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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 33701/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la ordinanza del 21/04/2026 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], c9.)in rapporto alla condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Asti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché intempestiva.

Premesso che la rescissione fu chiesta il 16 dicembre 2025, la Corte d'appello riteneva, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcun elemento utile ad indicare la data in cui acquisì effettiva conoscenza della sentenza in relazione alla quale presentava richiesta di rescissione del giudicato.

2. Avverso la sentenza ha presentato, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi.

2.1. Errata applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.

Nel negare che l'imputato avesse assolto al suo onere di allegazione in ordine alla dimostrazione della data in cui era venuto a conoscenza della condanna, la Corte di appello ha escluso che tale data coincidesse con la nomina del difensore di fiducia ([OSCURATO:PERSONA]) e del rilascio della procura speciale, entrambe del 24 novembre 2025, argomentando come tali atti emergesse, anzi, che l'imputato era già a conoscenza di essere stato "condannato" e sapesse anche il numero del procedimento.

Tuttavia, dalla corrispondenza via e-mail dell'[OSCURATO:PERSONA], domiciliatario del foro di Asti, e la Cancelleria del dibattimento del Tribunale (allegata in questa sede), si deduce che il giorno 1 dicembre 2025, il primo, su incarico del difensore dell'imputato ([OSCURATO:PERSONA]), si attivava per chiedere la copia sia della sentenza sia del fascicolo processuale, e che la copia dei succitati atti era rilasciata il 9 dicembre 2025.

La Corte d'appello è incorsa quindi in due errori: 1) ha ignorato le modalità di estrazione delle copie in Cancelleria (non essendo possibile chiedere ed ottenere copia degli atti processuali in mancanza di almeno un riferimento numerico); 2) ha provato ad accertare la data di avvenuta conoscenza disponendo l'acquisizione della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza, trascurando come, essendo stata disposta la sospensione della pena, la stessa non fosse andata in esecuzione.

Di conseguenza, non essendo riuscita a sapere in quale data venne notificata la sentenza all'istante, la Corte d'appello ha gravato l'istante di una prova diabolica ed ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ritenendola tardiva per mancato rispetto del termine dei trenta giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 2.2.

Vizio di motivazione.

In modo apodittico la Corte d'appello ha affermato che la conoscenza della pronuncia in capo al [OSCURATO:PERSONA] si radicava necessariamente in un momento anteriore.

Non ha infatti escluso la possibilità che la conoscenza dell'avvenuta condanna e la conseguente nomina fossero avvenute contestualmente, così come 2prospettato nell'istanza ed attestato dall'autentica di firma a posta in calce ad ambedue i mandati, il 24 novembre 2025.

Illogicamente ha inoltre valorizzato l'asserzione difensiva secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe saputo della sentenza del tutto occasionalmente, mentre richiedeva copia in Cancelleria di altro provvedimento: per contro, non soltanto non risultano accessi dell'[OSCURATO:PERSONA] alla Cancelleria del Tribunale, ma, al contrario, è provato che ella si avvalse di un collega per lo svolgimento di tale adempimento.

Ha poi confuso i riferimenti del processo con quelli della sentenza, affermando che la conoscenza al 24 novembre 2025 in capo al [OSCURATO:PERSONA] era tanto approfondita da consentire allo stesso di conoscere il numero di RG del processo e l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento.

3. Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale in cui lamenta come la Corte d'appello si sia sottratta al dovere di accertare la data dell'avvenuta conoscenza della condanna in capo all'imputato e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come già rilevato, la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rescissione, ritenendo che l'istante non avesse adempiuto al suo onere di allegazione riguardo al preciso momento della sopravvenuta conoscenza.

In particolare, ha confutato il ragionamento della difesa per cui la nomina a difensore dell'avvocato e la procura speciale finalizzata alla richiesta di rescissione erano datate 24 novembre 2025, mentre l'istanza fu depositata il 16 dicembre 2025 (dunque ampiamente entro il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 629- bis, comma 2, cod. proc. pen.), argomentando come negli atti richiamati si parlasse di «condannato» e si citasse il numero del procedimento cui si riferiva la sentenza di condanna.

Da ciò ha inferito che, già prima di quella data, il [OSCURATO:PERSONA] potesse sapere che era stata emessa a suo carico una sentenza irrevocabile.

3. A prescindere dalle allegazioni difensive in questa sede (richiesta di copia atti dell'[OSCURATO:PERSONA], incaricato dal difensore di fiducia, alla Cancelleria del Tribunale e risposta della Cancelleria stessa, rispettivamente datati 1 dicembre 2025 e 9 dicembre 2025), tale argomentazione non appare, tuttavia, condivisibile.

34. L'art. 629-bis cod. proc. pen. dispone che il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza Può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi (non soltanto che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis, ma anche) che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa (salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza).

Ed è vero, che, come ricordato dai Giudici di merito, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (in questi termini, tra le altre, Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468).

Nel ribadire in questa sede tale (consolidato) principio, su un piano generale, va però ricordato che l'onere di allegazione da parte del condannato in tanto deve essere rigoroso, in quanto vale a colmare un vuoto conoscitivo in situazioni in cui sussistano, pur sempre, elementi in senso contrario alla tesi difensiva.

5. Questo non era il caso di specie.

Infatti, dall'ordinanza impugnata emerge: come il Procuratore Generale avesse osservato che l'imputato, dichiarato assente, aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio; che questi fece pervenire una dichiarazione in cui affermava di non aver avuto alcun contatto con l'imputato nel corso del processo; che non fu possibile acquisire la notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado (divenuta irrevocabile il 2 novembre 2023), nessuna esecuzione essendo stata disposta, considerata la sospensione condizionale della pena.

La situazione era, cioè, fortemente indiziante l'ignoranza della condanna da parte del [OSCURATO:PERSONA], e, alla luce della sua valutazione complessiva, ben avrebbe potuto e dovuto ritenersi che l'onere di allegazione da parte dell'istante fosse stato assolto attraverso l'indicazione della data dell'atto della nomina dell'avvocato di fiducia e della procura speciale ad esso rilasciata.

