CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05909/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 145/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30198/2025 [OSCURATO:PERSONA] Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il beneficio della sospensione condizionale in relazione: 1) alla sentenza emessa dalla stessa Corte in data 12 giugno 2019, irrevocabile dal 28 luglio 2019, che aveva inflitto la pena di due mesi di reclusione e 140 euro di multa; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5909/2026 Roma, lì, 12/02/2026 2) alla sentenza emessa dalla stessa Corte in data 26 novembre 2024, irrevocabile dall’11 aprile 2025, che aveva inflitto la pena di due mesi e dieci giorni di reclusione e 80 euro di multa. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata antecedentemente pronunciata la sentenza della Corte di appello di Genova in data 29 gennaio 2015, irrevocabile dal 7 marzo 2017, che aveva inflitto la pena di un anno e sei mesi di reclusione, sostituita con la semidetenzione di pari durata, e 640 euro di multa. A fronte di ciò, il giudice dell’esecuzione riteneva che le sospensioni condizionali di cui ai titoli nn. 1) e 2) fossero state concesse in violazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen. e andassero pertanto revocate a norma dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. 2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente rileva, in primo luogo, come l’art. 168, terzo comma, cod. pen. non fosse applicabile nel caso di specie, perché la revoca della sospensione condizionale, ivi prevista, riguarderebbe il solo caso di sospensione concessa in violazione del quarto comma dell’art. 164 cod. pen., e non anche il caso di beneficio concesso in violazione del secondo comma di tale disposizione, che sarebbe quello qui evocato. Il ricorrente reputa, in secondo luogo, che nessuna violazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen. si sia verificata, giacché la sospensione condizionale sarebbe stata perfettamente concedibile a fronte di pena cumulata rientrante nei limiti di cui all’art. 163 dello stesso codice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini e limiti di seguito precisati. 2. E’ noto che la causa di revoca prevista dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotta con legge 26 marzo 2001, n. 128, risulta preordinata – a differenza delle altre ipotesi di revoca contemplate nei primi due commi del citato articolo, che si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia della sospensione condizionale (in quanto la temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è, per la sua stessa essenza giuridica, sottoposta alle condizioni risolutive stabilite dalla legge) – alla eliminazione di una patologia intervenuta in sede di concessione del beneficio, che non avrebbe dovuto essere elargito. L’intervento in executivis del giudice si caratterizza, dunque, per la sua finalità riparatoria, venendo il medesimo giudice abilitato – a certe condizioni, ed entro determinati termini (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411-01) – a rimuovere la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, di concessione del beneficio, e ciò sulla base del rilievo di un vizio genetico del provvedimento, preesistente al passaggio in giudicato. 3. L'art. 168, terzo comma, cod. pen., cit., prevede, in particolare, che la sospensione condizionale della pena sia revocata, ove concessa in violazione dei limiti previsti dall’art. 164, quarto comma, dello stesso codice, i quali, secondo la formulazione letterale della disposizione, attengono alla reiterabilità del beneficio. L’art. 164, nel testo riformulato per effetto del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, stabilisce infatti, al quarto comma, che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, salvo che la pena da infliggere in occasione di una successiva condanna – cumulata con quella, già sospesa, oggetto della condanna precedente, anche se relativa a delitto – non superi i limiti di pena indicati dall’art. 163; nel qual caso è ammessa una seconda sospensione condizionale. Nel corpo dell’art. 164 cod. pen. coesiste tuttavia un secondo comma che, pur dopo la riformulazione dovuta alla riforma del 1974, vieta testualmente di concedere la sospensione condizionale della pena a «chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche e è intervenuta la riabilitazione […]». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1976, ebbe a stigmatizzare la persistente mancata previsione della possibilità di accordare il beneficio in caso di precedente condanna per delitto, a pena detentiva la cui esecuzione non fosse stata sospesa, quando tale possibilità non era ormai in radice inibita nell’ipotesi in cui la precedente condanna alla reclusione sospesa lo fosse stata; e, per l’effetto, ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. (così come modificato, appunto, dal d.l. n. 99 del 1974, convertito dalla legge n. 220 del 1974), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. 4. Come da questa Corte già osservato (Sez. 1, 10/11/2020, dep. 2021, Cacciola), l’ambito applicativo dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in virtù della suddetta decisione n. 95 del 1976 del giudice delle leggi, è risultato ampliato. La pronuncia di illegittimità costituzionale ha infatti sancito un evidente collegamento fra la disciplina del quarto comma e quella del secondo comma, n. 1), della disposizione, giacché la condanna a pena detentiva non sospesa più non preclude la possibilità di una successiva sospensione condizionale della pena – così come non è preclusa, a fronte di una prima condanna già sospesa, la reiterazione del beneficio – ove il cumulo delle pene non esorbiti dai limiti di cui di cui all'art. 163 cod. pen. E, muovendo proprio da questo presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato, con indirizzo cui si intende dare continuità in questa sede, perché perfettamente aderente al sistema, che il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quarto comma, cod. pen., quest’ultimo come integrato da Corte cost. n. 95 del 1976, ossia in presenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (e ciò quand’anche, in relazione a tale prima condanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.: Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Milice, Rv. 283675-01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479-01). 5. Ciò posto, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 12 giugno 2019, irrevocabile dal 28 luglio 2019, non viola affatto – in tutta evidenza – il combinato normativo disposto sopra menzionato, perché la pena inflitta, cumulata con quella oggetto della sentenza della Corte di appello di Genova in data 29 gennaio 2015, irrevocabile dal marzo 2017, rientra certamente nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. Rispetto al titolo indicato al n. 1) della narrativa non può farsi luogo, dunque, alla revoca del beneficio. 6. Quanto, invece, alla sospensione condizionale oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 26 novembre 2024, irrevocabile dall’11 aprile 2025, il relativo beneficio è stato, altrettanto certamente, accordato obiettivamente contra legem. La sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa, infatti, a chi (al tempo dell’irrevocabilità del titolo) abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non sia stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045-01). Per quanto i confini dell’istituto si siano nel tempo dilatati, per ragioni di politica criminale intese a valorizzare sempre più l’efficacia deterrente sottesa alla minaccia di esecuzione futura sotto condizione, l’ordinamento giuridico tuttora non vi ricomprende la situazione di chi, dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un terzo, e ciò sul presupposto che, in tal caso, la reiterazione dei reati sottende una proclività al crimine che l’indicato meccanismo di probation non sarebbe in grado di contenere. 7. La revoca in executivis della sospensione condizionale, oggetto della sentenza indicata al n. 2) della narrativa, non discende automaticamente, beninteso, da queste considerazioni. Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca in questione è preclusa dal giudicato ove la causa ostativa (nel caso di specie, integrata dalla preesistenza delle due pregresse condanne a pena detentiva per delitto) fosse stata conoscibile al giudice di cognizione che aveva ulteriormente deliberato la sospensione stessa, perché documentalmente risultante dagli atti del procedimento dinanzi a lui svoltosi. Al giudice dell’esecuzione compete di effettuare il relativo accertamento, in vista del quale il medesimo può esercitare, anche d’ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e così provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione. 8. L’ordinanza impugnata, discostatasi dai principi suesposti, deve essere conseguentemente annullata con rinvio. La Corte di appello di Genova, designata in tale veste, pronuncerà nuovamente sulla reiudicanda uniformandosi ai principi stessi. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]