CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 25113/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.[...] , F.U.- ricorrenti - [..2025contro3351AIG [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro3 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], EURO- intimati -avverso la sentenza n. 11/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 16/03/2021 R.G.N. 343/2018;Oscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzaN umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Il 1° dicembre 2011 I.X. , socio della 3 [OSCURATO:SOCIETA]., chiese al dipendente P.Z.di accompagnarlo presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per effettuare la manutenzione di unmacchinario “sollevatore”; ivi giunti, nell’effettuarel’intervento manutentivo, il P.Z. subì un grave infortunioper la caduta di un carrello posto sopra il motore delmacchinario in riparazione.2. Il Tribunale di Vicenza, adito dall’infortunato e dai suoiprossimi congiunti, esclusa la responsabilità dellacommittente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che avevachiamato in garanzia la [OSCURATO:PERSONA] s.a., condannòesclusivamente la datrice di lavoro a risarcire in favore delsolo ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la sommadi euro 677.730,96 oltre ad euro 60.000,00, a titolo di dannopatrimoniale, rigettando tutte le altre domande.3. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata,ha confermato tale decisione.La Corte, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rilevi inordine alla responsabilità della società presso la quale erastato effettuato l’intervento manutentivo, nel frattempofallita, ha escluso nella specie il rischio cd. “interferenziale”,con i conseguenti obblighi ex art. 26 T.U. n. 81 del 2008,Oscuramento disposto Numero registro generale 18997/2021Numero sezionale 3351/2025argomentando che: “a) l’attività di riparazionNeum erod dei ral ccolta generale 25113/2025Data pubblicazione 12/09/2025macchinario era a carico esclusivo della produttrice 3 [OSCURATO:SOCIETA].; b) è stato interpellato per lamanutenzione proprio il soggetto che aveva realizzatol’impianto; c) non c’era motivo di dubitare delle capacitàtecniche della convenuta e nemmeno dell’infortunato, ancheperché il P.Z. per sua stessa ammissione, già avevaeseguito degli interventi di manutenzione anche su quelmacchinario, l’ultimo appena cinque mesi prima ; d) il cicloproduttivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era sospeso ela riparazione è stata effettuata senza intervento alcuno didipendenti o preposti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”;ha aggiunto come non emergesse la nocività dell’ambiente dilavoro; ha concluso per l’assenza di prova della“interferenza”, in quanto “l’intervento di manutenzione èstato svolto in un’area ben delimitata e circoscritta che nonaveva punti di contatto con altri macchinari in movimentopure presenti all’interno degli stessi locali”.La Corte ha anche confermato la statuizione di primo gradoche aveva rigettato la domanda “sul danno da rimbalzo afavore di familiari conviventi e non” per difetto di prova; haevidenziato che il danno fatto valere dai prossimi congiuntiera limitato alla “sola componente di danno inerente al pianorelazionale […] essendo valorizzato il solo profilo del dannoconseguenza e non quello tipico del danno evento morale dareato”; esaminato il compendio istruttorio, ha respinto ilgravame sul punto “in mancanza di prova sul mutamentodelle abitudini di vita” dei congiunti.4. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorsoi soccombenti in epigrafe con sette motivi; ha resistito concontroricorso la sola società assicuratrice; non hanno svoltoOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021All’esito della camera di consiglio del 12.3.2025, il CollegioN umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025ha ritenuto che non sussistessero “le condizioni per laData pubblicazione 12/09/2025trattazione in adunanza camerale in ordine alla sussistenzadel rischio interferenziale” ed ha rimesso la trattazione dellacontroversia in pubblica udienza.La Procura Generale ha comunicato memoria, così come laparte ricorrente ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati:1.1. il primo motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2087 c.c. per non avere la Corteterritoriale esaminato la fattispecie secondo i principi di cuialla citata disposizione codicistica;1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 26 d. lgs. n. 81 del 2008 per avere laCorte veneziana escluso l’operatività di detta norma;1.3. il terzo motivo denuncia, ancora, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 26 d. lgs. n. 81 del2008 nonché “insufficienza della motivazione ed omessoesame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c.”; in