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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 21374/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P2 Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, già espulso dal territorio nazionale in forza di provvedimento del 22 febbraio 2018, ha fatto illegale reingresso in Italia, a bordo di un bus e tramite la frontiera di Ventimiglia, il 31 luglio 2019; che i tre motivi di ricorso vertono, tutti, intorno all'applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il caso di avvenuta esecuzione del provvedimento di espulsione che, ha debitamente chiarito la Corte di appello, concerne i reati sanzionati dai precedenti commi dell'art. 14 e non anche quello, contestato all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 13, di reingresso illegale; che, peraltro, [OSCURATO:PERSONA], a seguito delVarresto dell'i agosto 2019, venne respinto alla frontiera ed espulso verso il Cile, paese del quale egli è cittadino, in forza di provvedimento di espulsione emesso dalle autorità francesi anziché da quelle italiane; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]ie c4uceio litttA.Xn [OSCURATO:PERSONA] oggi, 01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P2 Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, già espulso dal territorio nazionale in forza di provvedimento del 22 febbraio 2018, ha fatto illegale reingresso in Italia, a bordo di un bus e tramite la frontiera di Ventimiglia, il 31 luglio 2019; che i tre motivi di ricorso vertono, tutti, intorno all'applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il caso di avvenuta esecuzione del provvedimento di espulsione che, ha debitamente chiarito la Corte di appello, concerne i reati sanzionati dai precedenti commi dell'art. 14 e non anche quello, contestato all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 13, di reingresso illegale; che, peraltro, [OSCURATO:PERSONA], a seguito delVarresto dell'i agosto 2019, venne respinto alla frontiera ed espulso verso il Cile, paese del quale egli è cittadino, in forza di provvedimento di espulsione emesso dalle autorità francesi anziché da quelle italiane; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]ie c4uceio litttA.Xn [OSCURATO:PERSONA] oggi, 01
Sentenza Cassazione n. 21374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris