CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30539/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12686del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso Oggetto: Tributi accisa sull’energia elettrica- 2018-2019 Estinzione ex lege 197/22 dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto n. 1335/01/2022, depositata in data 17 novembre 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 409/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Padova che , previa riunione, avevaaccolto- limitatamente alle san zioni irrogate - i ricors i propost i dalla suddetta società avverso: 1) gli avvisi di pagamento con i quali l’Ufficio - accertato l’omesso versamento del conguaglio a debito 2018 e di rate di acconto per i mesi 2018-2019-2020, relative alle accise sull’energia elettrica – aveva recuperato l’imposta, l’indennità di mora e gli interessi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA); 2) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 13 del d.lgs. n. 471/97. 2.Resiste con controricorso la società contribuente rappresentando l’avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022.3. In data 17.9.2024, l’Agenzia delle dogane ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante la regolarità della procedura di definizione della lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per avere la CTR confermato l’illegittimità degli impugnati att i di irrogazione delle sanzioni ritenendo non cumulabilil’indennità di mora (e gli interessi) ex art.3, comma 4, del TUA, con la sanzione amministrativa ex art. 13 cit. sebbene , in caso di omesso o ritardato pagamento fossero dovuti entrambi, rivestendo, anche alla luce del comma 4 bis dell’art. 3 cit. (nel testo modificato dal d.l. Fiscale n. 193/2016), l’indennità di mora carattere risarcitorio forfettario e la sanzione amministrativa carattere afflittivo; 2.La società contribuente ha depositato contestualmente al controricorso, istanza di definizione agevolataai sensi dell’art. 1, commi 186 e seg. della legge n. 197/2022. 3. In data 17.9.2024, l’Agenzia delle dogane ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che, con nota del 19.6.2024, la [OSCURATO:PERSONA]-Veneto e [OSCURATO:PERSONA] - Giulia - [OSCURATO:PERSONA] – Sezione legale, aveva comunicato la regolarità della procedura di definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seg. della legge n. 197/2022. 4. Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. 5.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q. M.[OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che