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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46447/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34/ RG 22264 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto si limitano a rappresentare il vizio di motivazione circa l'idoneità della condotta minacciosa del ricorrente rispetto ad un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale, senza alcun confronto con i fatti descritti e qualificati a pag. 2 riportati con argomenti non illogici e del tutto coerenti con le prove acquisite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera est nsora La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34/ RG 22264 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto si limitano a rappresentare il vizio di motivazione circa l'idoneità della condotta minacciosa del ricorrente rispetto ad un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale, senza alcun confronto con i fatti descritti e qualificati a pag. 2 riportati con argomenti non illogici e del tutto coerenti con le prove acquisite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera est nsora La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46447/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris