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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:158
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 6 marzo 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 656/23 [Karaman] ( i ) B contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Norme sull’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e contenuto della protezione riconosciuta – Carattere dichiarativo dello status di rifugiato – Articolo 13 – Considerando 21 – Permesso di soggiorno – Articolo 24, paragrafo 1 – Determinazione della data in cui acquista efficacia un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 6 – Data di “presentazione”, “registrazione” o “inoltro” di una domanda – Norme nazionali più favorevoli »

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi ( 2 ) offre alla Corte l’occasione di precisare ulteriormente la nozione di status di rifugiato e i diritti ad esso connessi.

La Corte deve verificare se la natura dichiarativa del riconoscimento dello status di rifugiato abbia conseguenze giuridiche sulla determinazione della data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro a un rifugiato.

Poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rilasciare ai beneficiari dello status di rifugiato un permesso di soggiorno quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale ( 3 ), si pone la questione se detto permesso acquisti efficacia retroattivamente a decorrere dal momento in cui la persona di cui trattasi dispone di un diritto soggettivo al riconoscimento del proprio status di rifugiato o in un altro momento.

2. Il rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]) chiede, in particolare, se il momento in cui il permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato acquista efficacia sia determinato dall’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE ( 4 ) e, in caso affermativo, se la data decisiva sia quella in cui una domanda di protezione internazionale è presentata, registrata o inoltrata ai sensi di detta disposizione.

Nell’ipotesi in cui un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato non acquisti efficacia «[q]uando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale» conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure, il giudice del rinvio chiede come tale circostanza si coordini con l’articolo 13 e il considerando 21 della direttiva qualifiche, che fanno riferimento all’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere lo status di rifugiato alle persone che soddisfano i pertinenti criteri di qualificazione e al carattere dichiarativo dell’atto in parola.

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi ha origine nell’ambito di asseriti (prolungati) ritardi nel trattamento delle domande di protezione internazionale e del conseguente rinvio, in taluni casi, dell’acquisizione o del godimento di diritti, come il diritto a un titolo di soggiorno, conferiti dall’ordinamento dell’Unione ai beneficiari di protezione internazionale.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione Direttiva qualifiche

4. Il considerando 21 di detta direttiva così recita: «Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo».

5. L’articolo 2 della medesima direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…)

d) “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno (…);

e) “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato; (...)».

6. L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Riconoscimento dello status di rifugiato», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III».

7. L’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Permesso di soggiorno», prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni e rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (…)».

Direttiva procedure

8. L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Accesso alla procedura», così recita: «1.

Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. (…)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. (…)

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.

4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario [è] sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato. (...)».

9. L’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva, intitolato «Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda», così dispone: «I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo

III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno».

10. L’articolo 31, intitolato «Procedura di esame», prevede quanto segue: «(…)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. (…) [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi (…) (…) In casi eccezionali debitamente motivati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. (…)».

Direttiva 2013/33/UE ( 5 )

11. L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Documentazione», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione. (…)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato. (…)».

12. L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Residenza e libera circolazione», così recita: «1.

I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’area loro assegnata da tale Stato membro.

L’area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d’azione sufficiente a garantire l’accesso a tutti i benefici della presente direttiva. (…)».

B. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] sugli stranieri

13. [OSCURATO:PERSONA] (legge sugli stranieri) del 23 novembre 2000 ( 6 ), all’articolo 28, dispone quanto segue: «1.

Il resistente ha il potere di: (a) accogliere, respingere, non esaminare, dichiarare inammissibile o rifiutarsi di prendere in considerazione la domanda di permesso di soggiorno temporaneo; (…)».

14. L’articolo 29 di tale legge così dispone: «1. un permesso di soggiorno temporaneo, ai sensi dell’[articolo 28], può essere concesso allo straniero: (a) che possieda lo status di rifugiato; o (…)».

15. Ai sensi dell’articolo 44 della medesima legge: «(…)

2. Se la domanda di permesso di soggiorno temporaneo di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), è accolta, tale permesso di soggiorno è rilasciato a decorrere dalla data di ricevimento della domanda».

III. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

16. Il 10 ottobre 2021, B (in prosieguo: il «ricorrente»), cittadino di un paese terzo, si è presentato al centro di accoglienza [OSCURATO:PERSONA] dell’Immigratie- en Naturalisatiedienst (servizio dell’immigrazione e della naturalizzazione, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«IND») per chiedere asilo.

La registrazione di detta domanda ha avuto luogo lo stesso giorno.

Da tale data il richiedente ha soggiornato regolarmente nei [OSCURATO:PERSONA], ha beneficiato di servizi di accoglienza per l’asilo e non è stato esposto al rischio di espulsione (rischio di respingimento).

17. Il 20 ottobre 2021 l’IND, rientrante nella sfera di competenze dello [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «resistente») ha messo a disposizione del ricorrente un modulo standard nazionale per formulare la domanda di protezione internazionale, ossia il modulo M35-H, che è stato firmato e inoltrato da quest’ultimo lo stesso giorno.

18. Con decisione del 26 agosto 2022 il resistente ha concesso al ricorrente la protezione internazionale in base all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del [OSCURATO:PERSONA] 2000 (legge del 2000 sugli stranieri) ( 7 ).

Conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di quest’ultima, la decisione in parola ha acquisito efficacia a decorrere dal 20 ottobre 2021, ossia la data in cui il ricorrente ha inoltrato il modulo di domanda M35-H.

Il ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal 20 ottobre 2021 al 20 ottobre 2026.

19. Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio contestando la data in cui il suo permesso di soggiorno ha acquistato efficacia.

Egli ritiene che la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno sia quella in cui un richiedente asilo comunica la sua intenzione di ottenere asilo.

Ciò si verifica quando un richiedente asilo presenta una domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure, nel caso di specie il 10 ottobre 2021.

20. Secondo il ricorrente, il fatto che un permesso di soggiorno non produca effetti fintantoché non siano soddisfatti i requisiti procedurali del resistente per l’inoltro di una domanda di protezione internazionale pregiudica il carattere dichiarativo dello status di rifugiato, come confermato dalla Corte ( 8 ), ed è contrario all’articolo 13 della direttiva qualifiche.

Ciò contrasta inoltre con l’effetto utile e l’obiettivo della direttiva procedure, poiché il richiedente dipenderebbe indebitamente dalle autorità competenti per quanto riguarda il diritto di asilo, la possibilità di far valere i diritti garantiti dall’articolo 18 (diritto di asilo) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE ( 9 ).

L’esercizio del diritto di asilo non può dipendere né dal carico di lavoro delle autorità competenti né dalle scelte politiche operate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo al personale di cui sono dotate tali autorità.

I richiedenti asilo non possono essere oggetto di un trattamento diverso esclusivamente in funzione del momento in cui sono in condizione di inoltrare una domanda formale di protezione internazionale.

21. Inoltre, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva procedure, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile.

L’articolo 31, paragrafo 3, della medesima direttiva precisa che il termine entro il quale la decisione deve essere adottata inizia a decorrere dalla presentazione («lodging») della domanda di protezione internazionale.

In tal modo viene espressamente formulata un’eccezione al presupposto secondo cui i diritti menzionati nella direttiva procedure possono essere fatti valere sin dalla «presentazione» della domanda.

Se ne può dedurre che tutti i diritti si applicano a partire dalla «presentazione» di una domanda, a meno che la direttiva procedure non preveda una data diversa.

22. Il resistente ritiene che l’articolo 44 della legge del 2000 sugli stranieri sia conforme al diritto dell’Unione.

Una domanda di asilo si considera ricevuta, in base a tale disposizione, solo dopo che essa è stata inoltrata secondo le modalità prescritte.

Il ricorrente ha dichiarato la propria intenzione di chiedere asilo il 10 ottobre 2021.

Tale volontà è stata registrata lo stesso giorno.

Il 20 ottobre 2021 i requisiti formali sono stati completati dalla firma del modulo di domanda e la procedura di asilo ha avuto inizio.

Al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno a decorrere dalla data della sua domanda, vale a dire il 20 ottobre 2021.

Il resistente ritiene che ciò sia conforme all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche e al requisito ivi stabilito, secondo il quale un permesso di soggiorno rinnovabile deve essere rilasciato «quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale».

Da tale disposizione risulta che esiste una differenza tra lo status di rifugiato, che è dichiarativo, e un permesso di soggiorno, che non lo è.

La direttiva 2003/86/CE ( 10 ) e le sentenze A e S e XC che l’hanno interpretata non possono essere applicate per analogia, dal momento che l’articolo 24 della direttiva qualifiche disciplina esplicitamente la data in cui deve essere rilasciato un permesso di soggiorno.

23. Manifestando il proprio desiderio di ottenere asilo, il ricorrente ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 6 della direttiva procedure e una domanda di asilo ai sensi dell’articolo 28 della legge del 2000 sugli stranieri.

Ciò non significa che il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente debba acquistare efficacia a decorrere da tale data.

L’articolo 6 della direttiva procedure prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano operare una distinzione tra la presentazione («to make») di una domanda di asilo e l’inoltro della stessa («to lodge»).

Dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva procedure si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono competenti a stabilire nel dettaglio le modalità di introduzione di una domanda.

24. Inoltre, tenuto conto della pressione esercitata sull’IND al momento della domanda del ricorrente, il periodo di 10 giorni che è intercorso tra il momento in cui egli ha manifestato il desiderio di ottenere protezione internazionale e quello in cui ha potuto inoltrare una domanda di asilo non è irragionevolmente lungo.

Il ricorrente ha avuto la possibilità di inoltrare «quanto prima» una domanda di protezione internazionale e il resistente ha quindi agito conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure.

25. Nel calcolo della durata del soggiorno legale, i cittadini di paesi terzi ricevono un trattamento più favorevole nei [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto richiesto dal diritto dell’Unione ( 11 ).

In caso di accoglimento di una domanda d’asilo, il permesso di soggiorno concesso decorre dalla data di inoltro di detta domanda.

Ciò significa che l’intera durata della procedura di asilo è considerata un periodo di soggiorno legale quando vengono esaminate le domande volte a ottenere uno status di soggiornante di lungo periodo.

26. Il giudice del rinvio si chiede se norme nazionali che prevedono che un permesso di soggiorno non possa acquisire efficacia finché non siano soddisfatte le condizioni procedurali nazionali ( 12 ) siano contrarie alla natura ricognitiva dello status di rifugiato e/o all’articolo 13 della direttiva qualifiche ( 13 ).

Dall’articolo 6 della direttiva procedure risulta sussistente una differenza tra la presentazione e l’inoltro di una domanda di asilo.

La controversia nella presente causa verte essenzialmente sulla questione se il diritto dell’Unione disciplini la data in cui un permesso di soggiorno rilasciato ai rifugiati acquisti efficacia e, in caso affermativo, se, secondo il diritto dell’Unione, tali effetti siano collegati alla data in cui una domanda di protezione internazionale è «presentata» o «inoltrata», o a un’altra data.

27. Il rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 6 della [direttiva procedure] assuma rilevanza per rispondere alla domanda con quale data di decorrenza di validità debba essere rilasciato un permesso di soggiorno. 2) In caso affermativo, se l’articolo 6 della direttiva procedure debba essere interpretato nel senso che per la decorrenza di validità del permesso di soggiorno è decisiva la data in cui la domanda di protezione internazionale: – è presentata (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva procedure); oppure – è registrata (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5 della direttiva procedure); oppure – è inoltrata (formalmente) (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva procedure). 3) Qualora la presentazione della domanda non sia determinante per la decorrenza di validità del permesso di soggiorno, come tale circostanza si coordini con l’articolo 13 della direttiva qualifiche in combinato disposto con il considerando 21, tenuto conto del carattere dichiarativo dello status di rifugiato ivi sancito».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

28. Hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Le medesime parti hanno esposto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza tenutasi il 5 dicembre 2024.

V. Valutazione A. Argomenti

29. Il ricorrente ritiene che si debba anzitutto rispondere alla terza questione posta dal giudice del rinvio poiché «la natura dichiarativa dello status di rifugiato deve prevalere sulla risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio».

A suo avviso, un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche acquista efficacia a decorrere dalla data di «presentazione» di una domanda di protezione internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure.

Qualsiasi data successiva pregiudicherebbe la natura ricognitiva dello status di rifugiato, quale confermata dall’articolo 13 e dal considerando 21 della direttiva qualifiche, e i richiedenti dipenderebbero indebitamente dalle autorità competenti per l’attuazione del loro diritto di asilo garantito dall’articolo 18 della Carta.

In subordine, il ricorrente sostiene che un permesso di soggiorno dovrebbe acquistare efficacia a partire dalla data di registrazione di una domanda di protezione internazionale.

30. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che l’articolo 6 della direttiva procedure non stabilisca quando un permesso di soggiorno acquista efficacia. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva procedure, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 e all’articolo 24 della direttiva qualifiche, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rilasciare un permesso di soggiorno la cui validità decorre dalla data di riconoscimento della protezione internazionale.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa nazionale che prevede che un permesso di soggiorno acquisti efficacia retroattivamente a decorrere dalla data di inoltro di una domanda di protezione internazionale «si spinge oltre» i requisiti previsti dalla direttiva qualifiche e dalla direttiva procedure.

Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche non stabilisce quando un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato acquista efficacia.

Tuttavia, il diritto dell’Unione non osterebbe a una normativa nazionale in forza della quale un siffatto permesso di soggiorno acquisti efficacia a decorrere dall’inoltro di una domanda di protezione internazionale.

Tanto il governo dei [OSCURATO:PERSONA] quanto la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il fatto che la validità di un permesso di soggiorno decorra dalla data di inoltro di una domanda di protezione internazionale non pregiudichi il carattere dichiarativo dello status di rifugiato.

B. Analisi

31. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva procedure disciplini la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno ( 14 ) rilasciato a un rifugiato.

Nell’ipotesi in cui detta disposizione non disciplini tale aspetto e la validità di un permesso di soggiorno non decorra dalla data di presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di un rifugiato, il giudice del rinvio chiede come ciò si coordini con il carattere dichiarativo dello status di rifugiato.

32. Prima di analizzare la rilevanza dell’articolo 6 della direttiva procedure nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, esaminerò la nozione di status di rifugiato e la distinzione, nell’ordinamento dell’Unione, tra lo status in parola e la «qualità di rifugiato».

Inoltre, saranno esaminati i diversi diritti connessi a dette nozioni giuridiche.

In particolare, verrà spiegato il nesso tra il riconoscimento dello status di rifugiato ( 15 ) e il diritto a un permesso di soggiorno in base al diritto dell’Unione, nonché la rilevanza dell’articolo 6 della direttiva procedure in tale contesto.

Infine, verrà affrontata la questione se la direttiva qualifiche e la direttiva procedure ostino all’adozione di una normativa nazionale la quale preveda che un permesso di soggiorno acquisti efficacia retroattivamente a decorrere dalla data in cui una domanda di protezione internazionale viene inoltrata.

Status di rifugiato e diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche

33. Lo scopo della direttiva qualifiche è quello di stabilire criteri comuni per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 16 ).

L’articolo 13 della medesima direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscano lo status di rifugiato a qualsiasi cittadino di un paese terzo o all’apolide che soddisfi i requisiti materiali per essere considerato come rifugiato conformemente ai capi II e III della medesima direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongono di un potere discrezionale a tale riguardo ( 17 ).

34. Pur ribadendo che il riconoscimento o la concessione dello status di rifugiato ha carattere dichiarativo e non costitutivo della qualità di rifugiato( 18 ), la Corte ha sottolineato che esiste una distinzione tra la qualità di «rifugiato», come definita all’articolo 2, lettera d), della direttiva qualifiche, e la concessione o il riconoscimento formali dello «status di rifugiato», come definito all’articolo 2, lettera e), della stessa direttiva ( 19 ).

Solo dopo il riconoscimento formale quale rifugiato la persona interessata è, conformemente all’articolo 2, lettera b), della direttiva qualifiche, «beneficiario di protezione internazionale» ai sensi della direttiva in parola e gode di tutti i diritti e benefici previsti dal capo VII della direttiva qualifiche ( 20 ).

35. La distinzione tra la qualità di rifugiato e lo status di rifugiato e i diversi diritti connessi a tali nozioni emerge in modo particolarmente chiaro dall’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva qualifiche riguardo alla revoca, alla cessazione o al rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato, nonché dalla relativa giurisprudenza.

Uno Stato membro può revocare o non riconoscere lo status di rifugiato in base all’articolo 14, paragrafo 4 o 5, della direttiva qualifiche, anche se l’interessato risponde ai requisiti materiali da cui dipende la sua qualità di rifugiato.

I rifugiati continuano a godere di taluni diritti garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra nonostante abbiano perso lo status di rifugiato, ma non dispongono più di tutti i benefici enunciati nel capo VII della direttiva qualifiche.

Alla luce dell’articolo 14, paragrafo 6, della medesima direttiva, dev’essere riconosciuto il livello di protezione minimo previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, come imposto dall’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 18 della Carta ( 21 ).

36. Ne consegue che taluni diritti enunciati al capo VII della direttiva qualifiche, come la protezione dal respingimento (articolo 21), sono, in linea di principio, riconosciuti a tutti i rifugiati; altri, tra cui il diritto ad essere informati sui diritti e gli obblighi previsti, in particolare, dallo status di rifugiato (articolo 22), il diritto a un permesso di soggiorno (articolo 24), il diritto ai documenti di viaggio (articolo 25) e l’accesso all’occupazione (articolo 26), dipendono dalla concessione di una protezione internazionale ( 22 ).

Inoltre, il capo VII della direttiva qualifiche contiene diritti equivalenti a quelli contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e tutele giuridiche ancora maggiori, che non hanno equivalenti in tale convenzione.

Il diritto a un permesso di soggiorno in base all’articolo 24 della direttiva qualifiche rientra in quest’ultima categoria.

37. Il diritto al permesso di soggiorno riveste un’importanza particolare poiché può di fatto agevolare l’accesso ad altri diritti ai sensi del capo VII della direttiva qualifiche.

A tale proposito, il considerando 40 della direttiva qualifiche stabilisce che «[n]ei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all’occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d’integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno».

Sebbene la Corte abbia dichiarato che la condizione prevista nel considerando in parola «fa (…) riferimento ad azioni di carattere puramente amministrativo», poiché il capo VII di tale direttiva ha l’obiettivo di garantire ai rifugiati un livello minimo di prestazioni in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 23 ), l’importanza di un permesso di soggiorno e di un effettivo accesso ai diritti è dimostrata dalla recente adozione legislativa dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1347 ( 24 ).

Detta disposizione enuncia che «[q]ualora al beneficiario di protezione internazionale non sia rilasciato un permesso di soggiorno entro 15 giorni dalla concessione della protezione internazionale, lo Stato membro interessato adotta misure provvisorie, quali la registrazione o il rilascio di un documento, per garantire che il beneficiario abbia un accesso effettivo ai diritti di cui al [capo VII], (…) fino al rilascio del permesso di soggiorno a norma dell’articolo 24» ( 25 ).

38. Nella sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), la Corte ha confermato che un cittadino di un paese terzo o un apolide il cui status di rifugiato non è formalmente riconosciuto non ha diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche ( 26 ).

Ciò vale anche se la persona ha presentato una domanda di protezione internazionale conformemente al capo II della direttiva qualifiche, soddisfa i requisiti sostanziali previsti dal capo III di tale direttiva e beneficia di un diritto soggettivo a che gli sia riconosciuto lo status di rifugiato ( 27 ).

39. Ne consegue che il diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche è «associato» o «collegato» allo status di rifugiato ( 28 ) quale definito all’articolo 2, lettera e), della stessa ( 29 ).

Al riguardo, l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rilasciare un permesso di soggiorno ai rifugiati quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale nei loro confronti.

La direttiva qualifiche non impone il rilascio di un permesso di soggiorno prima di tale data.

Inoltre, sebbene la disposizione in parola non stabilisca esplicitamente il momento in cui il permesso di soggiorno acquista efficacia in forza del diritto dell’Unione, nessun elemento nel testo della direttiva qualifiche indica che il legislatore dell’Unione intendesse attribuire ai permessi di soggiorno rilasciati ai rifugiati effetto retroattivo e quindi precedente al riconoscimento formale di una protezione internazionale.

Dalla formulazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono accelerare il rilascio di un permesso di soggiorno dopo il riconoscimento della protezione internazionale a un rifugiato ( 30 ).

Per non compromettere o vanificare l’obiettivo di detta disposizione e per garantire che una persona avente lo status di rifugiato goda effettivamente di tutti i diritti di cui al capo VII della direttiva in esame, ritengo che la validità del permesso di soggiorno debba decorrere dalla data del suo rilascio.

40. Tale interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche non può essere messa in discussione dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109 ( 31 ).

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di conferire lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/109 stabilisce norme precise per calcolare il periodo di soggiorno di «cinque anni» previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva.

A tale riguardo, l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109, relativo ai richiedenti protezione internazionale, dispone che «ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 24 della direttiva 2004/83/CE o l’intero periodo se superiore a diciotto mesi».

Occorre sottolineare che l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109 non disciplina il momento in cui acquista efficacia un permesso di soggiorno rilasciato conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche, bensì prevede che i periodi di soggiorno di persone a cui è stata concessa la protezione internazionale siano calcolati, in determinate circostanze, a partire dall’inoltro della loro domanda di protezione internazionale, unicamente ai fini del calcolo dell’obbligo di soggiorno di «cinque anni» in questione.

L’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109 non può essere applicato al di fuori del contesto e non contribuisce a suffragare l’affermazione del ricorrente secondo cui la validità di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche decorre dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Articolo 6 e articolo 9, paragrafo 1, della direttiva procedure

41. Ritengo che l’articolo 6 della direttiva procedure e la giurisprudenza ad esso relativa non modifichino né sminuiscano detta interpretazione dell’articolo 13 e dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche.

La direttiva procedure mira a garantire un accesso effettivo, facile e rapido alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale ( 32 ).

L’articolo 6 della medesima direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché gli interessati possano esercitare effettivamente il diritto di chiedere protezione internazionale e opera una distinzione tra la presentazione, la registrazione e l’inoltro di una domanda di protezione internazionale.

42. Un cittadino di un paese terzo o un apolide «presenta» una domanda di protezione internazionale manifestando la volontà di chiedere tale protezione a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare una domanda ( 33 ).

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri registrano le domande di protezione internazionale entro tre o sei giorni lavorativi dopo la «presentazione» di una siffatta domanda ( 34 ).

43. L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano affinché chiunque abbia «presentato» una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di «inoltrarla» quanto prima ( 35 ).

Quest’ultima azione richiede, in linea di principio, che il richiedente protezione internazionale compili un modulo previsto a tal fine, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva procedure.

L’azione di «presentare» una domanda di protezione internazionale non presuppone alcuna formalità amministrativa.

Dette formalità devono tuttavia essere rispettate al momento dell’«inoltro» della domanda ( 36 ).

La presentazione e l’inoltro di una domanda di protezione internazionale costituiscono quindi fasi distinte e successive.

Sussiste tuttavia un collegamento stretto tra tali azioni, dal momento che esse mirano a garantire l’accesso effettivo alla procedura che consente l’esame di una domanda di protezione internazionale e l’effettività dell’articolo 18 della Carta ( 37 ).

44. Secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può, salvo compromettere l’effetto utile dell’articolo 6 della direttiva procedure, ritardare, in modo ingiustificato, il momento in cui la persona interessata è messa in condizione di presentare la propria domanda di protezione internazionale ( 38 ).

A mio avviso, l’approccio in parola si applica, mutatis mutandis , all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e all’inoltro di una domanda di protezione internazionale, alla luce dell’uso, in tale disposizione, delle espressioni «effettiva possibilità» e «quanto prima» ( 39 ).

L’inoltro di una domanda di protezione internazionale fa decorrere il termine di sei mesi ( 40 ) entro il quale, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva procedure, l’autorità accertante deve, in linea di principio, statuire su detta domanda ( 41 ).

45. Se un cittadino di un paese terzo acquista lo status di «richiedente protezione internazionale», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva procedure ( 42 ), a partire dal momento in cui lo stesso «presenta» una siffatta domanda, la direttiva di cui trattasi non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno a tale richiedente e, a fortiori , non precisa la data in cui un siffatto permesso di soggiorno acquista efficacia ( 43 ).

46. Tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva procedure riconosce al richiedente protezione internazionale il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante l’esame della sua domanda.

Il diritto di rimanere nel territorio sussiste ai fini esclusivi della procedura e perdura fino all’adozione di una decisione ai sensi del capo III della direttiva procedure.

Detta disposizione prevede altresì espressamente che il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno ( 44 ).

Il diritto di restare impedisce che il soggiorno del richiedente protezione internazionale sia qualificato come «irregolare» ai sensi della direttiva 2008/115/CE ( 45 ) nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale stessa e l’adozione della decisione di primo grado su tale domanda ( 46 ).

47. Il diritto di un richiedente protezione internazionale di rimanere in uno Stato membro (o in una parte di esso) nel periodo in cui la sua domanda è pendente è confermato, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/33.

Inoltre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rilasciare al richiedente protezione internazionale un documento che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la sua domanda è pendente o in esame.

48. Poiché la fase procedurale di esame inizia solo dopo la conclusione della fase procedurale dell’accesso ( 47 ), un ritardo nella fase dell’accesso comporterà un ritardo nell’avvio della procedura di esame ( 48 ).

Ciò ritarderà, in ultima analisi, l’eventuale riconoscimento dello status di rifugiato ( 49 ) e la possibilità per i rifugiati di beneficiare dei diritti connessi a tale status, tra cui il diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche, sarà rinviata.

Tuttavia, in assenza di una disposizione legislativa come l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109, non ritengo che, di fronte a un simile ritardo, un rifugiato abbia diritto a un permesso di soggiorno all’atto del riconoscimento dello status di rifugiato avente effetto retroattivo.

Una diversa conclusione equivarrebbe a snaturare la netta distinzione tra la «qualità di rifugiato» e lo «status di rifugiato» e i diversi diritti connessi a tali nozioni giuridiche ( 50 ).

49. Nel caso di specie, il ricorrente osserva che, sebbene egli abbia potuto «inoltrare» la sua domanda di protezione internazionale 10 giorni dopo la presentazione della stessa ( 51 ), il termine di cui trattasi non è rappresentativo e taluni richiedenti hanno dovuto attendere mesi prima di inoltrare le loro domande.

A mio avviso, poiché non sembra sussistere un ritardo irragionevole o ingiustificabile che pregiudichi l’effetto utile dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure e l’accesso alla procedura per la domanda nel procedimento principale, le osservazioni del ricorrente concernenti altre ipotesi relative a terzi sono del tutto irrilevanti.

50. In ogni caso, spetta ai richiedenti protezione internazionale inoltrare una domanda alle autorità competenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure, benché uno Stato membro debba fornire loro, in particolare, il formulario richiesto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della stessa ( 52 ).

Nel fascicolo a disposizione della Corte non vi sono elementi che indichino che il resistente non ha fornito ai richiedenti i moduli richiesti, non li ha accettati una volta compilati o ne ha impedito o ritardato irragionevolmente l’accettazione.

51. Occorre altresì sottolineare che, contrariamente ai fatti all’origine della sentenza A e S ( 53 ), in cui un minore non accompagnato si vedrebbe irrevocabilmente negato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 in quanto non più minorenne, a seconda della data in cui tale circostanza è stata valutata, nel fascicolo a disposizione della Corte nulla indica che i diritti conferiti al richiedente in forza, in particolare, della direttiva qualifiche saranno analogamente erosi dal trascorrere del tempo nel caso di specie.

Conclusione intermedia

52. L’articolo 6 della direttiva procedure non stabilisce la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno rilasciato a una persona avente lo status di rifugiato.

Conformemente all’articolo 13 della direttiva qualifiche, in combinato disposto con il considerando 21, e all’articolo 24, paragrafo 1, della stessa, un permesso di soggiorno deve essere rilasciato a un rifugiato quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato e, in linea di principio, acquista efficacia a decorrere dalla data del rilascio, nonostante il carattere dichiarativo dello status di rifugiato.

Dette disposizioni non impongono che un permesso di soggiorno sia rilasciato o acquisti efficacia prima della concessione o del riconoscimento formale dello status di rifugiato.

Diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre criteri più favorevoli

53. In base all’articolo 5 della direttiva procedure, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con detta direttiva.

L’articolo 3 della direttiva qualifiche consente inoltre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della direttiva ( 54 ).

La Corte ha quindi dichiarato, in sostanza, che l’ambito di applicazione della direttiva qualifiche non può essere esteso ratione personae a persone a priori prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale ( 55 ).

54. Ritengo tuttavia che uno Stato membro possa, dopo aver riconosciuto lo status di rifugiato a una persona, ritenere che un permesso di soggiorno rilasciato a tale persona ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche acquisti efficacia retroattivamente a decorrere dalla data in cui la sua domanda di protezione internazionale è stata inoltrata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure( 56 ).

A tal riguardo, una disposizione nazionale come l’articolo 44, paragrafo 2, della legge del 2000 sugli stranieri non estende l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva qualifiche alle persone a priori prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale.

Esso si limita a rafforzare un diritto riconosciuto, ai sensi del capo VII della direttiva qualifiche, a un beneficiario di protezione internazionale.

Sebbene ciò possa sfumare la linea di demarcazione tra lo status e i corrispondenti diritti dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale, la disposizione in parola non sembra pregiudicare gli obiettivi della direttiva procedure o della direttiva qualifiche.

La Corte ha sottolineato, al punto 57 della sentenza A e S, che la durata di una procedura di asilo può essere considerevole.

In particolare, in periodi di grande affluenza di richiedenti protezione internazionale, i termini appositamente previsti dal diritto dell’Unione sono spesso superati.

Poiché disposizioni nazionali come l’articolo 44, paragrafo 2, della legge del 2000 sugli stranieri possono attenuare, in una certa misura, i ritardi nella procedura, non sembra che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, ciò pregiudichi gli obiettivi delle direttive in questione.

VI. Conclusione

55. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]) come segue: 1) L’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso non stabilisce la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno rilasciato a una persona avente lo status di rifugiato. 2) L’articolo 13 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con il considerando 21, e l’articolo 24, paragrafo 1 della stessa, devono essere interpretati nel senso che: un permesso di soggiorno deve essere rilasciato a un rifugiato quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato.

Fatto salvo il diritto di uno Stato membro di introdurre o mantenere in vigore, in determinate circostanze, disposizioni più favorevoli, un siffatto permesso di soggiorno deve acquistare efficacia a decorrere dalla data del rilascio, nonostante il carattere dichiarativo dello status di rifugiato. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 7 novembre 2023. 3

V. articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9) (in prosieguo: la «direttiva qualifiche»). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60) (in prosieguo: la «direttiva procedure»). 5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96). 6 Stb. 2000, n. 495. 7 La disposizione in parola riguarda lo status di rifugiato. 8

V. sentenze del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248, punti 53 e 54; in prosieguo: la «sentenza A e S»), e del 1º agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare di un figlio diventato maggiorenne) (C‑279/20; EU:C:2022:618, punto 46) (in prosieguo: la «sentenza XC»). 9 Direttiva del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), come modificata dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (GU 2011, L 132, pag. 1). 10 Direttiva del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12). 11

V. articolo 4 della direttiva 2003/109. 12 Nel caso di specie, il 20 ottobre 2021. 13 V., altresì, considerando 21 della direttiva qualifiche e sentenza A e S. 14 Ai sensi dell’articolo 2, lettera m), della direttiva qualifiche, per «permesso di soggiorno» si intende «qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla normativa nazionale, che permetta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso». 15 Il considerando 21 della direttiva qualifiche fa riferimento a «recognition of refugee status» (versione in lingua inglese), «reconnaissance du statut de réfugié» (versione in lingua francese), «pabėgėlio statuso pripažinimas» (versione in lingua lituana), «reconocimiento del estatuto de refugiado» (versione in lingua spagnola), «reconhecimento do estatuto de refugiado» (versione in lingua portoghese), «recunoașterea statutului de refugiat» (versione in lingua rumena).