particolare relativi alla “mancata formazionedel lavoratore infortunato e messa a disposizione della scalaa pioli da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l”;1.4. il quarto motivo denuncia: “insufficienza dellamotivazione ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizioin relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.”; in particolare si sarebbetrascurato che si trattava di una ipotesi di lavoro in quota atre metri d’altezza;1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 26 d. lgs. n. 81 delOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/20212008, deducendo che l’intervento effettuato configurava unaN umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025ipotesi di lavoro in quota per il quale la committente eraData pubblicazione 12/09/2025comunque tenuta a redigere il DUVRI;1.6. il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 329 e 342 c.p.c. per avere la Corte territorialeerroneamente applicato i principi in punto di acquiescenza especificità dei motivi di appello, ritenendo “non impugnatointeramente da parte dei ricorrenti il capo della sentenza inpunto di difetto di prova circa l’incidenza degli esiti delsinistro e dell’attuale condizione di P.Z. sullarelazione familiare con il prossimo congiunto”;1.7. il settimo motivo denuncia; “violazione/errata/falsaapplicazione degli artt. 2043, 2059, 1226, 2697 e 2729 c.c.nonché dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.; insufficienza della motivazione ed omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio”; si critica diffusamente lasentenza impugnata per avere respinto la richiesta dirisarcimento del danno non patrimoniale dei prossimicongiunti di un soggetto paraplegico necessitante assistenzacontinua.2. [OSCURATO:PERSONA] giudica il ricorso meritevole di accoglimento neisensi espressi dalla motivazione che segue.2.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, risultano fondati alla stregua dei principiespressi recentemente da questa Corte, che vanno quiribaditi (Cass. n. 11918 del 2025, cui si rinvia anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.).2.1.1. Il richiamato precedente ha esaminato l’evoluzionedella giurisprudenza, in relazione allo sviluppo del quadronormativo, concernente il regime di responsabilità delcommittente per gli infortuni sofferti da dipendenti di ditteappaltatrici o subappaltatrici, a partire dalle origini quando,in mancanza di previsioni legislative specifiche, il tendenzialeOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021esonero del committente da responsabilità per infortuni subìtNi umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025da lavoratori di cui non era datore di lavoro è stato mitigatoData pubblicazione 12/09/2025dall’utilizzo, anche in chiave costituzionalmente orientata(così Cass. n. 2393 del 2023; conf. Cass. n. 5618 del 2025),dell’art. 2087 c.c., ritenuto estensivamente applicabile alcommittente debitore di sicurezza anche nei confronti didipendenti altrui; tuttavia, con l’esplicita condizione che ilcommittente stesso si fosse reso “garante della vigilanzarelativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi ipoteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire” (cfr. Cass.n. 4129 del 2002; Cass. n. 22818 del 2009; Cass. n. 17092del 2012; Cass. n. 11311 del 2017; Cass. n. 33365 del 2021;in tema di azione di regresso dell’INAIL v. Cass. n. 375 del2023); condizione sovente accompagnata dall’affermazionedella responsabilità del committente solo nel caso di“ingerenza” nell’esecuzione dell’appalto, tale da ridurrel’appaltatore a mero esecutore ovvero agendo in modo dacomprimerne l'autonomia organizzativa, nonché nell’ipotesidella colpa nella scelta dell’appaltatore (cfr. Cass. n. 2745 del1999; Cass. n. 9065 del 2006; Cass. n. 21540 del 2007;Cass. n. 10588 del 2008; Cass. n. 11757 del 2011).2.1.2. Analoga rilevanza è stata data dalla giurisprudenzapenale che, in un primo tempo, ha giustificato laresponsabilità del committente solo quando il medesimotravalicasse il ruolo di semplice affidatario delle opere,ingerendosi nell’organizzazione per la loro esecuzione (Cass.pen. n. 5393 del 1973; Cass. pen. n. 2488 del 1975; Cass.pen. n. 4862 del 1982; Cass. pen. n. 11513 del 1985; Cass.pen. n. 1659 del 1989; Cass. pen. n. 2731 del 1990; Cass.pen. n. 2502 del 1993); anche successivamente (perl’evoluzione della giurisprudenza penale in materia v., pertutte, Cass. pen. n. 5802 del 2021), pur riconoscendosi unostatuto di protezione e controllo gravante sul committente inOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021associazione alla violazione di obblighi specifici, qualNi umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e laData pubblicazione 12/09/2025cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezionee prevenzione (tra