Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 41784/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,Rtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] V>lAc) CP- udito il gifsore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. udito il difensore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] penale di questa Corte, con ordinanza n. 24355/2017, emessa il 5 aprile 2017 (e depositata il 17 maggio 2017), ha annullato senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, la sentenza 9 ottobre 2015 della Corte di Appello di Firenze, senza tuttavia considerare che, nel giudizio di merito, era intervenuta condanna generica degli imputati al risarcimento del danno (rimettendo le parti al giudice civile per la relativa liquidazione) ed alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

In data 15 giugno 2021 la predetta ha presentato istanza di correzione di errore materiale a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per la correzione dell'errore materiale.

In data 29 settembre 2009 la difesa di [OSCURATO:PERSONA], già imputato nel procedimento davanti alla Corte di appello di Firenze, ha presentato memoria nella quale prospetta l'inammissibilità dell'istanza di correzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che la richiesta di correzione non possa essere accolta, difettando i presupposti per l'applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen. 2.

Nel disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la sentenza 24355/2017 ha specificato che non si ravvisavano esclusivamente cause di inammissibilità del ricorso "non apparendo manifestamente infondate le doglianze proposte dai ricorrenti" e che non sussistevano neppure "elementi per pervenire al proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen., comportando i vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice del merito, precluso dalla intervenuta prescrizione del reato".

Risulta dunque indubbio che, diversamente da quanto sembra implicitamente sostenere l'istante, le considerazioni svolte in motivazione non possono ritenersi indicative di un giudizio di infondatezza dei ricorsi relativamente agli effetti civili.

3. Come già si è rilevato in un caso analogo (Sez. 1, n. 10432 del 20/2/2009, Vanni, Rv. 242902), la mancata decisione sulle statuizioni civilli non configura un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., integrando invece un errore di fatto cui, però, non può porsi rimedio mediante ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc. pen., in quanto l'eventuale correzione non sarebbe a favore del condannato e, almeno in questa sede, sarebbe sfavorevole all'imputato definitivamente prosciolto agli effetti penali.

La richiamata pronuncia evidenzia, inoltre, come la situazione dianzi prospettata non preclude comunque alla parte civile la possibilità di far valere in altra sede l'azione risarcitoria ed, a tale proposito, osserva che "quanto alle spese del giudizio penale, come ricordano le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 47803 del 28.11.2008), proviene dalla stessa Corte costituzionale l'affermazione che, "in applicazione dei principi generali in materia, ben potrà il giudice civile, adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto, nella sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno, anche al rimborso delle spese sostenute da detto soggetto nel processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere, e ciò in quanto le spese medesime rientrano nell'ambito del danno subito" (ordinanza n. 73 del 1993, su questione relativa alla mancata previsione della condanna dell'imputato nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).

E nello stesso senso risulta espressasi Cass. civ., Sez. 3, n. 2457 del 15.4.1980 (secondo cui anche la diminuzione patrimoniale che l'offeso abbia sopportato per la propria difesa in Sede penale non può non essere ricom presa fra i danni derivanti dal reato)".

Conclude la richiamata decisione che quanto evidenziato nei richiamati precedenti doveva ritenersi, a maggior ragione, rilevante nel caso sottoposto alla sua attenzione, nel quale le sentenze di merito contenevano la mera condanna generica al risarcimento dei danni, rimettendone comunque la liquidazione al giudice civile, circostanza che si è verificata anche nella fattispecie in esame.

4. Deve pertanto ritenersi applicabile anche al caso in esame il principio ricavato dalla richiamata ordinanza, secondo cui la richiesta della parte civile di provvedere alla rettificazione di presunto errore materiale in sentenza della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto, consistito nell'omissione del capo concernente la condanna dell'imputato ai danni e alla rifusione delle spese di lite in suo favore, non può avere corso in quanto relativa ad errore di fatto, alla cui rimozione essa non è legittimata,, ma non preclude alla parte medesima il diritto di far valere nella sede propria l'azione di risarcimento dei danni, tra i quali va annoverata anche la diminuzione patrimoniale subita per la propria difesa in sede penale.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sulla correzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,Rtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] V>lAc) CP- udito il gifsore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. udito il difensore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] penale di questa Corte, con ordinanza n. 24355/2017, emessa il 5 aprile 2017 (e depositata il 17 maggio 2017), ha annullato senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, la sentenza 9 ottobre 2015 della Corte di Appello di Firenze, senza tuttavia considerare che, nel giudizio di merito, era intervenuta condanna generica degli imputati al risarcimento del danno (rimettendo le parti al giudice civile per la relativa liquidazione) ed alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. In data 15 giugno 2021 la predetta ha presentato istanza di correzione di errore materiale a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per la correzione dell'errore materiale. In data 29 settembre 2009 la difesa di [OSCURATO:PERSONA], già imputato nel procedimento davanti alla Corte di appello di Firenze, ha presentato memoria nella quale prospetta l'inammissibilità dell'istanza di correzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che la richiesta di correzione non possa essere accolta, difettando i presupposti per l'applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen. 2. Nel disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la sentenza 24355/2017 ha specificato che non si ravvisavano esclusivamente cause di inammissibilità del ricorso "non apparendo manifestamente infondate le doglianze proposte dai ricorrenti" e che non sussistevano neppure "elementi per pervenire al proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen., comportando i vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice del merito, precluso dalla intervenuta prescrizione del reato". Risulta dunque indubbio che, diversamente da quanto sembra implicitamente sostenere l'istante, le considerazioni svolte in motivazione non possono ritenersi indicative di un giudizio di infondatezza dei ricorsi relativamente agli effetti civili. 3. Come già si è rilevato in un caso analogo (Sez. 1, n. 10432 del 20/2/2009, Vanni, Rv. 242902), la mancata decisione sulle statuizioni civilli non configura un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., integrando invece un errore di fatto cui, però, non può porsi rimedio mediante ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc. pen., in quanto l'eventuale correzione non sarebbe a favore del condannato e, almeno in questa sede, sarebbe sfavorevole all'imputato definitivamente prosciolto agli effetti penali. La richiamata pronuncia evidenzia, inoltre, come la situazione dianzi prospettata non preclude comunque alla parte civile la possibilità di far valere in altra sede l'azione risarcitoria ed, a tale proposito, osserva che "quanto alle spese del giudizio penale, come ricordano le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 47803 del 28.11.2008), proviene dalla stessa Corte costituzionale l'affermazione che, "in applicazione dei principi generali in materia, ben potrà il giudice civile, adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto, nella sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno, anche al rimborso delle spese sostenute da detto soggetto nel processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere, e ciò in quanto le spese medesime rientrano nell'ambito del danno subito" (ordinanza n. 73 del 1993, su questione relativa alla mancata previsione della condanna dell'imputato nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile). E nello stesso senso risulta espressasi Cass. civ., Sez. 3, n. 2457 del 15.4.1980 (secondo cui anche la diminuzione patrimoniale che l'offeso abbia sopportato per la propria difesa in Sede penale non può non essere ricom presa fra i danni derivanti dal reato)". Conclude la richiamata decisione che quanto evidenziato nei richiamati precedenti doveva ritenersi, a maggior ragione, rilevante nel caso sottoposto alla sua attenzione, nel quale le sentenze di merito contenevano la mera condanna generica al risarcimento dei danni, rimettendone comunque la liquidazione al giudice civile, circostanza che si è verificata anche nella fattispecie in esame. 4. Deve pertanto ritenersi applicabile anche al caso in esame il principio ricavato dalla richiamata ordinanza, secondo cui la richiesta della parte civile di provvedere alla rettificazione di presunto errore materiale in sentenza della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto, consistito nell'omissione del capo concernente la condanna dell'imputato ai danni e alla rifusione delle spese di lite in suo favore, non può avere corso in quanto relativa ad errore di fatto, alla cui rimozione essa non è legittimata,, ma non preclude alla parte medesima il diritto di far valere nella sede propria l'azione di risarcimento dei danni, tra i quali va annoverata anche la diminuzione patrimoniale subita per la propria difesa in sede penale. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere sulla correzion
Sentenza Cassazione n. 41784/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris