CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di proscioglimento nei confronti dell'odierna ricorrente, per assenza di elementi probatori in grado di fondare il giudizio di responsabilità per il reato ascrittogli, è generico per indeterminatezza e specificità, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza), da un lato, non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e, dall'altro lato, risulta privo di un effettivo confronto con la complessità delle congrue e non illogiche argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata; che, a tal proposito, deve ribadirsi come «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15