CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 40861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore: per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono presenti entrambi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA e avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA]. I difensori presenti dopo aver ampiamente esposto separatamente le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso, insistono nell'accoglimento chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 13 Marzo 2023 ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip distrettuale con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro in relazione al reato associativo di cui all'art.74 DPR 309/90 per avere partecipato a sodalizio criminoso impegnato nella commercializzazione di stupefacente nel quartiere "Ciampa di Cavallo" di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di struttura facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], quale uomo di fiducia della stessa e punto di collegamento con la diramazione riconducibile a BUTRUCE Caterina. 2. Il giudice del riesame dopo avere illustrato le fonti di prova costituite da esito di intercettazioni telefoniche, attività di osservazione controllo e sequestro degli investigatori, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare TORCASIO e GIAMPA') che avevano già costituito la base di precedenti attività investigative e dopo avere delineato i caratteri e le diramazioni operative dell'organizzazione criminosa diretta da [OSCURATO:PERSONA] Giorgio e da suo figlio [OSCURATO:PERSONA], evidenziava gli elementi indiziari a carico del [OSCURATO:PERSONA] costituiti essenzialmente dall'esito di captazioni telefoniche. In particolare il Tribunale del riesame ravvisava gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in quanto stabilmente impegnato in attività di spaccio quale diretto collaboratore della BUTRUCE presso il quartiere Ciampa di Cavallo in [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, quale referente fiduciario del [OSCURATO:PERSONA] il quale gli rivolgeva ammonimenti e disponeva ordini, rammentando al contempo la propria generosità nei confronti degli affiliati sottoposti a carcerazione ma pretendendo che lo stupefacente consegnato a coloro che operavano in Ciampa di cavallo venisse pagato con regolarità, riferendosi in particolare al cognato del prevenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In altra occasione favoriva un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il proprio genitore, in un momento di forte fibrillazione dell'organizzazione in ragione di sequestri di stupefacente. In sostanza l'intraneità all'organizzazione veniva desunta dall'intimo rapporto fiduciario e di servizio prestato dal [OSCURATO:PERSONA] a favore del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle esigenze cautelari, evidenziava che sebbene i reati fine fossero risalenti, la veste assunta dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione e la disponibilità offerta ai sodali anche dopo l'arresto di capi delle singole diramazioni quali la BUTRUCE e in assenza di qualsiasi elemento da cui desumere la recisione dei rapporti con gli altri sodali, rendevano attuali le esigenze cautelari concernenti il pericolo di recidivanza criminosa, che neppure avrebbero potuto essere soddisfatte con la misura custodiale domestica stante la inadeguatezza di eventuali presidi di controllo a distanza, tenuto conto del fatto che lo stoccaggio e la cessione degli stupefacenti avvenivano presso il domicilio. 5. Avverso la ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sia in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria, sia in relazione alla ricorrenza ed alla graduazione delle esigenze cautelari da soddisfare e alla selezione della misura da applicare. Quanto alla gravità indiziaria il Tribunale del riesame aveva riconosciuto la intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio assumendo che lo stesso fosse inserito in una fiorente attività di spaccio nell'ambito della diramazione dell'organizzazione che spacciava nel quartiere Ciannpa di cavallo in assenza di specifiche contestazioni di reati fine, né lo stesso era stato indagato nel procedimento "Scacco alla Regina" posto dal Tribunale quale antecedente investigativo per delineare l'ambito criminale e il contesto associativo in cui si trovava ad operare il [OSCURATO:PERSONA], né nei confronti del ricorrente erano state rivolte dichiarazioni etero accusatorie di collaboratori di giustizia, di talchè risultava del tutto apodittica l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata nella quale si riconosceva il [OSCURATO:PERSONA] quale persona stabilmente dedita allo spaccio nel territorio di riferimento. Sotto diverso profilo denuncia il travisamento della fonte di ricerca della prova costituita dalle intercettazioni telefoniche da cui il collegio ricavava che [OSCURATO:PERSONA] Alessandro fosse uomo a disposizione della famiglia [OSCURATO:PERSONA] atteso che l'ammonimento sul rispetto dei tempi di pagamento dello stupefacente era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale risultava indagato quale soggetto con funzioni verticistiche nell'organizzazione dello spaccio in "Ciampa di cavallo", mentre in relazione ai procurati incontri del [OSCURATO:PERSONA] con il suddetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e con il padre Armando, a seguito di imperativa richiesta del [OSCURATO:PERSONA], rileva la totale