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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15022/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/04/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso sulla insussistenza del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); Rilevato che il secondo e il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al quarto comma dell'articolo 385 cod. pen. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. non sono stati devoluti in appello; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria S a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].N7,7 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/04/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso sulla insussistenza del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); Rilevato che il secondo e il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al quarto comma dell'articolo 385 cod. pen. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. non sono stati devoluti in appello; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria S a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].N7,7 o
Sentenza Cassazione n. 15022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris