CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01421/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4461/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende , domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, largo di Torre A rgentina 11 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, via Cicerone 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1294/2022 depositata il 12/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, i