neutralità di dette condotte, in quanto non indicative né di una partecipazione del ricorrente all'attività illecita di spaccio, né di una stabile messa a disposizione dell'organizzazione criminale, atteso che ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art.74 d.P.R. 309/90 la giurisprudenza valorizza non già il profilo dell'affiliazione, quanto il contributo operativo e funzionale alla realizzazione dei reati fine, mentre il [OSCURATO:PERSONA] risultava del tutto immune da contestazioni sul punto mentre, sotto il profilo statico, la "messa a disposizione" del capo dell'organizzazione costituiva valutazione assolutamente arbitraria e congetturale, non ricavabile dagli stralci di intercettazioni acquisite. Quanto alle esigenze cautelari denuncia, quale vizio motivazionale, il distacco temporale dell'epoca di commissione del reato e della brevità cronologica del contributo che sarebbe stato fornito dal [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che le azioni sintomatiche di una partecipazione all'associazione si sarebbero svolte dal luglio al settembre 2019 a fronte di organizzazione, costituita nel 2016 e destinata alla cessazione nel novembre 2019 con l'arresto del [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia pertanto la inattualità di esigenze cautelari nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] investito peraltro da ruolo del tutto marginale, sottoposto a cattura a distanza di tre anni dalla cessazione dell'attività illecita e del tutto incapace di ricreare dei rapporti che siano idonei a rifondare il vincolo associativo e l'assoluta carenza di motivazione in relazione al giudizio sulla concretezza e sulla attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato in relazione al denunciato vizio motivazionale concernente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro in relazione al delitto associativo. Come questa Corte ha ripetutamente affermato i rtZe in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale ex plurimis Cass. S.U. 27/09/1995, Serafino). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8.10.2008 [OSCURATO:PERSONA].241947; sez.4, n.18795 del 2/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884). I 2. Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito con la conseguenza che qui non può procedersi, per un verso a rinnovare l'apprezzamento sviluppato sulle intercettazioni e sulle ricognizioni e accertamenti eseguiti dagli inquirenti in ordine alla materialità dei fatti avvenuti sotto la loro diretta percezione. 3. L'ordinanza impugnata fonda il giudizio di gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] Alessandro in termini talmente minimali e apparenti da giustificarne l'annullamento per un rinnovato esame degli elementi di indagine. L'assunto del Tribunale del Riesame parte da un dato, che ritiene coerente con gli elementi indiziari posti a fondamento dell'ordinanza genetica, che [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, al pari di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], abbia fatto parte della batteria di spacciatori operanti nel quartiere "Ciampa di Cavallo" in [OSCURATO:PERSONA], che costituiva una diramazione della più complessa organizzazione riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La suddetta diramazione, all'epoca dei fatti per cui è indagine, era diretta da BUTRUCE Caterina e da BEVILACQUA Sandro ma, in un vuoto di potere determinato dalla loro carcerazione, veniva gestita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale forniva istruzioni ai suoi più fedeli collaboratori che operavano in "Ciampa di Cavallo" per proseguire l'attività di spaccio pure in assenza dei loro superiori. Tale assunto è stato poi corroborato dal Tribunale del Riesame mediante la valorizzazione di una serie di dialoghi oggetto di intercettazione ambientale in cui il [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro chiedeva conto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell'attività svolta, ammonendolo sulla necessità di rispettare le consegne in ordine ai corrispettivi da versare e, in altre due interlocuzioni il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva insistentemente a [OSCURATO:PERSONA] Alessandro di metterlo in contatto, in una occasione, con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, in un'altra occasione, con il padre [OSCURATO:PERSONA] preoccupato per gli esiti di una perquisizione nei confronti di questi. 3.1 Coerentemente alla prospettazione difensiva contenuta nel primo motivo di ricorso la circostanza relativa alla sussistenza di un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro presso "Ciampa di Cavallo" risulta essere oggetto di una asserzione priva totalmente di qualsiasi argomento motivazionale. A differenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione viene accomunata a quella del ricorrente nell'ordinanza genetica, [OSCURATO:PERSONA] Alessandro non deve rispondere nel presente procedimento di alcuna contestazione per fatti di spaccio. Nessuna dichiarazione etero accusatoria dei collaboratori di giustizia TORCASIO e GIAMPA' indica [OSCURATO:PERSONA] Alessandro quale uno dei componenti della batteria di spacciatori operanti nella contrada "Ciampa di Cavallo". La stessa ordinanza genetica, in termini assolutamente contraddittori, nel delineare la gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro (pag.120 0.C.C.) da un lato lo indica assertivamente come uno dei più fidati collaboratori di BEVILACQUA Sandro, che avrebbe portato avanti lo smercio dello stupefacente in assenza di questi, ma quando si tratta di delinearne la operatività criminale e il ruolo all'interno del sodalizio, si limita ad affermare che "Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dialogo di cui al progr.622/Rit 938/19, ammetteva di essersi occupato della gestione dello spaccio alla "ciampa" per fare fronte al momentaneo vuoto di potere causato dagli arresti della BUTRUCE e di BEVILACQUA Sandro e aveva fatto ciò impartendo istruzioni a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Daniele, facendoli subentrare nel ruolo fino a quel momento ricoperto dagli altri due", omettendo del tutto di inserire [OSCURATO:PERSONA] Alessandro quale soggetto destinatario di indicazioni in tal senso. Nel completare la disamina sulla gravità indiziaria in capo all'odierno ricorrente il Tribunale di Catanzaro, nell'ordinanza genetica, riportava che "per sua stessa ammissione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] precisava che, dal momento dell'arresto di BUTRUCE Caterina, lui e [OSCURATO:PERSONA] Daniele avevano preso in mano la gestione dello spaccio di stupefacenti nel quartiere...come emerge anche dal contenuto della conversazione del 4 Ottobre 2019 allorquando [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] informava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delle decisioni assunte per la gestione del gruppo". Anche in relazione a tale elemento di indagine, nessun indizio di correità risulta proposto a carico di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, quantomeno in relazione a ipotesi riconducibile all'art.73 d.P.R. 309/90. Deve pertanto affermarsi che l'ordinanza del giudice del riesame, la quale riconosce in capo a [OSCURATO:PERSONA] Alessandro la veste di componente della batteria di spacciatori operanti in "Ciannpa di Cavallo", limitandosi a riportare i contenuti dell'ordinanza genetica risulta travisante, assertiva e priva di sostegno motivazionale. 4. Il secondo argomento utilizzato dal giudice del riesame per delineare il ruolo di associato in capo al [OSCURATO:PERSONA] Alessandro è quello ricavato dal contenuto di alcuni dialoghi intercettati in ambientale nei quali il ricorrente interloquisce con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona e si presta ad assecondarne gli ordini che consistono nella richiesta di attivarsi affinchè [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] possa porsi immediatamente in relazione con lui e, in altra occasione, per fissare un incontro con [OSCURATO:PERSONA] Armando, padre di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro indagato nel medesimo procedimento per fatti concernenti la detenzione di armi custodite nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. In una terza intercettazione [OSCURATO:PERSONA] assiste ad un dialogo in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] redarguisce [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i ritardi maturati nel versamento di corrispettivi (verosimilmente derivanti dall'attività di spaccio). A prescindere dal contenuto delle intercettazioni e dalla interpretazione offerta dal giudice del riesame, che non può essere oggetto di valutazione critica in questa sede, il dato ricavato dal giudice del riesame è che [OSCURATO:PERSONA] Alessandro è persona intranea all'organizzazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto si mette a disposizione dello stesso, assecondandone i desiderata, e costituisce anello di congiunzione tra questi e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] certamente coinvolto, per sua stessa ammissione in attività di spaccio presso la contrada "Ciampa di Cavallo". Il ragionamento risulta estremamente lacunoso e si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che si è soffermata a delineare le caratteristiche della partecipazione alla associazione dedita alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui all'art.74 d.P.R. 309/90. 4.1 in generale tale partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso, mentre deve essere esclusa, quale indice della partecipazione, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692); in particolare deve ricorrere l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con i soggetti che prendono parte ad un'organizzazione attiva nel traffico di sostanze stupefacenti partecipando, eventualmente, ai singoli reati che ne definiscono il programma, costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez.3, n.9036 del 30/01/2021, Santoro, Rv.282838-01) soprattutto allorquando, come nella specie il ricorrente non figuri quale concorrente in nessuno dei reati fine dell'organizzazione, pure a fronte di oltre 150 contestazioni di reati concernenti il traffico di stupefacente.5. Nella specie è mancata del tutto la verifica, quantomeno nei termini di gravità indiziaria richiesta per la fase, di una partecipazione operativa del ricorrente, volontaria e consapevole, funzionale alla esistenza dell'organizzazione e alla realizzazione del programma criminoso, risultando la valutazione operata dal giudice del riesame ancorata all'accertamento di una mera "affiliazione", peraltro non accompagnata da una operativa partecipazione funzionale alle finalità dell'ente. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Catanzaro, competente ai sensi dell'art.309 comma 7 cod.proc.pen., per nuovo giudizio. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art.309