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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 36214/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari con provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. del 23 ottobre 2020 ha disposto la correzione del provvedimento emesso il 20 ottobre 2020 sostituendo le parole "sentenza" e "in nome del popolo italiano" con "ordinanza".

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 127, primo comma, e 179 cod. proc. pen.); omessa notifica all'imputato e al difensore dell'udienza camerale.

L'ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. è stata emessa senza il preventivo avviso.

Il provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. deve emettersi ai sensi dell'art. 127, cod. proc. pen., con avviso alle parti per il contraddittorio.

L'omessa notifica comporta una nullità ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen. rilevabile in ogni stato e grado del processo.

La mancanza del contraddittorio ha impedito alla difesa di far valere le proprie determinazioni sulla correttezza o no della correzione dell'errore. 2.

2. Violazione di legge (art. 130 cod. proc. pen.).

L'ordinanza impugnata ha comportato la modifica sostanziale del provvedimento corretto.

La correzione ex art. 130 cod. proc. pen. può effettuarsi solo ove la correzione non comporti una modifica sostanziale del provvedimento.

Infatti, la sentenza definisce la questione (ed è impugnabile) mentre l'ordinanza si pone quale atto interlocutorio sempre modificabile.

Nel caso in giudizio la sentenza era ritualmente pronunciata con l'espressa volontà del giudice, che ha invitato le parti ad alzarsi per la lettura (della i illutt,(4 9g4c-t / sentenza), con la specificazione delle generalità dell'imputato e dell'imputazione nel corpo del provvedimento.

L'intenzione del giudice era proprio quella di emettere sentenza e non ordinanza, con la definitiva chiusura della questione della competenza decisa.

Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

Il ricorso in cassazione non specifica l'interesse a partecipare alla camera di consiglio, per allegare fatti o situazioni decisive per la correzione: «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato» (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016 - dep. 23/09/2016, P.M. in proc.

Passaquindici, Rv. 26833801; vedi anche Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015 - dep. 22/10/2015, Rinaldi, Rv. 26494601).

Nel caso in giudizio, inoltre, la correzione dell'intestazione del provvedimento (da sentenza ad ordinanza) non ha comportato certamente una modifica sostanziale; lo stesso sistema processuale prevede l'ordinanza (e non la sentenza) per la risoluzione delle questioni di competenza territoriale (art. 21 e 22 cod. proc. pen.).

La sentenza, invece, è prevista nel dibattimento, quando il giudice dichiara la propria incompetenza.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/03/2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari con provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. del 23 ottobre 2020 ha disposto la correzione del provvedimento emesso il 20 ottobre 2020 sostituendo le parole "sentenza" e "in nome del popolo italiano" con "ordinanza". 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 127, primo comma, e 179 cod. proc. pen.); omessa notifica all'imputato e al difensore dell'udienza camerale. L'ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. è stata emessa senza il preventivo avviso. Il provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. deve emettersi ai sensi dell'art. 127, cod. proc. pen., con avviso alle parti per il contraddittorio. L'omessa notifica comporta una nullità ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen. rilevabile in ogni stato e grado del processo. La mancanza del contraddittorio ha impedito alla difesa di far valere le proprie determinazioni sulla correttezza o no della correzione dell'errore. 2. 2. Violazione di legge (art. 130 cod. proc. pen.). L'ordinanza impugnata ha comportato la modifica sostanziale del provvedimento corretto. La correzione ex art. 130 cod. proc. pen. può effettuarsi solo ove la correzione non comporti una modifica sostanziale del provvedimento. Infatti, la sentenza definisce la questione (ed è impugnabile) mentre l'ordinanza si pone quale atto interlocutorio sempre modificabile. Nel caso in giudizio la sentenza era ritualmente pronunciata con l'espressa volontà del giudice, che ha invitato le parti ad alzarsi per la lettura (della i illutt,(4 9g4c-t / sentenza), con la specificazione delle generalità dell'imputato e dell'imputazione nel corpo del provvedimento. L'intenzione del giudice era proprio quella di emettere sentenza e non ordinanza, con la definitiva chiusura della questione della competenza decisa. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorso in cassazione non specifica l'interesse a partecipare alla camera di consiglio, per allegare fatti o situazioni decisive per la correzione: «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato» (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016 - dep. 23/09/2016, P.M. in proc. Passaquindici, Rv. 26833801; vedi anche Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015 - dep. 22/10/2015, Rinaldi, Rv. 26494601). Nel caso in giudizio, inoltre, la correzione dell'intestazione del provvedimento (da sentenza ad ordinanza) non ha comportato certamente una modifica sostanziale; lo stesso sistema processuale prevede l'ordinanza (e non la sentenza) per la risoluzione delle questioni di competenza territoriale (art. 21 e 22 cod. proc. pen.). La sentenza, invece, è prevista nel dibattimento, quando il giudice dichiara la propria incompetenza. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2021 Il C
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