le tante, Cass. pen. n. 6884 del 2008;Cass. pen. n. 1825 del 2008), si è reiterato il principiosecondo cui: “il dovere di sicurezza gravante sul datore dilavoro opera anche in relazione al committente, dal quale nonpuò tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo ecapillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; neconsegue che, ai fini della configurazione della responsabilitàdel committente, occorre verificare in concreto quale siastata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento,a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta perl'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità deilavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committenteper la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla suaingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o delcontratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole edimmediata percepibilità da parte del committente disituazioni di pericolo” (Cass. pen. n. 44131 del 2015; in conf.a Cass. pen. n. 3563 del 2012; nello stesso senso: Cass. pen.n. 27296 del 2016; Cass. pen. n. 27296 del 2017; Cass. pen.n. 5946 del 2019; Cass. pen. n. 26335 del 2021; Cass. pen.n. 18169 del 2025).La Cassazione civile, con la sentenza n. 11918/2025 cit., hatuttavia rimarcato con forza la radicale diversità tra i criteridi imputazione della responsabilità in ambito civile - dominatidalla regola dettata dall’art. 1218 c.c. in base alla quale ildebitore-datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno,se non prova che l’inadempimento “è stato determinato daimpossibilità della prestazione derivante da causa a lui nonimputabile” (sul riparto degli oneri di allegazione e prova inOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021materia di infortuni sul lavoro, v. Cass. n. 6984 del 2025) –N umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025rispetto a quelli vigenti per il diritto penale.Data pubblicazione 12/09/2025Solo per la responsabilità penale non opera alcunapresunzione di colpa né agevola la vittima alcuna inversionedell’onere probatorio; infatti grava interamente sulla pubblicaaccusa, in ossequio al principio garantista imposto dall’art.27, comma 1, Cost., dimostrare, in concreto e oltre ogniragionevole dubbio, sia la sussistenza della violazione, daparte del soggetto che riveste una posizione lato sensu digarante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia ilnesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'eventodannoso, sia la prevedibilità ed evitabilità dell'eventodannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire,onde verificare anche se l’evento abbia o meno concretizzatoproprio il fattore di rischio che le regole cautelari violateerano intese a prevenire e a rendere evitabile (tra le recenti,Cass. pen. n. 12387 del 2025).2.1.3. Il quadro normativo di riferimento si è arricchito conla direttiva-quadro 89/391/CEE, concernente l'attuazione dimisure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza edella salute dei lavoratori durante il lavoro, che all’art. 6, neldefinire gli “Obblighi generali dei datori di lavoro”, al par. 4stabilisce: “quando in uno stesso luogo di lavoro sonopresenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devonocooperare all’attuazione delle disposizioni relative allasicurezza, all’igiene ed alla salute, e, tenuto conto dellanatura delle attività, coordinare i metodi di protezione e diprevenzione dei rischi professionali, informarsireciprocamente circa questi rischi e informarne i proprilavoratori e/o i loro rappresentanti”; laddove vi siacompresenza organizzata di più lavoratori, appartenenti aimprese diverse per finalità di esecuzione di opere o servizi,per il diritto dell’Unione europea devono essere quindiOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021previsti, per i datori di lavoro coinvolti, obblighi dNi umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025cooperazione, di coordinamento e di informazione in ordineData pubblicazione 12/09/2025alle misure da adottare per la sicurezza, l’igiene e la salute ditutti i lavoratori interessati.2.1.4. La disciplina comunitaria in materia è stata attuata neldiritto interno prima con l’art. 7, d.lgs. n. 626 del 1994, e poicon l’art. 26, d. lgs. n. 81 del 2008.Per quanto riguarda le disposizioni vigenti ratione temporisnella controversia che qui occupa, l’art. 26 citato prevede,per “il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizie forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomiall'interno della propria azienda, o di una singola unitàproduttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero cicloproduttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia ladisponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o laprestazione di lavoro autonomo”, un coacervo di obblighi.Dalla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle impreseappaltatrici alla fornitura alle medesime di dettagliateinformazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cuisono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e diemergenza adottate in relazione all’attività svolta (comma1); dalla cooperazione per l’attuazione delle misure diprevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidentisull’attività lavorativa oggetto dell’appalto al coordinamentodegli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sonoesposti i lavoratori, con informazione reciproca anche al finedi eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dellediverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’operacomplessiva (comma 2); inoltre, ai sensi del terzo commadell’art. 26 cit., “Il datore di lavoro committente promuove lacooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi cheindichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non èOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”;N umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025documento da allegare al contratto di appalto e che non deveData pubblicazione 12/09/2025essere redatto nei casi specificamente previsti dal comma 3-bis; completa il sistema degli “obblighi connessi ai contrattid’appalto o d’opera o di somministrazione” di cui all’art. 26del [OSCURATO:PERSONA], il quarto comma, secondo cui “l'imprenditorecommittente risponde in solido con l'appaltatore, nonché conciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per iquali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dalsubappaltatore, non risulti indennizzato” dall’INAIL odall’IPSEMA, con la clausola di esonero dalla responsabilitàsolidale delineata dal comma per i “danni conseguenza deirischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici osubappaltatrici”.2.1.5. Coerentemente con tale sviluppo normativo, le piùrecenti decisioni di questa Corte Suprema hanno ritenuto chel’art. 7 del d. lgs. 626 del 1994 prima, e l’art. 26 del d. lgs.n. 81 del 2008 poi, stabiliscano una serie di obblighi specifici,in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, gravantisulle imprese committenti, il cui adempimento occorreverificare in caso di infortunio subito da lavoratori delleimprese appaltatrici o subappaltatrici.In particolare, Cass. n. 12465 del 2020, anche sulla scortadei precedenti ivi indicati (Cass. n. 21694 del 2011; Cass. n.21894 del 2016; Cass. n. 12561 del 2017; Cass. n. 798 del2017; ma v. pure Cass. n. 5149 del 2019), ha ritenuto,expressis verbis, “superata la tradizionale e limitativaconcezione che - in virtù della normale autonomia eresponsabilità dell'appaltatore, quale elemento naturale delcontratto - configurava la responsabilità del committentecome eccezionale, ossia solamente nei casi di culpa ineligendo o in caso di ingerenza nell'esecuzione dell'appalto(Cass. nn. 11757/2011, 10588/2008, 21540/2007,Oscu ramento disposto Numero registro generale 18997/202115185/2004, 9065/2006) o alla luce del fatto concreto (CassN. umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025nn. 25758/2013, 2451/2011)”; ha aggiunto che: “laData pubblicazione 12/09/2025responsabilità del committente (e per quanto già detto diciascun subcommittente) va integrata alla luce delladisciplina dell'art. 7 d.lgs. 626/1994 (ed ora dell'art. 26 delTU n. 81/2008) il quale in ipotesi di appalti prevede uncorredo di obblighi la cui attuazione da parte del committenterisulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione dellavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamentoad altre imprese delle singole fasi di produzione (valutazionedei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure,cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento,controllo)”; con la conseguenza che “la responsabilità delcommittente (in relazione agli obblighi in discorso) è ogginormalmente implicata nell'esecuzione di un'attivitàproduttiva attraverso contratti di appalto; talché ilcommittente ne risponde tutte le volte in cui nel casoconcreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia”(successive conf. Cass. n. 2517 del 2023; Cass. n. 13762 del2024; Cass. n. 29157 del 2024; Cass. n. 34583 del 2024).In continuità, Cass. n. 11918/2025 cit. ha sancito il seguenteprincipio di diritto: “Il datore di lavoro committente, che affidilavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell’ambitodella propria azienda nonché nell’ambito dell’intero cicloproduttivo della medesima, è tenuto, ove abbia ladisponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto,all’adempimento degli specifici obblighi imposti dall’art. 26del d. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.; nel caso di inadempimentodi tali obblighi, il committente può essere ritenutoresponsabile dell’infortunio sul lavoro occorso ai dipendentidell’impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasiingerenza sull’attività di quest’ultima”.Oscu ramento disposto Numero registro generale 18997/20212.1.6. Ciò posto, la sentenza impugnata non è conforme aNi umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025richiamati princìpi.Data pubblicazione 12/09/2025L’ambito di applicazione dell’art. 26, d.lgs. 81/2008, purriferendosi la disposizione specificamente alle figure tipizzatedell’appalto e del contratto d’opera, deve essere esteso anchead altre fattispecie contrattuali tutte le volte in cui si realizzil’integrazione di diverse organizzazioni e soggettivitàgiuridiche all’interno del medesimo scenario d’impresa.Se la chiara finalità garantista della normativa è quella diindurre l’imprenditore committente ad organizzare laprevenzione dei rischi interferenziali, promuovendo percorsicondivisi di informazione e cooperazione, non è dirimente laqualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese,quanto l’effetto che detto rapporto crea dal punto di vistadella coesistenza di attività nel medesimo luogo lavorativo,di modo che il committente deve farsi garante dell’incolumitàfisica e della salvaguardia di tutti coloro chiamati ad operarenel medesimo ambito che realizzi una “compresenza”organizzata e coordinata, secondo una valutazione che, nellaprospettiva prevenzionale, deve chiaramente essereeffettuata ex ante e non può essere lasciata ad una meraverifica ex post.2.1.7. Invero, questa Corte (Cass. n. 2517 del 2023) hainterpretato la disciplina interna in materia coerentementecon l’art. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE, il quale -laddove impone la previsione degli obblighi ivi previsti“quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti ilavoratori di più imprese” - è da intendere “non già in unrigoroso ambito endo-aziendale”, quanto piuttosto quale“compresenza” organizzata e coordinata di lavoratori di piùimprese, “in un ‘luogo’ individuato come medesimo dal‘lavoro’ (…), corrispondente alla finalità di ‘realizzazionedell’opera’( … prevista dall’art. 8 della Direttiva 92/57/CEE)Oscuramento disposto Numero registro generale 18997/2021Numero sezionale 3351/2025e, quindi, di una compartecipazione attiva dei pNrumeedroe dti trai ccolta generale 25113/2025Data pubblicazione 12/09/2025lavoratori ad essa, sinergicamente orientata al medesimoscopo produttivo, nell’ambito di un’identità locale in sensofunzionale, non astratto (ma neppure ridotto ad una strettacontiguità fisica), da accertare di volta in volta secondo leconcrete modalità operative del procedimento direalizzazione dell’opera”; la pronuncia citata aggiunge che,nella categoria “datori di lavoro” tenuti ai suddetti obblighi,rientrano anche il subcommittente e il subappaltatore,“qualora collaborino insieme nell’ambito di un medesimoprocedimento (produttivo in senso lato), finalizzato allarealizzazione di una stessa opera (…), che si compiaall’interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmentedestinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorchéparziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopoproduttivo: così rendendoli reciprocamente responsabili delleomissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti deilavoratori in essa impiegati” (conf. Cass. n. 11918/2025 cit.).2.1.8. Nella specie non è dubbio che la committente EUROavesse affidato lavori di manutenzione ad altra impresa daeseguirsi all’interno della propria azienda, luogo di cui avevacertamente la disponibilità giuridica e nell’ambito di taleambiente di lavoro, di cui aveva la titolarità e il controllo dellefonti di rischio, era destinata a realizzarsi una “compresenza”di lavoratori di più imprese, anche solo potenziale, comunquerilevante secondo la disciplina interna e comunitaria inmateria.La Corte territoriale ha, invece, in radice esclusointegralmente l’applicabilità dell’art. 26 del [OSCURATO:PERSONA] del2008 (e implicitamente anche dell’art. 2087 c.c.) sulla basedi rilievi ex post, ciascuno di per sé solo non dirimente ai finidell’operatività della disposizione.Oscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021In considerazione della richiamata giurisprudenza di questaN umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025Corte non era, infatti, sufficiente la sola verifica che non fosseData pubblicazione 12/09/2025ravvisabile una culpa in eligendo o in vigilando dellacommittente ovvero che quest’ultima non si fosse ingeritanell’esecuzione del servizio di manutenzione, né tanto menola mera circostanza che al momento dell’intervento fosserostate sospese le lavorazioni e non ci fossero “punti di contattocon altri macchinari in movimento”; altrimenti ragionando,sarebbe sufficiente ad escludere qualsivoglia rischiointerferenziale, ed i conseguenti obblighi di prevenzionestabiliti dall’art. 26, il mero avvicendarsi di lavoratori didiverse imprese pur nel medesimo scenario lavorativo, taleda evitare la sola fisica presenza contestuale, come se nonfosse, invece, la comunanza dell’ambiente in cui è svolta laprestazione a generare un perdurante rischio di infortuni e,quindi, a determinare la necessità di attivare le procedure diinformazione e consultazione previste dalla legge all’insegnadel principio della massima sicurezza tecnologicamentepossibile.Di conseguenza la Corte territoriale avrebbe prima dovutoaccertare l’eventuale inadempimento dell’aziendacommittente agli obblighi previsti dall’art. 26 d. lgs. n. 81 del2008 e, poi, verificare in concreto l’incidenza causale degliaccertati inadempimenti sulla eziologia del sinistroverificatosi. Solo all’esito di tale indagine, condotta alla lucedei criteri civilistici di imputazione della responsabilitàcontrattuale, si sarebbe potuto giungere ad una eventualeesclusione di obblighi risarcitori in capo alla committente.2.1.9. In mancanza di tale accertamento la sentenzaimpugnata deve essere cassata sul punto affinché il giudicedel rinvio provveda ad una rinnovata valutazione dei fatti dicausa alla luce del parametro normativo così comeindividuato e correttamente interpretato in questa sede diOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021legittimità, di modo che, accolti il primo e il secondo motivoN umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025di ricorso, restano assorbiti il terzo, il quarto e il quintoData pubblicazione 12/09/2025motivo successivi secondo l’ordine logico delle questioni.3. Parimenti fondati sono il sesto e il settimo motivo diricorso, scrutinabili congiuntamente per connessione inquanto concernenti la domanda di risarcimento del dannoavanzata dai congiunti dell’infortunato.3.1. Rappresenta acquisizione consolidata dellagiurisprudenza di questa Corte (su cui, di recente, v. Cass. n.23300 del 2024) che ai prossimi congiunti di persona cheabbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, puòspettare anche il risarcimento del danno non patrimonialeconcretamente accertato da lesione del rapporto parentale,in relazione alla particolare situazione affettiva della vittima,precisandosi, altresì, che “traducendosi il danno in un patemad’animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini divita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientificie può essere accertato in base a indizi e presunzioni che,anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini dellasua configurabilità” (così Cass. n. 13540 del 2023).Invero, “la lesione della persona di taluno può provocare neicongiunti”, indifferentemente, “sia una sofferenza d’animo”,sia “una perdita vera e propria di salute”, sia “una incidenzasulle abitudini di vita” (cfr. Cass. n. 7748 del 2020).Infatti, la lesione del rapporto parentale – al pari delladefinitiva perdita dello stesso – di regola produce - secondol’id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria -delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbenenon assurgono a vera e propria compromissione della suaintegrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perchéapprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sulpiano morale soggettivo”, ovvero “in termini dinamico-relazionali”, per l’incidenza che quella lesione ha avuto “suiOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessatoN umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025(Cass. n. 28989 del 2019). Ciascuno di tali danni è, peraltro,Data pubblicazione 12/09/2025solo impropriamente definito “riflesso”, enfatizzandosi lacircostanza che esso risulta “subito per una lesione infertanon a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pursempre “la diretta conseguenza della lesione inferta alparente prossimo, la quale rileva dunque come fattoplurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmentedirette”, ragion per cui non “v’è motivo di ritenere questipregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, edunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni”(ancora Cass. n. 7748/2020, cit.).Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostratiper presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto distretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari chefa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essisoffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimocongiunto” (ancora Cass. n. 13540/2023, cit.), sicché èproprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza,il significato e il valore dimostrativo dei meccanismipresuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l’entitàeffettiva del danno, richiamano il dato della maggiore ominore prossimità formale del legame parentale (coniuge,convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote,ascendente, zio, cugino)” (così, in motivazione, Cass. n.28989 del 2019).Collocandosi tale tipologia di danni nella medesima categoriadei danni da perdita del rapporto parentale, anche per essi,infatti, opera l’orientamento secondo cui l'esistenza stessadel rapporto di parentela lascia presumere, secondo l'id quodplerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite,giacché tale conseguenza è, per comune esperienza,connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi diOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per iNl umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanzeData pubblicazione 12/09/2025concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo travittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018; Cass. n. 31950del 2018; Cass. n. 11212 del 2019; più di recente,diffusamente, Cass. n. 26140 del 2023).Coerentemente con tali meccanismi presuntivi, in ordine allaliquidazione equitativa di siffatto danno non patrimoniale, apartire da Cass. n. 10579 del 2021, è stato affermato ilprincipio secondo cui: “Al fine di garantire non soloun'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto,ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno daperdita del rapporto parentale deve essere liquidatoseguendo una tabella basata sul sistema a punti , chepreveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazionedel valore medio del punto dai precedenti, la modularità el'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, ilgrado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione deirelativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importofinale dei correttivi in ragione della particolarità dellasituazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,fornendone adeguata motivazione, una liquidazione deldanno senza fare ricorso a tale tabella” (successive conf.Cass. n. 26300 del 2021; Cass. n. 5948 del 2023; Cass. n.25213 del 2024; Cass. n. 31681 del 2024; Cass. n. 6981 del2025).In definitiva va ribadito che chi agisce per il ristoro di taletipologia di danni “secondo i principi generali – e dunqueanche per via presuntiva – ha l’onere di dimostrare che èstato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito undanno non patrimoniale parentale, ferma restando lapossibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrareOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza deNl umero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essereData pubblicazione 12/09/2025esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. ‘danno inre ipsa’, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presuppostisenza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (così,ancora una volta, Cass. n. 13540/2023, cit.; conf. Cass. n.23300/2024, cit.).Quindi grava sul convenuto l’onere di provare che vittima econgiunto fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, diconseguenza, la lesione subita dalla prima non abbia causatopregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (per tutte v.Cass. n. 5769 del 2024, con la giurisprudenza ivi citata inmotivazione).3.2. Da tali princìpi si è evidentemente discostata la Corteveneziana che ha negato il risarcimento del danno allamadre, al padre ed ai fratelli di persona paraplegica costrettadall’età di 37 anni a vivere su di una sedia a rotelle, connecessità di assistenza continua, sul laconico assunto della“mancanza di prova sul mutamento delle abitudini di vita” dicosì stretti congiunti appartenenti alla convivente famiglianucleare.4. In conclusione, devono essere accolti il primo, il secondo,il sesto e il settimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, concassazione della sentenza impugnata in relazione allecensure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato indispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendopure alle spese del giudizio di legittimità.Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 delleparti ricorrenti. P.Q.MOscu ramento disposto Numero registro generale 18997/2021Numero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025La Corte accoglie il primo, il secondo, il sesto e il settimoData pubblicazione 12/09/2025motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte diAppello di Venezia, in diversa composizione, anche per lespese.Ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in caso didiffusione omettere le generalità e gli altri dati identificatividi P.Z. , P.P. N.Z. [...]X.G. S.S. , F.U.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio2025.Il cons. estensoreDott. Fabrizio AmendolaLa PresidenteDott.ssa Antonella PagettaOscuramento disposto Numero registro generale 18997/2021Numero sezionale 3351/2025Numero di raccolta generale 25113/2025Data pubblicazione 12/09/2025