CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 3555 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso i quali ha eletto domicilioin Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 91 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n.1689/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 23 marzo 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto l’impugnazione da lui proposta avverso la cartella di pagamento notificatagli il 28 aprile 2014. La cartella recava iscrizione a ruolo per Irpef, sanzioni ed interessi, relativamente all’anno 2010, originati dal controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione dei redditi effettuata dal contribuente con [OSCURATO:PERSONA] 2011; in particolare, l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione della quarta rata delle spese di ristrutturazione di un immobile. 2. La sentenza impugnata aveva rilevato il superamento del plafond di € 48.000,00 stabilito per le detrazioni in esame dalla l. 24 agosto 2006, n. 248, la cui chiarezza interpretativa legittimava anche l’applicazione di sanzioni. 3. L’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del diritto alla detrazione, originato dal presupposto di un duplice intervento di recupero del patrimonio edilizio, non considerato come tale dai giudici d’appello. 2. Il secondo motivo deduce identico vizio in relazione all’erronea applicazione dell’unico plafond previsto dalla l. n. 248/2006, pur in presenza di lavori eseguiti anche prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, e quindi soggetti a diverso regime fiscale. 3. In via preliminare, va rilevato che, con la memoria depositata, il ricorrente ha avanzato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando e documentando il fatto che la Direzione provinciale di Milano dell’Agenzia delle entrate,in data 26 aprile 2018, ha disposto lo sgravio parziale della cartella oggetto di originaria opposizione. La comunicazione prodotta evidenzia che lo sgravio ha avuto ad oggetto il debito tributario interessato dalla presente controversia, come si evince dal riferimento fra il contenuto dello stesso e l’istanza di autotutela depositata in atti dallo stesso ricorrente. Lo stesso sgravio, peraltro, risulta comunicato dall’amministrazione finanziaria all’Avvocatura Generale dello Stato, che la patrocina nel presente giudizio e che non ha svolto allegazioni ostative alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. A tale ultima condotta il Collegio ritiene di attribuire il valore di acquiescenza necessario a che possa ritenersi prodotto l’effetto invocato, avuto riguardo al fatto che lo sgravio non è dipeso da una statuizione sfavorevole all’Amministrazione (ciò che lo avrebbe ricondotto al verosimile intento di evitare ulteriori spese ed interessi), ma da un atto di volontà suo proprio.I fatti così accertati determinano il rilievo della cessazione della materia del contendere. In considerazione della peculiarità della vicenda le spese possono essere interamente compensate P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del