CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, afferenti all'erronea applicazione — e al conseguente vizio di motivazione — delle fattispecie delittuose di evasione e di violenza a pubblico ufficiale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la recidiva, è anch'esso inammissibile in quanto non risulta essere stato dedotto in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il PtéSidente