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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 24709/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10633-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 62 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5709/02/14 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] - I .

C .

I .

S .

R .

L . un provvedimento di annullamento dell’autorizzazione precedentemente concessa alla contribuente, esercente l’attività di estrazione di ghiaia e sabbia, relativamente alla fruibilità, per un escavatore impiegato dalla società presso il sito di lavoro di Graffignano (VT), loc.

Bivio del Pellegrino, dell’agevolazione prevista dal punto 9 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504 del 1995; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 156/8/12, rigettò il ricorso; che l’ [OSCURATO:PERSONA] - I .

C .

I .

S .

R .

L . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5709/02/19, depositata il 24/09/2014, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, premesso che il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 220 del 2000 va rispettato anche in caso di assunzione di un provvedimento di revoca di un precedente provvedimento agevolativo, cionondimeno, nella specie, alla mancata osservanza di tale termine non era conseguita alcuna lesione del contraddittorio endoprocedimentale o del diritto di difesa della contribuente, avendo questa avuto modo di palesare le proprie difese già nel corso dell’attività ispettiva con nota del 23 marzo 2009, a fronte delle “perplessità” manifestate dall’Ufficio con precedente nota del 17 febbraio 2009, con conseguente; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] - I .

C .

I .

S .

R .

L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto rispettato il contraddittorio endoprocedimentale per effetto della nota del 23 marzo 2009, comunicata dalla società all’Ufficio nel corso dell’attività ispettiva e che avrebbe comunque consentito alla contribuente di espletare il proprio diritto di difesa laddove, al contrario, la richiamata norma prevede che il contraddittorio debba svilupparsi “a conclusione dell’attività ispettiva” (cfr. ricorso, p. 7, terzultimo cpv. e, a seguire, la p. 8), con conseguente illegittimità dell’atto impugnato; che il motivo è infondato, sia pur dovendosi emendare la motivazione della decisione impugnata, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., nei termini che seguono; che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez.

U, 9.12.2015, n. 24823, Rv. 637604-01).

Tale principio è stato ulteriormente precisato, nel senso che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. 5, 15.1.2019, n. 701, Rv. 652456-01); che trattandosi, nella specie, di verifica “a tavolino” (cfr., in specie, la p. 3, terzultimo cpv., della motivazione della decisione impugnata) relativa a riprese concernenti tributi non armonizzati, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale da rispettare (cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 29.7.2022, n. 23729, non massimata), atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass., Sez. 6-5, 5.11.2020, n. 24793, Rv. 659465-02), con conseguente inconfigurabilità –già in astratto -del lamentato vizio; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretta la revoca dell’agevolazione, non già sulla base dell’accertata carenza, in capo alla contribuente, dei presupposti soggettivi per la relativa fruizione quanto, piuttosto, sulla base dell’asserita incompatibilità tra due richieste di agevolazioni della medesima tipologia, formulate da due contribuenti diversi, sebbene operanti sullo stesso terreno; che il motivo è inammissibile; che va anzitutto evidenziato come la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione, sindacabile, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ., che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti; che a tale ultimo proposito, però, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che, nella specie, esclusa la ricorrenza di qualsivoglia doglianza relativamente al riparto dell’onere probatorio tra le parti, osserva il Collegio come la censura miri, piuttosto, proprio ad una (inammissibile, per quanto detto) rivalutazione dei fatti sottesi dalla C.T.R. alla propria decisione di conferma circa la legittimità dell’operato dell’Ufficio, laddove i giudici di appello hanno escluso che due distinti soggetti (e, in specie, l’odierno ricorrente) possano godere del medesimo beneficio fiscale a fronte dell’uso seminativo, nello stesso arco temporale, del medesimo terreno; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] - I .

C .

I .

S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t.,al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] - I .

C .

I .

S .

R .

L .,in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano € 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10633-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 62 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5709/02/14 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] - I . C . I . S . R . L . un provvedimento di annullamento dell’autorizzazione precedentemente concessa alla contribuente, esercente l’attività di estrazione di ghiaia e sabbia, relativamente alla fruibilità, per un escavatore impiegato dalla società presso il sito di lavoro di Graffignano (VT), loc. Bivio del Pellegrino, dell’agevolazione prevista dal punto 9 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504 del 1995; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 156/8/12, rigettò il ricorso; che l’ [OSCURATO:PERSONA] - I . C . I . S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5709/02/19, depositata il 24/09/2014, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, premesso che il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 220 del 2000 va rispettato anche in caso di assunzione di un provvedimento di revoca di un precedente provvedimento agevolativo, cionondimeno, nella specie, alla mancata osservanza di tale termine non era conseguita alcuna lesione del contraddittorio endoprocedimentale o del diritto di difesa della contribuente, avendo questa avuto modo di palesare le proprie difese già nel corso dell’attività ispettiva con nota del 23 marzo 2009, a fronte delle “perplessità” manifestate dall’Ufficio con precedente nota del 17 febbraio 2009, con conseguente; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] - I . C . I . S . R . L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto rispettato il contraddittorio endoprocedimentale per effetto della nota del 23 marzo 2009, comunicata dalla società all’Ufficio nel corso dell’attività ispettiva e che avrebbe comunque consentito alla contribuente di espletare il proprio diritto di difesa laddove, al contrario, la richiamata norma prevede che il contraddittorio debba svilupparsi “a conclusione dell’attività ispettiva” (cfr. ricorso, p. 7, terzultimo cpv. e, a seguire, la p. 8), con conseguente illegittimità dell’atto impugnato; che il motivo è infondato, sia pur dovendosi emendare la motivazione della decisione impugnata, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., nei termini che seguono; che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U, 9.12.2015, n. 24823, Rv. 637604-01). Tale principio è stato ulteriormente precisato, nel senso che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. 5, 15.1.2019, n. 701, Rv. 652456-01); che trattandosi, nella specie, di verifica “a tavolino” (cfr., in specie, la p. 3, terzultimo cpv., della motivazione della decisione impugnata) relativa a riprese concernenti tributi non armonizzati, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale da rispettare (cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 29.7.2022, n. 23729, non massimata), atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass., Sez. 6-5, 5.11.2020, n. 24793, Rv. 659465-02), con conseguente inconfigurabilità –già in astratto -del lamentato vizio; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretta la revoca dell’agevolazione, non già sulla base dell’accertata carenza, in capo alla contribuente, dei presupposti soggettivi per la relativa fruizione quanto, piuttosto, sulla base dell’asserita incompatibilità tra due richieste di agevolazioni della medesima tipologia, formulate da due contribuenti diversi, sebbene operanti sullo stesso terreno; che il motivo è inammissibile; che va anzitutto evidenziato come la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione, sindacabile, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ., che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti; che a tale ultimo proposito, però, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che, nella specie, esclusa la ricorrenza di qualsivoglia doglianza relativamente al riparto dell’onere probatorio tra le parti, osserva il Collegio come la censura miri, piuttosto, proprio ad una (inammissibile, per quanto detto) rivalutazione dei fatti sottesi dalla C.T.R. alla propria decisione di conferma circa la legittimità dell’operato dell’Ufficio, laddove i giudici di appello hanno escluso che due distinti soggetti (e, in specie, l’odierno ricorrente) possano godere del medesimo beneficio fiscale a fronte dell’uso seminativo, nello stesso arco temporale, del medesimo terreno; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] - I . C . I . S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t.,al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] - I . C . I . S . R . L .,in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano € 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processual
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