CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in tali termini riqualificata la originaria condotta ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit., sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponessero per la chiara destinazione allo spaccio la suddivisione in sessanta dosi della marijuana e la presenza della somma di oltre mille euro di denaro in contante custodito nelle immediate vicinanze; rilevato che generico e non dedotto in sede di gravame risulta il terzo motivo con cui, cumulativamente si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (fugacemente richieste nei motivi di gravame e pertanto geneticamente inammissibile in assenza di articolata motivazione di appello) e di quelle di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (che non ha formato oggetto di censura in sede di gravame); ritenuto che analoga inefficace reiterazione si scorge in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la cui integrazione risulta invece correttamente motivata dalla Corte territoriale nella parte in cui ha fatto preciso riferimento alla condotta complessivamente assunta dal ricorrente durante le attività di perquisizione, tali da interrompere, in più occasioni, le attività di polizia giudiziaria in atto; rilevato che manifestamente infondato risulta anche il quinto ed ultimo motivo in materia di trattamento sanzionatorio, tenuto conto della ponderata valutazione dei criteri ex art. 133 cod. pen. cui è conseguita la determinazione della pena per il reato più grave ex art. 337 cod. pen., con pena base appena al di sopra del minimo edittale, e quella per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., con la pena di mesi quattro di reclusione, trattamento sanzionatorio ritenuto complessivamente congruo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così