6. Per le ragioni esposte, non risultando condivisibile la motivazione del provvedimento impugnato là dove ritiene la richiesta di rescissone intempestiva, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio ai giudici di merito affinché, superata la preclusione dell'ammissibilità, ne valutino il merito. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la ordinanza del 21/04/2026 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], c9.)in rapporto alla condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Asti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché intempestiva. Premesso che la rescissione fu chiesta il 16 dicembre 2025, la Corte d'appello riteneva, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcun elemento utile ad indicare la data in cui acquisì effettiva conoscenza della sentenza in relazione alla quale presentava richiesta di rescissione del giudicato. 2. Avverso la sentenza ha presentato, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Errata applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Nel negare che l'imputato avesse assolto al suo onere di allegazione in ordine alla dimostrazione della data in cui era venuto a conoscenza della condanna, la Corte di appello ha escluso che tale data coincidesse con la nomina del difensore di fiducia ([OSCURATO:PERSONA]) e del rilascio della procura speciale, entrambe del 24 novembre 2025, argomentando come tali atti emergesse, anzi, che l'imputato era già a conoscenza di essere stato "condannato" e sapesse anche il numero del procedimento. Tuttavia, dalla corrispondenza via e-mail dell'[OSCURATO:PERSONA], domiciliatario del foro di Asti, e la Cancelleria del dibattimento del Tribunale (allegata in questa sede), si deduce che il giorno 1 dicembre 2025, il primo, su incarico del difensore dell'imputato ([OSCURATO:PERSONA]), si attivava per chiedere la copia sia della sentenza sia del fascicolo processuale, e che la copia dei succitati atti era rilasciata il 9 dicembre 2025. La Corte d'appello è incorsa quindi in due errori: 1) ha ignorato le modalità di estrazione delle copie in Cancelleria (non essendo possibile chiedere ed ottenere copia degli atti processuali in mancanza di almeno un riferimento numerico); 2) ha provato ad accertare la data di avvenuta conoscenza disponendo l'acquisizione della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza, trascurando come, essendo stata disposta la sospensione della pena, la stessa non fosse andata in esecuzione. Di conseguenza, non essendo riuscita a sapere in quale data venne notificata la sentenza all'istante, la Corte d'appello ha gravato l'istante di una prova diabolica ed ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ritenendola tardiva per mancato rispetto del termine dei trenta giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 2.2. Vizio di motivazione. In modo apodittico la Corte d'appello ha affermato che la conoscenza della pronuncia in capo al [OSCURATO:PERSONA] si radicava necessariamente in un momento anteriore. Non ha infatti escluso la possibilità che la conoscenza dell'avvenuta condanna e la conseguente nomina fossero avvenute contestualmente, così come 2prospettato nell'istanza ed attestato dall'autentica di firma a posta in calce ad ambedue i mandati, il 24 novembre 2025. Illogicamente ha inoltre valorizzato l'asserzione difensiva secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe saputo della sentenza del tutto occasionalmente, mentre richiedeva copia in Cancelleria di altro provvedimento: per contro, non soltanto non risultano accessi dell'[OSCURATO:PERSONA] alla Cancelleria del Tribunale, ma, al contrario, è provato che ella si avvalse di un collega per lo svolgimento di tale adempimento. Ha poi confuso i riferimenti del processo con quelli della sentenza, affermando che la conoscenza al 24 novembre 2025 in capo al [OSCURATO:PERSONA] era tanto approfondita da consentire allo stesso di conoscere il numero di RG del processo e l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento. 3. Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale in cui lamenta come la Corte d'appello si sia sottratta al dovere di accertare la data dell'avvenuta conoscenza della condanna in capo all'imputato e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già rilevato, la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rescissione, ritenendo che l'istante non avesse adempiuto al suo onere di allegazione riguardo al preciso momento della sopravvenuta conoscenza. In particolare, ha confutato il ragionamento della difesa per cui la nomina a difensore dell'avvocato e la procura speciale finalizzata alla richiesta di rescissione erano datate 24 novembre 2025, mentre l'istanza fu depositata il 16 dicembre 2025 (dunque ampiamente entro il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 629- bis, comma 2, cod. proc. pen.), argomentando come negli atti richiamati si parlasse di «condannato» e si citasse il numero del procedimento cui si riferiva la sentenza di condanna. Da ciò ha inferito che, già prima di quella data, il [OSCURATO:PERSONA] potesse sapere che era stata emessa a suo carico una sentenza irrevocabile. 3. A prescindere dalle allegazioni difensive in questa sede (richiesta di copia atti dell'[OSCURATO:PERSONA], incaricato dal difensore di fiducia, alla Cancelleria del Tribunale e risposta della Cancelleria stessa, rispettivamente datati 1 dicembre 2025 e 9 dicembre 2025), tale argomentazione non appare, tuttavia, condivisibile. 34. L'art. 629-bis cod. proc. pen. dispone che il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza Può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi (non soltanto che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis, ma anche) che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa (salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza). Ed è vero, che, come ricordato dai Giudici di merito, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (in questi termini, tra le altre, Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468). Nel ribadire in questa sede tale (consolidato) principio, su un piano generale, va però ricordato che l'onere di allegazione da parte del condannato in tanto deve essere rigoroso, in quanto vale a colmare un vuoto conoscitivo in situazioni in cui sussistano, pur sempre, elementi in senso contrario alla tesi difensiva. 5. Questo non era il caso di specie. Infatti, dall'ordinanza impugnata emerge: come il Procuratore Generale avesse osservato che l'imputato, dichiarato assente, aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio; che questi fece pervenire una dichiarazione in cui affermava di non aver avuto alcun contatto con l'imputato nel corso del processo; che non fu possibile acquisire la notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado (divenuta irrevocabile il 2 novembre 2023), nessuna esecuzione essendo stata disposta, considerata la sospensione condizionale della pena. La situazione era, cioè, fortemente indiziante l'ignoranza della condanna da parte del [OSCURATO:PERSONA], e, alla luce della sua valutazione complessiva, ben avrebbe potuto e dovuto ritenersi che l'onere di allegazione da parte dell'istante fosse stato assolto attraverso l'indicazione della data dell'atto della nomina dell'avvocato di fiducia e della procura speciale ad esso rilasciata. 6. Per le ragioni esposte, non risultando condivisibile la motivazione del provvedimento impugnato là dove ritiene la richiesta di rescissone intempestiva, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio ai giudici di merito affinché, superata la preclusione dell'ammissibilità, ne valutino il merito. 4 P.Q.M
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