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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01573/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 14/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, con confisca del denaro in sequestro.

Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod.pen. ma in base al disposto degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen. esprimendo adeguata motivazione in ordine alla disponibilità della stessa in capo all'imputato ed alla sproporzione rispetto alle condizioni reddituali dello stesso; la doglianza proposta, con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'illecito contestato (presupposto della diversa confisca di cui all'art. 240, comma 1, cod.pen.) è, quindi, manifestamente infondata e del tutta avulsa dal contenuto del provvedimento impugnato.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 14/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, con confisca del denaro in sequestro. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod.pen. ma in base al disposto degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen. esprimendo adeguata motivazione in ordine alla disponibilità della stessa in capo all'imputato ed alla sproporzione rispetto alle condizioni reddituali dello stesso; la doglianza proposta, con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'illecito contestato (presupposto della diversa confisca di cui all'art. 240, comma 1, cod.pen.) è, quindi, manifestamente infondata e del tutta avulsa dal contenuto del provvedimento impugnato. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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