ricorrenti al reato plurisoggettivo del quale si tratta, anche l'evento lesivo occorso è stato esattamente loro attribuito, tenendo conto della struttura dell'aggravante prevista dall'art. 588, secondo comma, cod. pen. Al riguardo, va osservato che, come chiarito dal giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 21 del 1971), i partecipanti alla rissa, nell'assumere un atteggiamento aggressivo sono consapevoli di porre in essere un'immediata situazione di pericolo per l'incolumità propria e per quella altrui e, quindi, di accettare che l'evento lesivo abbia a realizzarsi, talché la norma che prevede un aggravamento sanzionatorio per tale eventualità non si pone in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.Conferma di tale ricostruzione normativa si trae dalla consolidata conclusione giurisprudenziale in forza della quale la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 588 cod. pen. sussiste anche nei confronti del partecipante alla rissa che abbia riportato lesioni personali (Sez. 5, n. 9933 del 24/11/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 272557 - 0; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008 - dep. 02/02/2009, P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 242597; Sez. 5, n. 2991 del 02/02/1984, Friscia, Rv. 163442), posto che colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva, che connota il delitto di rissa, si assume una responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione. 3.2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Come chiarito dalle Sezioni Unite, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). In questa prospettiva, non si colgono illogicità nella valutazione della Corte territoriale che ha sottolineato, con analisi puntuale delle modalità dei fatti, la particolare gravità della condotta, oltre che la personalità del Romano, documentata dai suoi precedenti). 3.3. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, nel quadro della cornice valutativa ricordata supra sub 2.2., tenuto conto che, sia nella determinazione della pena base che nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è dato cogliere alcun profilo di manifesta illogicità nell'esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito. 4. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio dichiara inammissibili i ricorsi. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo deter