CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18177/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] concludechiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’istanza di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicativa dellamisura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 56, 629,secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. e art. 416-bis.1cod. pen., concernente la tentata estorsione, commessa nel periodo dal 29 ottobre 2021 al21 dicembre 2021, in [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dall’avercommesso il fatto in più persone riunite e avvalendosi della forza di intimidazione del vincoloassociativo.2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motividi ricorso, di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione per illogicitàmanifesta, contraddittorietà e travisamento del dato probatorio in riferimento alla valutazionedella gravità indiziaria.In primo luogo, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale del riesame ha omesso diconsiderare le contraddizioni emerse nelle denunce presentate dalla persona offesaevidenziandone l’anomalia comportamentale successivamente al presunto fatto estorsivo,ulteriore; in particolare, si rileva che lo [OSCURATO:PERSONA] pur lamentandosi con i familiari del mancatointervento delle Forze dell’Ordine e riferendo di essere pronto a “ritirare tutto” non ha piùricevuto alcun fastidio. Ad avviso della difesa tale circostanza avrebbe dovuto indurre ilTribunale ad una valutazione più critica della ricostruzione della dinamica estorsiva offertadall’accusa.Il Tribunale, inoltre, avrebbe travisato il significato degli elementi acquisiti tramite itabulati telefonici. Evidenzia al riguardo come considerato il rapporto di parentela tra ilricorrente e lo zio [OSCURATO:PERSONA], i contatti telefonici avvenuti nella mattinata del 21dicembre 2021 avrebbero dovuto essere considerati in modo del tutto indifferente. Sarebbe,poi, privo di significato probatorio il dato relativo alle celle di aggancio dei cellulari, risultate inluoghi compatibili con quello in cui sarebbe avvenuto l’incontro; si tratta di agganci alle celledi Comuni (Delianuova, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Sinopoli), dove gli indagati risiedonostabilmente.Invece, ad avviso della difesa, nella sentenza si sarebbe trascurato il dato piùsignificativo, ovvero l’assenza di traffico telefonico nell’orario dell’incontro del 21 dicembre2012, intorno alle ore 17.30. Né la sentenza attribuisce rilievo a quanto rilevatonell’informativa della polizia giudiziaria, ossia che le celle agganciate negli orari prossimi aquello indicato erano incompatibili con il luogo dell’incontro.2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce il vizio di motivazione per illogicitàmanifesta, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, e per il travisamento del fatto.La difesa ritiene che pur constando la motivazione di diverse pagine, in realtà essacostituisce un caso paradigmatico di motivazione apparente, in quanto il Tribunale hasorvolato sulle macroscopiche contraddizioni nella ricostruzione dei fatti offerti daldenunciante e non ha attribuito rilievo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ladenuncia il 28 gennaio 2022, oltre un mese i fatti.Si deduce, poi, la manipolazione interpretativa dei tabulati telefonici atteso che ilTribunale attribuisce all’assenza di traffico telefonico nell’orario dell’incontro un elemento diprova dell’accordo criminoso, anziché un elemento favorevole alla difesa, se non neutro;sarebbe altrettanto frutto di una manipolazione interpretativa l’avere affermato che i contattinelle ore antecedenti all’incontro tra zio e nipote fossero indici sintomatici della sinergiaintercorrente tra gli stessi. Il Tribunale avrebbe poi travisato le dichiarazioni rese dall’Alvaroin sede di interrogatorio di garanzia, lì dove ha ritenuto indice di colpevolezza il fatto che ilricorrente abbia riferito di essersi rifugiato nei boschi al momento dell’arrivo delle forzedell’Ordine omettendo di considerare che poi si è presentato spontaneamente all’autorità. Néil Tribunale avrebbe attribuito rilievo alle dichiarazioni del ricorrente che ha affermato diconoscere solo di vista lo [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva accusato del furto di un trattore, ragione percui, sentendosi offeso, lo aveva trattato male. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la ricostruzione alternativaofferta dalla difesa, circa la sussistenza di vecchi rancori.2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione allasussistenza delle esigenze cautelari.Ad avviso della difesa il Tribunale avrebbe illogicamente svalutato che il ricorrente,dopo un breve periodo di irreperibilità, si è presentato spontaneamente dovendo taleelemento considerarsi come indice di assenza del pericolo di fuga.Costituirebbe illogica congettura aver ritenuto tale circostanza espressione di unafavorevole aspettativa perché il ricorrente era venuto a conoscenza dell’annullamento delprovvedimento cautelare nei confronti del padre.Il Tribunale poi avrebbe omesso di fornire una spiegazione logica alla necessità dellamisura cautelare a distanza di oltre quattro anni dal fatto, incorrendo in un automatismoapplicativo e violando altresì i principi di proporzionalità e gradualità delle misure cautelari,omettendo di valutare l’applicabilità di una misura meno afflittiva rispetto a quella dellacustodia in carcere.Ad avviso della difesa, l’omessa valutazione della presentazione spontanea l’ampiodecorso temporale senza indici di pericolosità, la natura tentata del reato e l’assenza dielementi concreti di attualità del pericolo costituirebbero un quadro che contrasta conl’applicazione della misura del carcere, ancor più considerando che l’ordinanza genetica haescluso la partecipazione del ricorrente a dinamiche associative.3. All’esito della requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.2. Deve, in premessa, ricordarsi cheSez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 -01) ha affermato il principio secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che larichiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico,di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formalienumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità delprovvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione deltribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modellodelineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondatasu prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di unaqualificata probabilità di colpevolezza). Numerose altre sentenze hanno dato continuità atale principio ( ex multis,Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 – 01;Sez. 4,Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 27866 del17/06/2019 Rv. 276976 – 01).2. Tanto premesso, il primo e il secondo motivo, con i quali si deducono vizimotivazionali in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, esprimono doglianzegeneriche che non si confrontano, in punto di ricostruzione fattuale e in riferimento allavalutazione dell’attendibilità del denunciante con le argomentazioni dell’ordinanza, le qualiforniscono un quadro motivazionale, allo stato della fase cautelare, privo di aporie logiche odi carenze valutative.Con analisi dettagliata, l’ordinanza impugnata ha dato conto della provvista indiziaria inordine al reato commesso in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] attraverso il riferimento ad unapluralità di elementi dimostrativi della natura estorsiva delle condotte compiute dal ricorrente.In primo luogo, il Tribunale ha attribuito rilievo all’incontro del 29 ottobre 2021, inrelazione al quale ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alloZoccali, su indicazione del padre, [OSCURATO:PERSONA] detto “Pagghiazza”, detenuto presso ilcarcere di Nuoro, che egli non avrebbe più dovuto procedere al taglio della legna nei boschidi Albara, in quanto considerati “appartenenti” alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], precisando altresì cheanche i terreni di Acqua del Monaco “interessano a loro”.A tale episodio ne è seguito un ulteriore, in data 4 novembre 2021, relativo al furto deltrattore, in occasione del quale l’imprenditore decideva di recarsi presso la masseria diinterrompere il taglio della legna nelle sezioni boschive di Albara, disposizione comunicataanche per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA].Vi è poi un terzo incontro, in data 21 dicembre 2021, nel corso del quale FrancescoPaolo, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a un terzo soggetto non identificato, ribadiva cheAlvaro [OSCURATO:PERSONA], dal carcere, aveva confermato il divieto di tagliare legna e che, inalternativa, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere un euro per ogni quintale di legnatagliata, nonché cedere gratuitamente i propri terreni in località Acqua del Monaco. A frontedel rifiuto dell’imprenditore, uno dei presenti pronunciava la frase «A casa nostra diciamo noiquando si taglia», avvisandolo altresì che, da quel momento, «i rapporti sono rotti»,espressioni che i Giudici del riesame hanno coerentemente ritenuto connotate dal carattereintimidatorio, idonee, pertanto, a prospettare una pressione illecita nei confrontidell’imprenditore.Inoltre, attraverso un iter motivazionale completo e immune da vizi logici, il Tribunale hafornito la spiegazione della natura estorsiva delle condotte descritte, valorizzando in modoconvergente sia le dichiarazioni del denunciante, sia gli esiti del riconoscimento fotografico diAlvaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti presenti all’episodio del 21dicembre 2021, evidenziando altresì che in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] confermavaintegralmente le dichiarazioni rese in sede di denuncia, riferendo di non essere stato piùavvicinato a seguito dell’episodio del mese di dicembre e indicando il nominativo del terzosoggetto presente alla richiesta estorsiva, individuato in [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, con argomentazioni ancorate ai dati investigativi provenienti dalleintercettazioni delle conversazioni tra il ricorrente e i familiari, il Tribunale ha dato conto delcarattere intimidatorio delle richieste rivolte all’ imprenditore e dello stato di soggezione delloZoccali il quale si è mostrato disponibile a mediare ricevendo in cambio una ulterioreproposta peggiorativa; proposta alla quale il Tribunale ha attribuito il valore di conferma dellanatura intimidatoria della richiesta. E coerentemente viene valutato come intimidatorio ilcontenuto della conversazione in cui la vittima manifesta la volontà di abbandonare tutto nelcaso le Istituzioni non lo avessero aiutato, evidenziando proprio il timore per la suaincolumità derivante dall’avere denunciato.Il Tribunale si è poi soffermato sulla effettiva esistenza dei colloqui in carcere conAlvaro [OSCURATO:PERSONA] a riscontro della maggiore capacità intimidatoria posta in essere dalricorrente, attraverso l’evocazione al momento dell’interlocuzione con lo [OSCURATO:PERSONA] delladetenzione in carcere del padre, certamente idonea a incutere uno stato di soggezione nellavittima.Si tratta di valutazioni che in quanto correttamente motivate, si sottraggono al giudiziodi legittimità, in conformità al principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte,secondo il quale in punto di interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contestoin cui si svolgono una data comunicazione o un determinato riferimento personale, postulauna selezione degli antecedenti, degli elementi contingenti e delle situazioni rilevanti, cherappresenta attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimitàesclusivamente allorquando sia basata su criteri inaccettabili, ovvero applichi tali canoni dilettura in modo scorretto (ex plurimis, Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270– 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01).Quanto ai tabulati telefonici, va rilevato che le doglianze sul punto si sostanziano incensure generiche inidonee a dimostrare la illogicità delle valutazioni del Tribunale, lì doverileva che in corrispondenza della fascia oraria dell’incontro del 21 dicembre 2021 non sifosse registrato traffico telefonico, evidentemente perché i soggetti coinvolti erano sul luogo,mentre si registravano contatti prima dell’incontro. Analogamente, risultano aspecifiche lecensure concernenti la valutazione del dato dell’aggancio delle celle telefoniche ritenutocompatibile con i luoghi degli incontri.Si tratta di deduzioni difensive prive di idoneità svalutativa, non essendo in grado diincidere sulla tenuta del complessivo compendio indiziario, che trova, come evidenziato,ulteriore e convergente riscontro nelle dichiarazioni del denunciante, negli esiti deiriconoscimenti fotografici e nelle risultanze delle intercettazioni.In conclusione, il Tribunale del riesame ha fondato la gravità indiziaria su un impiantomotivazionale solido, coerente ed espressivo di un analitico esame degli elementi divalutazione e conoscenza emersi, con il quale il ricorso non si è confrontato se nonrisultanze investigative.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la idoneità motivazionale in punto disussistenza delle esigenze cautelari ed in ordine alla scelta della misura, è manifestamenteinfondato.Le doglianze difensive risultano generiche ed aspecifiche in quanto non si confrontanocon la motivazione dell’ordinanza che risulta puntualmente ancorata ai fatti descritti sia conriguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia alla scelta della misura della custodiain carcere.In particolare, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha al riguardo valorizzato l’episodio ditentata estorsione aggravata, posto in essere dall’indagato unitamente ad altri complici,mediante plurimi atti intimidatori nei confronti dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone lemodalità tipicamente mafiose e finalizzati a costringerlo a interrompere la propria attivitàimprenditoriale. Tali modalità esecutive, in quanto ritenute connotate da particolare capacitàintimidatoria, vengono correttamente lette come indice di gravità della condotta e di nonoccasionalità dell’azione.A ciò l’ordinanza ha aggiunto un ulteriore elemento valutativo di rilievo, quale lavicinanza dell’indagato ad ambienti di tipo "‘ndranghetista”, e in particolare alla cosca cuirisulta appartenere il padre, il cui nome è stato esplicitamente speso per rafforzare lapressione estorsiva. Il giudice sottolinea come, nonostante la formale incensuratezza, lacondotta concreta riveli una “professionalità criminale”, desumibile dalla piena conoscenzadel modus operandi tipico dei contesti criminali del tipo indicato. Tale dato, unito all’assenzadi qualsiasi segnale di resipiscenza – dimostrata dalla versione difensiva ritenutainverosimile e meramente giustificativa – consente di ritenere che il Tribunale abbiaaffermato in modo logico e coerente il pericolo di recidivanza.Né il ricorso si rapporta alla precisa motivazione fornita in relazione allasussistenzaanche il pericolo di fuga, anch’esso ricavato da circostanze fattuali precise; a tal finel’ordinanza valorizza il fatto che l’indagato si sia reso irreperibile dopo l’esecuzionedell’ordinanza, offrendo una giustificazione ritenuta non credibile, e valorizza altresì lasuccessiva sua costituzione nella immediatezza della decisione di annullamentodell’ordinanza nei confronti, così dando conto della disponibilità di contatti in grado diagevolarne la sottrazione alle ricerche e di tenerlo informato sugli sviluppi giudiziari.Sulla base di tali elementi, il Tribunale del riesame ha correttammente applicato ladisciplina in tema di cd. doppia presunzione prevista per i reati aggravati dal metodomafioso, rilevando come la difesa non abbia fornito elementi idonei a superarla e come ilmero decorso del tempo non sia sufficiente a escludere o attenuare le esigenze cautelari.Giova al riguardo ribadire che, come correttamente affermato dal Tribunale di ReggioCalabria, per il reato di tentata estorsione aggravata dal "metodo mafioso" opera la doppiapresunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.Questa Corte ha infatti chiarito che la doppia presunzione prevista, per determinatefattispecie incriminatrici, dal combinato disposto gli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51,comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati in caso dicontestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art.416-bís.1, comma 1, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisaaggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispeciedelittuosa, sia consumata che tentata (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176- 01Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; successivamente, nellostesso senso, Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01).Infine, deve rilevarsi che pienamente motivata, in conformità al principio stabilito daSez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 – 01, è anche la conferma della misuradella custodia cautelare in carcere, che risulta sorretta da argomenti puntuali, avendo ilTribunale evidenziato che, alla luce della gravità delle modalità del fatto, dell’inserimento delricorrente in contesti criminali e della concreta capacità di sottrarsi ai controlli, nessunamisura meno afflittiva — neppure gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico — sarebbeidonea a prevenire sia la reiterazione del reato sia il rischio di fuga.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]