Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:11
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
16 gennaio 2007
Causa F‑119/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«[OSCURATO:PERSONA] – Invalidità – Rigetto della domanda diretta alla costituzione di una commissione d’invalidità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
dell’UAMI del 2 settembre 2005 di rigetto del suo reclamo diretto contro la decisione del 21 aprile 2005 con la quale il detto
[OSCURATO:PERSONA] ha respinto la sua domanda di costituzione di una commissione d’invalidità.
Decisione:
La decisione del 21 aprile 2005 con la quale l’UAMI ha respinto la domanda della ricorrente diretta alla costituzione di una
commissione d’invalidità è annullata. L’UAMI è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Invalidità – Agenti temporanei – Avvio della procedura d’invalidità
(Statuto dei funzionari, art. 59, n. 4; regime applicabile agli altri agenti, artt. 31, primo comma, e 33, n. 1)
In mancanza di qualsiasi disposizione contraria del regime applicabile agli altri agenti, la nozione di invalidità ai sensi
di quest’ultimo è identica a quella contenuta nello Statuto. Essa comprende anche la situazione dell’agente temporaneo che,
come il funzionario, è affetto da un’invalidità considerata come totale e che, per questo motivo, è tenuto a sospendere l’esercizio
delle sue funzioni. L’agente temporaneo che è stato tenuto a sospendere l’esercizio delle sue funzioni a causa del suo stato
di salute ha quindi un diritto ad ottenere che la procedura di esame della sua eventuale invalidità sia avviata. Ciò non vale
solo se la sua domanda presenta un carattere abusivo, in particolare se essa mira soltanto a contestare, in mancanza di ogni
elemento nuovo, le precedenti conclusioni di una commissione di invalidità già investita del suo caso.
L’avvio di tale procedura non è soggetto ad alcuna condizione di durata preliminare di congedo di malattia. Se una condizione
del genere fosse prescritta, essa osterebbe, in numerosi casi, alla possibilità, da parte di agenti temporanei colpiti da
un aggravamento improvviso o rapido del loro stato di salute o vittime di un incidente, di beneficiare della copertura di
tali rischi.
La condizione di durata preliminare del congedo di malattia fissata dall’art. 59, n. 4, dello Statuto non è applicabile nel
caso in cui è l’agente temporaneo che chiede l’avvio di una procedura di invalidità. Tale disposizione, infatti, riguarda
il caso in cui è l’amministrazione che decide di avviare tale procedura, e subordina una siffatta decisione alla condizione
che le assenze del funzionario o dell’agente per congedo di malattia superino una certa durata. Così, tale disposizione costituisce
una garanzia sia per l’agente sia per l’amministrazione. Da una parte, essa consente all’agente di disporre di un termine
ragionevole per ristabilirsi ad essere reintegrato nelle sue funzioni prima che gli venga imposto un collocamento in invalidità.
Dall’altra parte, essa autorizza l’amministrazione, oltre tale termine, a far constatare l’invalidità dell’interessato per
procedere, se del caso, alla sostituzione definitiva di quest’ultimo nel suo posto, riconoscendo così all’autorità che ha
il potere di nomina la facoltà, non l’obbligo, di adire la commissione d’invalidità.
(v. punti 28-30 e 32-34)
Riferimento:
Corte: 9 luglio 1975, cause riunite 42/74 e 62/74, Vellozzi/Commissione (Racc. pag. 871, punti 25-27; 15 gennaio 1981, causa
731/79, B/Parlamento (Racc. pag. 107, punto 7)
Tribunale di primo grado: 16 giugno 2000, causa T‑84/98, C/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑497, punto 68)