CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 04170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3557-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 479/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/07/2019; 913i o udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03557 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 3557/20 tra INPS (Parte ricorrente) e Carie (Parte intimata) Con sentenza del 12.7.19 la corte d'appello di Torino ha ritenuto prescritti i contributi dovuti dall'ingegnere indicato in epigrafe in relazione alla iscrizione dello stesso alla gestione separata del'INPS. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, che deduce violazione degli atrticoli 2935 e 2941 n. 8 c.c., 2 co. 9 1. 335/95 e 18 co. 2 d.1.98/11, conv. dalla legge n. 111 del 2011, per avere la corte territoriale trascurato che il professionista, non compilando il quadro RR della dichiarazione dei redditi, aveva occultato il debito, con conseguente esclusione del decorso del termine prescrizionale. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Occorre premettere che nella sentenza impugnata non è affrontata la questione relativa alla sospensione della prescrizione e neppure risulta la produzione, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi del professionista. In questa sede, l'INPS non riporta in ricorso il documento, né lo localizza processualmente (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021). Osserva il Collegio (n linea con il proprio precedente 26604 del 30/9/21 ed altre conformi) come la deduzione difensiva non è supportata dalla trascrizione (integrale o comunque nei passaggi salienti) degli atti sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere indiscussa la circostanza della mancata compilazione del quadro RR e quindi valutarla ai fini del rilievo officioso della sospensione della prescrizione (cfr., in argomento, Cass. n. 3023 del 2016; Cass. n. 20637 del 2016, in motivazione, Cass. n.13646 del 2019 e Cass. n. 3302 del 2018); e neppure è allegato che la medesima deduzione fosse stata effettuata nel giudizio di appello; questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. nr. 11603 del 2018; Cass. nr. 27209 del 2017; Cass.nr. 12362 del 2006); deve inoltre osservarsi che l'INPS formula le censure in termini di violazione di legge; l'accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 de12019, «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021). In definitiva, il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] t sposito [OSCURATO:PERSONA] . 2 \