Tali termini alludono, a mio avviso, al riconoscimento formale di una situazione preesistente.

L’articolo 13 della stessa direttiva fa riferimento a «granting refugee status» (versione in lingua inglese), «l’octroi du statut de réfugié» (versione in lingua francese), «pabėgėlio statuso suteikimas» (versione in lingua lituana), «concesión del estatuto de refugiado» (versione in lingua spagnola), «concessão do estatuto de refugiado» (versione in lingua portoghese), «acordarea statutului de refugiat» (versione in lingua rumena).

Tali termini alludono, a mio avviso, all’attribuzione di uno status che non esisteva necessariamente in precedenza.

Ritengo tuttavia che detti termini contenuti nel considerando 21 e nell’articolo 13 della direttiva qualifiche siano intercambiabili e li utilizzerò in tal modo nelle presenti conclusioni.

V., ad esempio, paragrafo 35 delle presenti conclusioni.

L’approccio in parola è corroborato, ad esempio, dalle versioni in italiano e tedesco della direttiva qualifiche, che utilizzano rispettivamente lo stesso termine, «riconoscimento» e «zuerkennen» sia al considerando 21 sia all’articolo 13 di tale direttiva.

V. altresì sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 91) [in prosieguo: la «sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato)»]. [OSCURATO:PERSONA] relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ([OSCURATO:PERSONA], Vol. 189, 1954, pag. 150, n. 2545), integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Ginevra»), si riferisce, in sostanza, al riconoscimento «come rifugiato» (articolo 1, paragrafo C, punto 6) e ai diritti previsti da tale [OSCURATO:PERSONA] (articoli 4, 13, 14 e 15). 16

V. considerando 12 della direttiva qualifiche. 17

V. sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato) e sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato) (C‑753/22, EU:C:2024:524, punto 71 e giurisprudenza citata).

V., tuttavia, articolo 14, paragrafo 4, della direttiva qualifiche, concernente la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato.

V., altresì, articolo 14, paragrafo 5, della direttiva qualifiche sulla decisione di non riconoscere lo status di rifugiato nelle situazioni previste all’articolo 14, paragrafo 4, di tale direttiva. 18 V., altresì, considerando 21 della direttiva qualifiche. 19 V., in tal senso, sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punti da 90 a 92 nonché 98, 99, 106, 110 e

111. Nelle sue conclusioni nella causa M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2018:486, paragrafo 78), l’avvocato generale Wathelet ha dichiarato che «risulta dall’economia generale [della direttiva qualifiche] che le condizioni per avere la qualità di rifugiato, da un lato, e la concessione o la revoca dello status di rifugiato, dall’altro, costituiscono due concetti distinti». 20 L’acquisizione immediata di diritti ai sensi del capo VII della direttiva qualifiche in capo ai beneficiari del diritto relativo alla protezione internazionale può essere contrapposta all’acquisizione progressiva o scaglionata di diritti in base alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra.

«A differenza dell’approccio abituale del diritto internazionale dei diritti dell’uomo, non è vero che tutti i diritti enunciati nella [OSCURATO:PERSONA] sono immediatamente spettanti a qualsiasi presunto rifugiato che giunga nel territorio di uno Stato.

Al contrario, i rifugiati godono di una serie di diritti che si espande con l’intensificarsi delle loro relazioni con lo Stato di asilo»; v.

Hathaway, J.C., «[OSCURATO:PERSONA] of the UN [OSCURATO:PERSONA] and Protocol», in Costello, C., Foster, M., e [OSCURATO:PERSONA], J. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 180 a

182. 21 Sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punti 91, 98, 99, 110 e 111. V., altresì, sentenza del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑8/22, EU:C:2023:542, punti da 66 a 70). 22 Sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punto 91. V., altresì, sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) (C‑352/22, EU:C:2024:521, punti da 39 a 41). 23 V., per analogia, sentenza del 24 giugno 2015, T. (C‑373/13, EU:C:2015:413, punto 96). 24 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109 e che abroga la direttiva 2011/95 (GU L 2024/1347). 25

V. anche considerando 57 del regolamento 2024/1347.

Il regolamento in parola non è applicabile ratione temporis alla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi.

V. articolo 42 del regolamento 2024/1347, in base al quale esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2026. 26 Sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punti 91, 99 e

103. 27 V., per analogia, sentenza A e S, punto

54. 28 V., altresì, articolo 24, paragrafo 2, della direttiva qualifiche riguardo ai diritti dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria a un permesso di soggiorno. 29 Sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punti 91, 99 e

103. Il diritto di un rifugiato a un permesso di soggiorno può essere revocato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche in presenza di imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

In simili circostanze, il rifugiato conserva il suo status di rifugiato fino al momento in cui si ponga fine a tale status.

V., per analogia, sentenza del 24 giugno 2015, T. (C‑373/13, EU:C:2015:413, punti da 45 a 55 e 95).

V., altresì, articolo 24, paragrafi 1 e 5, del regolamento 2024/1347.

L’articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che «[i] beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a un permesso di soggiorno fintantoché godono dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria».

L’articolo 24, paragrafo 5, dello stesso stabilisce che «[l]e autorità competenti possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno solo se hanno revocato lo status di rifugiato (…)». 30 V., altresì, articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2024/1347, il quale dispone che «[i]l permesso di soggiorno è rilasciato al più presto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e al più tardi 90 giorni dopo la notifica della decisione di concedere la protezione internazionale (...)» (il corsivo è mio). 31

V. paragrafo 20 e 25 delle presenti conclusioni. 32 Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 104 e giurisprudenza citata). 33 O dinanzi ad «altre autorità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva procedure.

V., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punti 94 e 98). 34 Il termine dipende dalla circostanza che la domanda sia «presentata» all’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tale domanda o ad altre autorità preposte a riceverla ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale.

Il termine può essere prorogato in caso di domande simultanee presentate da un numero elevato di richiedenti.

V. articolo 6, paragrafo 5, della direttiva procedure. 35 Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure prevede termini specifici per la registrazione di una domanda di protezione internazionale, l’articolo 6, paragrafo 2, della stessa non fa altrettanto per l’inoltro di una domanda di protezione internazionale.

L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32 (GU L 2024/1348), dispone tuttavia che, in linea di principio, un richiedente protezione internazionale «formalizza la domanda presso l’autorità competente dello Stato membro (...) quanto prima ed entro 21 giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata (...)».

Tale termine può essere prorogato a due mesi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, di detto regolamento.

Il regolamento 2024/1348 non è applicabile ratione temporis alla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi.

V. articolo 79, paragrafo 1, di quest’ultimo, in base al quale tale regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026. 36 Sentenza del 25 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punto 93). 37 Sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a. (C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, punto 62). 38 Sentenza del 22 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo) (C‑823/21, EU:C:2023:504, punti 46 e 47 e giurisprudenza citata).

I diritti concessi ai richiedenti protezione internazionale variano a seconda della fase in cui si trova la procedura in questione.

Così, in base all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva procedure i richiedenti hanno diritto di consultare un consulente in ciascuna fase della procedura.

Per contro, le garanzie concesse ai richiedenti dall’articolo 12 della direttiva procedure si applicano solo alle procedure di cui al capo III della stessa direttiva. 39 V., altresì, articolo 4, paragrafo 1, della direttiva procedure, il quale prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano provvedere affinché l’autorità competente per l’esame delle domande «disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva». 40 Il termine di sei mesi non pregiudica la possibilità di prorogare tale termine per i motivi di cui agli articoli 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva procedure. 41 Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 101).

I termini di cui agli articoli 6 e 31 della direttiva procedure sono stati recentemente modificati dagli articoli 27, 28 e 35 del regolamento 2024/1348. 42 Definizioni identiche figurano all’articolo 2, lettera i), della direttiva qualifiche e all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/33. 43 Come rileva il governo dei [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 6 della direttiva procedure, intitolato «Accesso alla procedura», riguarda solo la fase di domanda della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Esso non fa riferimento al permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche una volta completata l’intera procedura. 44 Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva procedure è l’unica disposizione della medesima direttiva che si riferisce a un permesso di soggiorno, ma unicamente per escludere esplicitamente un diritto ad esso. 45 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). 46 V., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2023, Odbor azylové a migrační politiky MV (Ambito d’applicazione della direttiva rimpatri) (C‑257/22, EU:C:2023:852, punti da 37 a 42 e giurisprudenza citata), e del 22 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo) (C‑823/21, EU:C:2023:504, punto 45). 47 Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva procedure. 48 V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Configurazione come reato del sostegno ai richiedenti asilo) (C‑821/19, EU:C:2021:930, punto 81). 49 Alle persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale a norma del capo II della direttiva qualifiche e che soddisfano le condizioni materiali stabilite dal capo III della stessa. 50 A mio avviso, alla luce del carattere inequivocabile dell’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure, un richiedente può nondimeno avere il diritto di agire in giudizio per costringere l’autorità competente di uno Stato membro a consentirgli di inoltrare una domanda di protezione internazionale o per chiedere il risarcimento del danno per indebito ritardo. 51 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che sono trascorsi oltre dieci mesi tra la data in cui il richiedente ha presentato la sua domanda di protezione internazionale (10 ottobre 2021) e quella in cui gli è stata riconosciuta detta protezione (26 agosto 2022). 52 [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che le domande di asilo siano inoltrate personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

V. articolo 6, paragrafo 3, della direttiva procedure. 53 Punto 57 di tale sentenza. 54

V. il considerando 12 della direttiva qualifiche, che fa riferimento alla necessità di assicurare un livello minimo di prestazioni.

V., altresì, il considerando 41 della medesima direttiva, il quale prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano introdurre o mantenere nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale norme più favorevoli di quelle previste per i propri cittadini. 55 Sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, punto 71 e giurisprudenza citata). 56 Come già indicato al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, un siffatto periodo di soggiorno può essere preso in considerazione anche in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109.

Occorre sottolineare che, se i termini e le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109 non sono soddisfatti, si applica l’articolo 13 della stessa direttiva e il diritto di soggiorno in altri [OSCURATO:PERSONA] membri come previsto al capo III della medesima direttiva è escluso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 6 marzo 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 656/23 [Karaman] ( i ) B contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Norme sull’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e contenuto della protezione riconosciuta – Carattere dichiarativo dello status di rifugiato – Articolo 13 – Considerando 21 – Permesso di soggiorno – Articolo 24, paragrafo 1 – Determinazione della data in cui acquista efficacia un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 6 – Data di “presentazione”, “registrazione” o “inoltro” di una domanda – Norme nazionali più favorevoli » I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi ( 2 ) offre alla Corte l’occasione di precisare ulteriormente la nozione di status di rifugiato e i diritti ad esso connessi. La Corte deve verificare se la natura dichiarativa del riconoscimento dello status di rifugiato abbia conseguenze giuridiche sulla determinazione della data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro a un rifugiato. Poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rilasciare ai beneficiari dello status di rifugiato un permesso di soggiorno quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale ( 3 ), si pone la questione se detto permesso acquisti efficacia retroattivamente a decorrere dal momento in cui la persona di cui trattasi dispone di un diritto soggettivo al riconoscimento del proprio status di rifugiato o in un altro momento. 2. Il rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]) chiede, in particolare, se il momento in cui il permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato acquista efficacia sia determinato dall’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE ( 4 ) e, in caso affermativo, se la data decisiva sia quella in cui una domanda di protezione internazionale è presentata, registrata o inoltrata ai sensi di detta disposizione. Nell’ipotesi in cui un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato non acquisti efficacia «[q]uando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale» conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure, il giudice del rinvio chiede come tale circostanza si coordini con l’articolo 13 e il considerando 21 della direttiva qualifiche, che fanno riferimento all’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere lo status di rifugiato alle persone che soddisfano i pertinenti criteri di qualificazione e al carattere dichiarativo dell’atto in parola. 3. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi ha origine nell’ambito di asseriti (prolungati) ritardi nel trattamento delle domande di protezione internazionale e del conseguente rinvio, in taluni casi, dell’acquisizione o del godimento di diritti, come il diritto a un titolo di soggiorno, conferiti dall’ordinamento dell’Unione ai beneficiari di protezione internazionale. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione Direttiva qualifiche 4. Il considerando 21 di detta direttiva così recita: «Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo». 5. L’articolo 2 della medesima direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) d)      “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno (…); e)      “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato; (...)». 6. L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Riconoscimento dello status di rifugiato», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III». 7. L’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Permesso di soggiorno», prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni e rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (…)». Direttiva procedure 8. L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Accesso alla procedura», così recita: «1.      Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. (…) 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. (…) 3.      Fatto salvo il paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato. 4.      In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario [è] sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato. (...)». 9. L’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva, intitolato «Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda», così dispone: «I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno». 10. L’articolo 31, intitolato «Procedura di esame», prevede quanto segue: «(…) 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo. 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. (…) [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi (…) (…) In casi eccezionali debitamente motivati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. (…)». Direttiva 2013/33/UE ( 5 ) 11. L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Documentazione», così dispone: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame. Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione. (…) 4.      [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato. (…)». 12. L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Residenza e libera circolazione», così recita: «1.      I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’area loro assegnata da tale Stato membro. L’area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d’azione sufficiente a garantire l’accesso a tutti i benefici della presente direttiva. (…)». B. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] sugli stranieri 13. [OSCURATO:PERSONA] (legge sugli stranieri) del 23 novembre 2000 ( 6 ), all’articolo 28, dispone quanto segue: «1.      Il resistente ha il potere di: (a)      accogliere, respingere, non esaminare, dichiarare inammissibile o rifiutarsi di prendere in considerazione la domanda di permesso di soggiorno temporaneo; (…)». 14. L’articolo 29 di tale legge così dispone: «1.      un permesso di soggiorno temporaneo, ai sensi dell’[articolo 28], può essere concesso allo straniero: (a)      che possieda lo status di rifugiato; o (…)». 15. Ai sensi dell’articolo 44 della medesima legge: «(…) 2.      Se la domanda di permesso di soggiorno temporaneo di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), è accolta, tale permesso di soggiorno è rilasciato a decorrere dalla data di ricevimento della domanda». III. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 16. Il 10 ottobre 2021, B (in prosieguo: il «ricorrente»), cittadino di un paese terzo, si è presentato al centro di accoglienza [OSCURATO:PERSONA] dell’Immigratie- en Naturalisatiedienst (servizio dell’immigrazione e della naturalizzazione, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«IND») per chiedere asilo. La registrazione di detta domanda ha avuto luogo lo stesso giorno. Da tale data il richiedente ha soggiornato regolarmente nei [OSCURATO:PERSONA], ha beneficiato di servizi di accoglienza per l’asilo e non è stato esposto al rischio di espulsione (rischio di respingimento). 17. Il 20 ottobre 2021 l’IND, rientrante nella sfera di competenze dello [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «resistente») ha messo a disposizione del ricorrente un modulo standard nazionale per formulare la domanda di protezione internazionale, ossia il modulo M35-H, che è stato firmato e inoltrato da quest’ultimo lo stesso giorno. 18. Con decisione del 26 agosto 2022 il resistente ha concesso al ricorrente la protezione internazionale in base all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del [OSCURATO:PERSONA] 2000 (legge del 2000 sugli stranieri) ( 7 ). Conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di quest’ultima, la decisione in parola ha acquisito efficacia a decorrere dal 20 ottobre 2021, ossia la data in cui il ricorrente ha inoltrato il modulo di domanda M35-H. Il ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal 20 ottobre 2021 al 20 ottobre 2026. 19. Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio contestando la data in cui il suo permesso di soggiorno ha acquistato efficacia. Egli ritiene che la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno sia quella in cui un richiedente asilo comunica la sua intenzione di ottenere asilo. Ciò si verifica quando un richiedente asilo presenta una domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure, nel caso di specie il 10 ottobre 2021. 20. Secondo il ricorrente, il fatto che un permesso di soggiorno non produca effetti fintantoché non siano soddisfatti i requisiti procedurali del resistente per l’inoltro di una domanda di protezione internazionale pregiudica il carattere dichiarativo dello status di rifugiato, come confermato dalla Corte ( 8 ), ed è contrario all’articolo 13 della direttiva qualifiche. Ciò contrasta inoltre con l’effetto utile e l’obiettivo della direttiva procedure, poiché il richiedente dipenderebbe indebitamente dalle autorità competenti per quanto riguarda il diritto di asilo, la possibilità di far valere i diritti garantiti dall’articolo 18 (diritto di asilo) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE ( 9 ). L’esercizio del diritto di asilo non può dipendere né dal carico di lavoro delle autorità competenti né dalle scelte politiche operate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo al personale di cui sono dotate tali autorità. I richiedenti asilo non possono essere oggetto di un trattamento diverso esclusivamente in funzione del momento in cui sono in condizione di inoltrare una domanda formale di protezione internazionale. 21. Inoltre, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva procedure, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile. L’articolo 31, paragrafo 3, della medesima direttiva precisa che il termine entro il quale la decisione deve essere adottata inizia a decorrere dalla presentazione («lodging») della domanda di protezione internazionale. In tal modo viene espressamente formulata un’eccezione al presupposto secondo cui i diritti menzionati nella direttiva procedure possono essere fatti valere sin dalla «presentazione» della domanda. Se ne può dedurre che tutti i diritti si applicano a partire dalla «presentazione» di una domanda, a meno che la direttiva procedure non preveda una data diversa. 22. Il resistente ritiene che l’articolo 44 della legge del 2000 sugli stranieri sia conforme al diritto dell’Unione. Una domanda di asilo si considera ricevuta, in base a tale disposizione, solo dopo che essa è stata inoltrata secondo le modalità prescritte. Il ricorrente ha dichiarato la propria intenzione di chiedere asilo il 10 ottobre 2021. Tale volontà è stata registrata lo stesso giorno. Il 20 ottobre 2021 i requisiti formali sono stati completati dalla firma del modulo di domanda e la procedura di asilo ha avuto inizio. Al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno a decorrere dalla data della sua domanda, vale a dire il 20 ottobre 2021. Il resistente ritiene che ciò sia conforme all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche e al requisito ivi stabilito, secondo il quale un permesso di soggiorno rinnovabile deve essere rilasciato «quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale». Da tale disposizione risulta che esiste una differenza tra lo status di rifugiato, che è dichiarativo, e un permesso di soggiorno, che non lo è. La direttiva 2003/86/CE ( 10 ) e le sentenze A e S e XC che l’hanno interpretata non possono essere applicate per analogia, dal momento che l’articolo 24 della direttiva qualifiche disciplina esplicitamente la data in cui deve essere rilasciato un permesso di soggiorno. 23. Manifestando il proprio desiderio di ottenere asilo, il ricorrente ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 6 della direttiva procedure e una domanda di asilo ai sensi dell’articolo 28 della legge del 2000 sugli stranieri. Ciò non significa che il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente debba acquistare efficacia a decorrere da tale data. L’articolo 6 della direttiva procedure prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano operare una distinzione tra la presentazione («to make») di una domanda di asilo e l’inoltro della stessa («to lodge»). Dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva procedure si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono competenti a stabilire nel dettaglio le modalità di introduzione di una domanda. 24. Inoltre, tenuto conto della pressione esercitata sull’IND al momento della domanda del ricorrente, il periodo di 10 giorni che è intercorso tra il momento in cui egli ha manifestato il desiderio di ottenere protezione internazionale e quello in cui ha potuto inoltrare una domanda di asilo non è irragionevolmente lungo. Il ricorrente ha avuto la possibilità di inoltrare «quanto prima» una domanda di protezione internazionale e il resistente ha quindi agito conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure. 25. Nel calcolo della durata del soggiorno legale, i cittadini di paesi terzi ricevono un trattamento più favorevole nei [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto richiesto dal diritto dell’Unione ( 11 ). In caso di accoglimento di una domanda d’asilo, il permesso di soggiorno concesso decorre dalla data di inoltro di detta domanda. Ciò significa che l’intera durata della procedura di asilo è considerata un periodo di soggiorno legale quando vengono esaminate le domande volte a ottenere uno status di soggiornante di lungo periodo. 26. Il giudice del rinvio si chiede se norme nazionali che prevedono che un permesso di soggiorno non possa acquisire efficacia finché non siano soddisfatte le condizioni procedurali nazionali ( 12 ) siano contrarie alla natura ricognitiva dello status di rifugiato e/o all’articolo 13 della direttiva qualifiche ( 13 ). Dall’articolo 6 della direttiva procedure risulta sussistente una differenza tra la presentazione e l’inoltro di una domanda di asilo. La controversia nella presente causa verte essenzialmente sulla questione se il diritto dell’Unione disciplini la data in cui un permesso di soggiorno rilasciato ai rifugiati acquisti efficacia e, in caso affermativo, se, secondo il diritto dell’Unione, tali effetti siano collegati alla data in cui una domanda di protezione internazionale è «presentata» o «inoltrata», o a un’altra data. 27. Il rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 6 della [direttiva procedure] assuma rilevanza per rispondere alla domanda con quale data di decorrenza di validità debba essere rilasciato un permesso di soggiorno. 2)      In caso affermativo, se l’articolo 6 della direttiva procedure debba essere interpretato nel senso che per la decorrenza di validità del permesso di soggiorno è decisiva la data in cui la domanda di protezione internazionale: –      è presentata (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva procedure); oppure –      è registrata (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5 della direttiva procedure); oppure –      è inoltrata (formalmente) (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva procedure). 3)      Qualora la presentazione della domanda non sia determinante per la decorrenza di validità del permesso di soggiorno, come tale circostanza si coordini con l’articolo 13 della direttiva qualifiche in combinato disposto con il considerando 21, tenuto conto del carattere dichiarativo dello status di rifugiato ivi sancito». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 28. Hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Le medesime parti hanno esposto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza tenutasi il 5 dicembre 2024. V. Valutazione A. Argomenti 29. Il ricorrente ritiene che si debba anzitutto rispondere alla terza questione posta dal giudice del rinvio poiché «la natura dichiarativa dello status di rifugiato deve prevalere sulla risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio». A suo avviso, un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche acquista efficacia a decorrere dalla data di «presentazione» di una domanda di protezione internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure. Qualsiasi data successiva pregiudicherebbe la natura ricognitiva dello status di rifugiato, quale confermata dall’articolo 13 e dal considerando 21 della direttiva qualifiche, e i richiedenti dipenderebbero indebitamente dalle autorità competenti per l’attuazione del loro diritto di asilo garantito dall’articolo 18 della Carta. In subordine, il ricorrente sostiene che un permesso di soggiorno dovrebbe acquistare efficacia a partire dalla data di registrazione di una domanda di protezione internazionale. 30. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che l’articolo 6 della direttiva procedure non stabilisca quando un permesso di soggiorno acquista efficacia. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva procedure, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 e all’articolo 24 della direttiva qualifiche, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rilasciare un permesso di soggiorno la cui validità decorre dalla data di riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa nazionale che prevede che un permesso di soggiorno acquisti efficacia retroattivamente a decorrere dalla data di inoltro di una domanda di protezione internazionale «si spinge oltre» i requisiti previsti dalla direttiva qualifiche e dalla direttiva procedure. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche non stabilisce quando un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato acquista efficacia. Tuttavia, il diritto dell’Unione non osterebbe a una normativa nazionale in forza della quale un siffatto permesso di soggiorno acquisti efficacia a decorrere dall’inoltro di una domanda di protezione internazionale. Tanto il governo dei [OSCURATO:PERSONA] quanto la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il fatto che la validità di un permesso di soggiorno decorra dalla data di inoltro di una domanda di protezione internazionale non pregiudichi il carattere dichiarativo dello status di rifugiato. B. Analisi 31. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva procedure disciplini la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno ( 14 ) rilasciato a un rifugiato. Nell’ipotesi in cui detta disposizione non disciplini tale aspetto e la validità di un permesso di soggiorno non decorra dalla data di presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di un rifugiato, il giudice del rinvio chiede come ciò si coordini con il carattere dichiarativo dello status di rifugiato. 32. Prima di analizzare la rilevanza dell’articolo 6 della direttiva procedure nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, esaminerò la nozione di status di rifugiato e la distinzione, nell’ordinamento dell’Unione, tra lo status in parola e la «qualità di rifugiato». Inoltre, saranno esaminati i diversi diritti connessi a dette nozioni giuridiche. In particolare, verrà spiegato il nesso tra il riconoscimento dello status di rifugiato ( 15 ) e il diritto a un permesso di soggiorno in base al diritto dell’Unione, nonché la rilevanza dell’articolo 6 della direttiva procedure in tale contesto. Infine, verrà affrontata la questione se la direttiva qualifiche e la direttiva procedure ostino all’adozione di una normativa nazionale la quale preveda che un permesso di soggiorno acquisti efficacia retroattivamente a decorrere dalla data in cui una domanda di protezione internazionale viene inoltrata. Status di rifugiato e diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche 33. Lo scopo della direttiva qualifiche è quello di stabilire criteri comuni per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 16 ). L’articolo 13 della medesima direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscano lo status di rifugiato a qualsiasi cittadino di un paese terzo o all’apolide che soddisfi i requisiti materiali per essere considerato come rifugiato conformemente ai capi II e III della medesima direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongono di un potere discrezionale a tale riguardo ( 17 ). 34. Pur ribadendo che il riconoscimento o la concessione dello status di rifugiato ha carattere dichiarativo e non costitutivo della qualità di rifugiato( 18 ), la Corte ha sottolineato che esiste una distinzione tra la qualità di «rifugiato», come definita all’articolo 2, lettera d), della direttiva qualifiche, e la concessione o il riconoscimento formali dello «status di rifugiato», come definito all’articolo 2, lettera e), della stessa direttiva ( 19 ). Solo dopo il riconoscimento formale quale rifugiato la persona interessata è, conformemente all’articolo 2, lettera b), della direttiva qualifiche, «beneficiario di protezione internazionale» ai sensi della direttiva in parola e gode di tutti i diritti e benefici previsti dal capo VII della direttiva qualifiche ( 20 ). 35. La distinzione tra la qualità di rifugiato e lo status di rifugiato e i diversi diritti connessi a tali nozioni emerge in modo particolarmente chiaro dall’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva qualifiche riguardo alla revoca, alla cessazione o al rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato, nonché dalla relativa giurisprudenza. Uno Stato membro può revocare o non riconoscere lo status di rifugiato in base all’articolo 14, paragrafo 4 o 5, della direttiva qualifiche, anche se l’interessato risponde ai requisiti materiali da cui dipende la sua qualità di rifugiato. I rifugiati continuano a godere di taluni diritti garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra nonostante abbiano perso lo status di rifugiato, ma non dispongono più di tutti i benefici enunciati nel capo VII della direttiva qualifiche. Alla luce dell’articolo 14, paragrafo 6, della medesima direttiva, dev’essere riconosciuto il livello di protezione minimo previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, come imposto dall’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 18 della Carta ( 21 ). 36. Ne consegue che taluni diritti enunciati al capo VII della direttiva qualifiche, come la protezione dal respingimento (articolo 21), sono, in linea di principio, riconosciuti a tutti i rifugiati; altri, tra cui il diritto ad essere informati sui diritti e gli obblighi previsti, in particolare, dallo status di rifugiato (articolo 22), il diritto a un permesso di soggiorno (articolo 24), il diritto ai documenti di viaggio (articolo 25) e l’accesso all’occupazione (articolo 26), dipendono dalla concessione di una protezione internazionale ( 22 ). Inoltre, il capo VII della direttiva qualifiche contiene diritti equivalenti a quelli contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e tutele giuridiche ancora maggiori, che non hanno equivalenti in tale convenzione. Il diritto a un permesso di soggiorno in base all’articolo 24 della direttiva qualifiche rientra in quest’ultima categoria. 37. Il diritto al permesso di soggiorno riveste un’importanza particolare poiché può di fatto agevolare l’accesso ad altri diritti ai sensi del capo VII della direttiva qualifiche. A tale proposito, il considerando 40 della direttiva qualifiche stabilisce che «[n]ei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all’occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d’integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno». Sebbene la Corte abbia dichiarato che la condizione prevista nel considerando in parola «fa (…) riferimento ad azioni di carattere puramente amministrativo», poiché il capo VII di tale direttiva ha l’obiettivo di garantire ai rifugiati un livello minimo di prestazioni in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 23 ), l’importanza di un permesso di soggiorno e di un effettivo accesso ai diritti è dimostrata dalla recente adozione legislativa dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1347 ( 24 ). Detta disposizione enuncia che «[q]ualora al beneficiario di protezione internazionale non sia rilasciato un permesso di soggiorno entro 15 giorni dalla concessione della protezione internazionale, lo Stato membro interessato adotta misure provvisorie, quali la registrazione o il rilascio di un documento, per garantire che il beneficiario abbia un accesso effettivo ai diritti di cui al [capo VII], (…) fino al rilascio del permesso di soggiorno a norma dell’articolo 24» ( 25 ). 38. Nella sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), la Corte ha confermato che un cittadino di un paese terzo o un apolide il cui status di rifugiato non è formalmente riconosciuto non ha diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche ( 26 ). Ciò vale anche se la persona ha presentato una domanda di protezione internazionale conformemente al capo II della direttiva qualifiche, soddisfa i requisiti sostanziali previsti dal capo III di tale direttiva e beneficia di un diritto soggettivo a che gli sia riconosciuto lo status di rifugiato ( 27 ). 39. Ne consegue che il diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche è «associato» o «collegato» allo status di rifugiato ( 28 ) quale definito all’articolo 2, lettera e), della stessa ( 29 ). Al riguardo, l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rilasciare un permesso di soggiorno ai rifugiati quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale nei loro confronti. La direttiva qualifiche non impone il rilascio di un permesso di soggiorno prima di tale data. Inoltre, sebbene la disposizione in parola non stabilisca esplicitamente il momento in cui il permesso di soggiorno acquista efficacia in forza del diritto dell’Unione, nessun elemento nel testo della direttiva qualifiche indica che il legislatore dell’Unione intendesse attribuire ai permessi di soggiorno rilasciati ai rifugiati effetto retroattivo e quindi precedente al riconoscimento formale di una protezione internazionale. Dalla formulazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono accelerare il rilascio di un permesso di soggiorno dopo il riconoscimento della protezione internazionale a un rifugiato ( 30 ). Per non compromettere o vanificare l’obiettivo di detta disposizione e per garantire che una persona avente lo status di rifugiato goda effettivamente di tutti i diritti di cui al capo VII della direttiva in esame, ritengo che la validità del permesso di soggiorno debba decorrere dalla data del suo rilascio. 40. Tale interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche non può essere messa in discussione dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109 ( 31 ). L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di conferire lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/109 stabilisce norme precise per calcolare il periodo di soggiorno di «cinque anni» previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva. A tale riguardo, l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109, relativo ai richiedenti protezione internazionale, dispone che «ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 24 della direttiva 2004/83/CE o l’intero periodo se superiore a diciotto mesi». Occorre sottolineare che l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109 non disciplina il momento in cui acquista efficacia un permesso di soggiorno rilasciato conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche, bensì prevede che i periodi di soggiorno di persone a cui è stata concessa la protezione internazionale siano calcolati, in determinate circostanze, a partire dall’inoltro della loro domanda di protezione internazionale, unicamente ai fini del calcolo dell’obbligo di soggiorno di «cinque anni» in questione. L’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109 non può essere applicato al di fuori del contesto e non contribuisce a suffragare l’affermazione del ricorrente secondo cui la validità di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche decorre dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Articolo 6 e articolo 9, paragrafo 1, della direttiva procedure 41. Ritengo che l’articolo 6 della direttiva procedure e la giurisprudenza ad esso relativa non modifichino né sminuiscano detta interpretazione dell’articolo 13 e dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche. La direttiva procedure mira a garantire un accesso effettivo, facile e rapido alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale ( 32 ). L’articolo 6 della medesima direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché gli interessati possano esercitare effettivamente il diritto di chiedere protezione internazionale e opera una distinzione tra la presentazione, la registrazione e l’inoltro di una domanda di protezione internazionale. 42. Un cittadino di un paese terzo o un apolide «presenta» una domanda di protezione internazionale manifestando la volontà di chiedere tale protezione a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare una domanda ( 33 ). Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri registrano le domande di protezione internazionale entro tre o sei giorni lavorativi dopo la «presentazione» di una siffatta domanda ( 34 ). 43. L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano affinché chiunque abbia «presentato» una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di «inoltrarla» quanto prima ( 35 ). Quest’ultima azione richiede, in linea di principio, che il richiedente protezione internazionale compili un modulo previsto a tal fine, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva procedure. L’azione di «presentare» una domanda di protezione internazionale non presuppone alcuna formalità amministrativa. Dette formalità devono tuttavia essere rispettate al momento dell’«inoltro» della domanda ( 36 ). La presentazione e l’inoltro di una domanda di protezione internazionale costituiscono quindi fasi distinte e successive. Sussiste tuttavia un collegamento stretto tra tali azioni, dal momento che esse mirano a garantire l’accesso effettivo alla procedura che consente l’esame di una domanda di protezione internazionale e l’effettività dell’articolo 18 della Carta ( 37 ). 44. Secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può, salvo compromettere l’effetto utile dell’articolo 6 della direttiva procedure, ritardare, in modo ingiustificato, il momento in cui la persona interessata è messa in condizione di presentare la propria domanda di protezione internazionale ( 38 ). A mio avviso, l’approccio in parola si applica, mutatis mutandis , all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e all’inoltro di una domanda di protezione internazionale, alla luce dell’uso, in tale disposizione, delle espressioni «effettiva possibilità» e «quanto prima» ( 39 ). L’inoltro di una domanda di protezione internazionale fa decorrere il termine di sei mesi ( 40 ) entro il quale, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva procedure, l’autorità accertante deve, in linea di principio, statuire su detta domanda ( 41 ). 45. Se un cittadino di un paese terzo acquista lo status di «richiedente protezione internazionale», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva procedure ( 42 ), a partire dal momento in cui lo stesso «presenta» una siffatta domanda, la direttiva di cui trattasi non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno a tale richiedente e, a fortiori , non precisa la data in cui un siffatto permesso di soggiorno acquista efficacia ( 43 ). 46. Tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva procedure riconosce al richiedente protezione internazionale il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante l’esame della sua domanda. Il diritto di rimanere nel territorio sussiste ai fini esclusivi della procedura e perdura fino all’adozione di una decisione ai sensi del capo III della direttiva procedure. Detta disposizione prevede altresì espressamente che il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno ( 44 ). Il diritto di restare impedisce che il soggiorno del richiedente protezione internazionale sia qualificato come «irregolare» ai sensi della direttiva 2008/115/CE ( 45 ) nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale stessa e l’adozione della decisione di primo grado su tale domanda ( 46 ). 47. Il diritto di un richiedente protezione internazionale di rimanere in uno Stato membro (o in una parte di esso) nel periodo in cui la sua domanda è pendente è confermato, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/33. Inoltre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rilasciare al richiedente protezione internazionale un documento che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la sua domanda è pendente o in esame. 48. Poiché la fase procedurale di esame inizia solo dopo la conclusione della fase procedurale dell’accesso ( 47 ), un ritardo nella fase dell’accesso comporterà un ritardo nell’avvio della procedura di esame ( 48 ). Ciò ritarderà, in ultima analisi, l’eventuale riconoscimento dello status di rifugiato ( 49 ) e la possibilità per i rifugiati di beneficiare dei diritti connessi a tale status, tra cui il diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche, sarà rinviata. Tuttavia, in assenza di una disposizione legislativa come l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109, non ritengo che, di fronte a un simile ritardo, un rifugiato abbia diritto a un permesso di soggiorno all’atto del riconoscimento dello status di rifugiato avente effetto retroattivo. Una diversa conclusione equivarrebbe a snaturare la netta distinzione tra la «qualità di rifugiato» e lo «status di rifugiato» e i diversi diritti connessi a tali nozioni giuridiche ( 50 ). 49. Nel caso di specie, il ricorrente osserva che, sebbene egli abbia potuto «inoltrare» la sua domanda di protezione internazionale 10 giorni dopo la presentazione della stessa ( 51 ), il termine di cui trattasi non è rappresentativo e taluni richiedenti hanno dovuto attendere mesi prima di inoltrare le loro domande. A mio avviso, poiché non sembra sussistere un ritardo irragionevole o ingiustificabile che pregiudichi l’effetto utile dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure e l’accesso alla procedura per la domanda nel procedimento principale, le osservazioni del ricorrente concernenti altre ipotesi relative a terzi sono del tutto irrilevanti. 50. In ogni caso, spetta ai richiedenti protezione internazionale inoltrare una domanda alle autorità competenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure, benché uno Stato membro debba fornire loro, in particolare, il formulario richiesto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della stessa ( 52 ). Nel fascicolo a disposizione della Corte non vi sono elementi che indichino che il resistente non ha fornito ai richiedenti i moduli richiesti, non li ha accettati una volta compilati o ne ha impedito o ritardato irragionevolmente l’accettazione. 51. Occorre altresì sottolineare che, contrariamente ai fatti all’origine della sentenza A e S ( 53 ), in cui un minore non accompagnato si vedrebbe irrevocabilmente negato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 in quanto non più minorenne, a seconda della data in cui tale circostanza è stata valutata, nel fascicolo a disposizione della Corte nulla indica che i diritti conferiti al richiedente in forza, in particolare, della direttiva qualifiche saranno analogamente erosi dal trascorrere del tempo nel caso di specie. Conclusione intermedia 52. L’articolo 6 della direttiva procedure non stabilisce la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno rilasciato a una persona avente lo status di rifugiato. Conformemente all’articolo 13 della direttiva qualifiche, in combinato disposto con il considerando 21, e all’articolo 24, paragrafo 1, della stessa, un permesso di soggiorno deve essere rilasciato a un rifugiato quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato e, in linea di principio, acquista efficacia a decorrere dalla data del rilascio, nonostante il carattere dichiarativo dello status di rifugiato. Dette disposizioni non impongono che un permesso di soggiorno sia rilasciato o acquisti efficacia prima della concessione o del riconoscimento formale dello status di rifugiato. Diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre criteri più favorevoli 53. In base all’articolo 5 della direttiva procedure, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con detta direttiva. L’articolo 3 della direttiva qualifiche consente inoltre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della direttiva ( 54 ). La Corte ha quindi dichiarato, in sostanza, che l’ambito di applicazione della direttiva qualifiche non può essere esteso ratione personae a persone a priori prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale ( 55 ). 54. Ritengo tuttavia che uno Stato membro possa, dopo aver riconosciuto lo status di rifugiato a una persona, ritenere che un permesso di soggiorno rilasciato a tale persona ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche acquisti efficacia retroattivamente a decorrere dalla data in cui la sua domanda di protezione internazionale è stata inoltrata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure( 56 ). A tal riguardo, una disposizione nazionale come l’articolo 44, paragrafo 2, della legge del 2000 sugli stranieri non estende l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva qualifiche alle persone a priori prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale. Esso si limita a rafforzare un diritto riconosciuto, ai sensi del capo VII della direttiva qualifiche, a un beneficiario di protezione internazionale. Sebbene ciò possa sfumare la linea di demarcazione tra lo status e i corrispondenti diritti dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale, la disposizione in parola non sembra pregiudicare gli obiettivi della direttiva procedure o della direttiva qualifiche. La Corte ha sottolineato, al punto 57 della sentenza A e S, che la durata di una procedura di asilo può essere considerevole. In particolare, in periodi di grande affluenza di richiedenti protezione internazionale, i termini appositamente previsti dal diritto dell’Unione sono spesso superati. Poiché disposizioni nazionali come l’articolo 44, paragrafo 2, della legge del 2000 sugli stranieri possono attenuare, in una certa misura, i ritardi nella procedura, non sembra che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, ciò pregiudichi gli obiettivi delle direttive in questione. VI. Conclusione 55. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank Noord-Holland (Tribunale dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]) come segue: 1)      L’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso non stabilisce la data di decorrenza di validità di un permesso di soggiorno rilasciato a una persona avente lo status di rifugiato. 2)      L’articolo 13 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con il considerando 21, e l’articolo 24, paragrafo 1 della stessa, devono essere interpretati nel senso che: un permesso di soggiorno deve essere rilasciato a un rifugiato quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato. Fatto salvo il diritto di uno Stato membro di introdurre o mantenere in vigore, in determinate circostanze, disposizioni più favorevoli, un siffatto permesso di soggiorno deve acquistare efficacia a decorrere dalla data del rilascio, nonostante il carattere dichiarativo dello status di rifugiato. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 7 novembre 2023. 3 V. articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9) (in prosieguo: la «direttiva qualifiche»). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60) (in prosieguo: la «direttiva procedure»). 5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96). 6 Stb. 2000, n. 495. 7 La disposizione in parola riguarda lo status di rifugiato. 8 V. sentenze del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248, punti 53 e 54; in prosieguo: la «sentenza A e S»), e del 1º agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare di un figlio diventato maggiorenne) (C‑279/20; EU:C:2022:618, punto 46) (in prosieguo: la «sentenza XC»). 9 Direttiva del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), come modificata dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (GU 2011, L 132, pag. 1). 10 Direttiva del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12). 11 V. articolo 4 della direttiva 2003/109. 12 Nel caso di specie, il 20 ottobre 2021. 13 V., altresì, considerando 21 della direttiva qualifiche e sentenza A e S. 14 Ai sensi dell’articolo 2, lettera m), della direttiva qualifiche, per «permesso di soggiorno» si intende «qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla normativa nazionale, che permetta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso». 15 Il considerando 21 della direttiva qualifiche fa riferimento a «recognition of refugee status» (versione in lingua inglese), «reconnaissance du statut de réfugié» (versione in lingua francese), «pabėgėlio statuso pripažinimas» (versione in lingua lituana), «reconocimiento del estatuto de refugiado» (versione in lingua spagnola), «reconhecimento do estatuto de refugiado» (versione in lingua portoghese), «recunoașterea statutului de refugiat» (versione in lingua rumena). Tali termini alludono, a mio avviso, al riconoscimento formale di una situazione preesistente. L’articolo 13 della stessa direttiva fa riferimento a «granting refugee status» (versione in lingua inglese), «l’octroi du statut de réfugié» (versione in lingua francese), «pabėgėlio statuso suteikimas» (versione in lingua lituana), «concesión del estatuto de refugiado» (versione in lingua spagnola), «concessão do estatuto de refugiado» (versione in lingua portoghese), «acordarea statutului de refugiat» (versione in lingua rumena). Tali termini alludono, a mio avviso, all’attribuzione di uno status che non esisteva necessariamente in precedenza. Ritengo tuttavia che detti termini contenuti nel considerando 21 e nell’articolo 13 della direttiva qualifiche siano intercambiabili e li utilizzerò in tal modo nelle presenti conclusioni. V., ad esempio, paragrafo 35 delle presenti conclusioni. L’approccio in parola è corroborato, ad esempio, dalle versioni in italiano e tedesco della direttiva qualifiche, che utilizzano rispettivamente lo stesso termine, «riconoscimento» e «zuerkennen» sia al considerando 21 sia all’articolo 13 di tale direttiva. V. altresì sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 91) [in prosieguo: la «sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato)»]. [OSCURATO:PERSONA] relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ([OSCURATO:PERSONA], Vol. 189, 1954, pag. 150, n. 2545), integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Ginevra»), si riferisce, in sostanza, al riconoscimento «come rifugiato» (articolo 1, paragrafo C, punto 6) e ai diritti previsti da tale [OSCURATO:PERSONA] (articoli 4, 13, 14 e 15). 16 V. considerando 12 della direttiva qualifiche. 17 V. sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato) e sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato) (C‑753/22, EU:C:2024:524, punto 71 e giurisprudenza citata). V., tuttavia, articolo 14, paragrafo 4, della direttiva qualifiche, concernente la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato. V., altresì, articolo 14, paragrafo 5, della direttiva qualifiche sulla decisione di non riconoscere lo status di rifugiato nelle situazioni previste all’articolo 14, paragrafo 4, di tale direttiva. 18 V., altresì, considerando 21 della direttiva qualifiche. 19 V., in tal senso, sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punti da 90 a 92 nonché 98, 99, 106, 110 e 111. Nelle sue conclusioni nella causa M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2018:486, paragrafo 78), l’avvocato generale Wathelet ha dichiarato che «risulta dall’economia generale [della direttiva qualifiche] che le condizioni per avere la qualità di rifugiato, da un lato, e la concessione o la revoca dello status di rifugiato, dall’altro, costituiscono due concetti distinti». 20 L’acquisizione immediata di diritti ai sensi del capo VII della direttiva qualifiche in capo ai beneficiari del diritto relativo alla protezione internazionale può essere contrapposta all’acquisizione progressiva o scaglionata di diritti in base alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra. «A differenza dell’approccio abituale del diritto internazionale dei diritti dell’uomo, non è vero che tutti i diritti enunciati nella [OSCURATO:PERSONA] sono immediatamente spettanti a qualsiasi presunto rifugiato che giunga nel territorio di uno Stato. Al contrario, i rifugiati godono di una serie di diritti che si espande con l’intensificarsi delle loro relazioni con lo Stato di asilo»; v. Hathaway, J.C., «[OSCURATO:PERSONA] of the UN [OSCURATO:PERSONA] and Protocol», in Costello, C., Foster, M., e [OSCURATO:PERSONA], J. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 180 a 182. 21 Sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punti 91, 98, 99, 110 e 111. V., altresì, sentenza del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑8/22, EU:C:2023:542, punti da 66 a 70). 22 Sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punto 91. V., altresì, sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) (C‑352/22, EU:C:2024:521, punti da 39 a 41). 23 V., per analogia, sentenza del 24 giugno 2015, T. (C‑373/13, EU:C:2015:413, punto 96). 24 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109 e che abroga la direttiva 2011/95 (GU L 2024/1347). 25 V. anche considerando 57 del regolamento 2024/1347. Il regolamento in parola non è applicabile ratione temporis alla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi. V. articolo 42 del regolamento 2024/1347, in base al quale esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2026. 26 Sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punti 91, 99 e 103. 27 V., per analogia, sentenza A e S, punto 54. 28 V., altresì, articolo 24, paragrafo 2, della direttiva qualifiche riguardo ai diritti dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria a un permesso di soggiorno. 29 Sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punti 91, 99 e 103. Il diritto di un rifugiato a un permesso di soggiorno può essere revocato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche in presenza di imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In simili circostanze, il rifugiato conserva il suo status di rifugiato fino al momento in cui si ponga fine a tale status. V., per analogia, sentenza del 24 giugno 2015, T. (C‑373/13, EU:C:2015:413, punti da 45 a 55 e 95). V., altresì, articolo 24, paragrafi 1 e 5, del regolamento 2024/1347. L’articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che «[i] beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a un permesso di soggiorno fintantoché godono dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria». L’articolo 24, paragrafo 5, dello stesso stabilisce che «[l]e autorità competenti possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno solo se hanno revocato lo status di rifugiato (…)». 30 V., altresì, articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2024/1347, il quale dispone che «[i]l permesso di soggiorno è rilasciato al più presto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e al più tardi 90 giorni dopo la notifica della decisione di concedere la protezione internazionale (...)» (il corsivo è mio). 31 V. paragrafo 20 e 25 delle presenti conclusioni. 32 Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 104 e giurisprudenza citata). 33 O dinanzi ad «altre autorità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva procedure. V., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punti 94 e 98). 34 Il termine dipende dalla circostanza che la domanda sia «presentata» all’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tale domanda o ad altre autorità preposte a riceverla ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale. Il termine può essere prorogato in caso di domande simultanee presentate da un numero elevato di richiedenti. V. articolo 6, paragrafo 5, della direttiva procedure. 35 Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure prevede termini specifici per la registrazione di una domanda di protezione internazionale, l’articolo 6, paragrafo 2, della stessa non fa altrettanto per l’inoltro di una domanda di protezione internazionale. L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32 (GU L 2024/1348), dispone tuttavia che, in linea di principio, un richiedente protezione internazionale «formalizza la domanda presso l’autorità competente dello Stato membro (...) quanto prima ed entro 21 giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata (...)». Tale termine può essere prorogato a due mesi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, di detto regolamento. Il regolamento 2024/1348 non è applicabile ratione temporis alla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi. V. articolo 79, paragrafo 1, di quest’ultimo, in base al quale tale regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026. 36 Sentenza del 25 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punto 93). 37 Sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a. (C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, punto 62). 38 Sentenza del 22 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo) (C‑823/21, EU:C:2023:504, punti 46 e 47 e giurisprudenza citata). I diritti concessi ai richiedenti protezione internazionale variano a seconda della fase in cui si trova la procedura in questione. Così, in base all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva procedure i richiedenti hanno diritto di consultare un consulente in ciascuna fase della procedura. Per contro, le garanzie concesse ai richiedenti dall’articolo 12 della direttiva procedure si applicano solo alle procedure di cui al capo III della stessa direttiva. 39 V., altresì, articolo 4, paragrafo 1, della direttiva procedure, il quale prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano provvedere affinché l’autorità competente per l’esame delle domande «disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva». 40 Il termine di sei mesi non pregiudica la possibilità di prorogare tale termine per i motivi di cui agli articoli 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva procedure. 41 Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 101). I termini di cui agli articoli 6 e 31 della direttiva procedure sono stati recentemente modificati dagli articoli 27, 28 e 35 del regolamento 2024/1348. 42 Definizioni identiche figurano all’articolo 2, lettera i), della direttiva qualifiche e all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/33. 43 Come rileva il governo dei [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 6 della direttiva procedure, intitolato «Accesso alla procedura», riguarda solo la fase di domanda della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Esso non fa riferimento al permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva qualifiche una volta completata l’intera procedura. 44 Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva procedure è l’unica disposizione della medesima direttiva che si riferisce a un permesso di soggiorno, ma unicamente per escludere esplicitamente un diritto ad esso. 45 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). 46 V., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2023, Odbor azylové a migrační politiky MV (Ambito d’applicazione della direttiva rimpatri) (C‑257/22, EU:C:2023:852, punti da 37 a 42 e giurisprudenza citata), e del 22 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo) (C‑823/21, EU:C:2023:504, punto 45). 47 Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva procedure. 48 V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Configurazione come reato del sostegno ai richiedenti asilo) (C‑821/19, EU:C:2021:930, punto 81). 49 Alle persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale a norma del capo II della direttiva qualifiche e che soddisfano le condizioni materiali stabilite dal capo III della stessa. 50 A mio avviso, alla luce del carattere inequivocabile dell’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva procedure, un richiedente può nondimeno avere il diritto di agire in giudizio per costringere l’autorità competente di uno Stato membro a consentirgli di inoltrare una domanda di protezione internazionale o per chiedere il risarcimento del danno per indebito ritardo. 51 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che sono trascorsi oltre dieci mesi tra la data in cui il richiedente ha presentato la sua domanda di protezione internazionale (10 ottobre 2021) e quella in cui gli è stata riconosciuta detta protezione (26 agosto 2022). 52 [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che le domande di asilo siano inoltrate personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato. V. articolo 6, paragrafo 3, della direttiva procedure. 53 Punto 57 di tale sentenza. 54 V. il considerando 12 della direttiva qualifiche, che fa riferimento alla necessità di assicurare un livello minimo di prestazioni. V., altresì, il considerando 41 della medesima direttiva, il quale prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano introdurre o mantenere nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale norme più favorevoli di quelle previste per i propri cittadini. 55 Sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, punto 71 e giurisprudenza citata). 56 Come già indicato al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, un siffatto periodo di soggiorno può essere preso in considerazione anche in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109. Occorre sottolineare che, se i termini e le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109 non sono soddisfatti, si applica l’articolo 13 della stessa direttiva e il diritto di soggiorno in altri [OSCURATO:PERSONA] membri come previsto al capo III della medesima direttiva è escluso.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris