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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19553/2026

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PALERMO il 24/07/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si deduce violazione di legge per pena irrogata illegale e si invoca la rettifica ex artt. 619 e 620 cod. proc. pen. ad opera di questa Corte - è manifestamente infondato e reiterativo.

La Corte di appello di Palermo, nel rilevare che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] non può essere rideterminata, non avendo il difensore formulato alcuna censura in ordine alla stessa, a differenza della difesa di [OSCURATO:PERSONA] (che, con specifico motivo di appello, aveva chiesto di effettuare l'abbattimento della pena inflitta, trattandosi di contravvenzione, nella misura della metà, come previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., dopo la modifica operata dalla

I. n. 103 del 2017, considerato che il primo Giudice aveva erroneamente ridotto la pena di un terzo per il rito abbreviato), si è conformata al principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 -

01. Secondo detta pronuncia, invero, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, come appunto nel caso in esame, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello).

Pena, che, pertanto, neppure in questa sede può essere modificata, come, invece, richiesto dalla difesa.

Rilevato che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. - oltre che in fatto e manifestamente infondati, sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata.

Invero, detta Corte, rileva che: - una valutazione complessiva del fatto (di violazione del foglio di via obbligatorio), nella sua concreta gravità, osta, invero, all'applicazione della speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., dovendosi a tale riguardo evidenziare che Cosenza e il complice facevano ritorno nel comune di Trapani (comune dal quale era stato disposto il loro allontanamento) per recarsi presso un'agenzia di scommesse "GoldBet", ove già in passato avevano posto in essere una condotta fraudolenta, tanto che i dipendenti di detta agenzia, accortisi della loro presenza, immediatamente disattivavano i portali di gioco; - non è, inoltre, emerso alcun elemento positivo apprezzabile per concedere ai suddetti le circostanze attenuanti generiche, a cui 1ostano, altresì, i plurimi precedenti sugli stessi gravanti, come da certificati del casellario giudiziale; - entrambi gli imputati non hanno mai mostrato un'autentica resipiscenza e consapevole revisione critica per il loro spregiudicato comportamento, in particolare non dimostrando di rendersi effettivamente conto del disvalore concreto della loro condotta trasgressiva, peraltro finalizzata a porre in essere comportamenti fraudolenti.

Osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P P.Q.Mp 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PALERMO il 24/07/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si deduce violazione di legge per pena irrogata illegale e si invoca la rettifica ex artt. 619 e 620 cod. proc. pen. ad opera di questa Corte - è manifestamente infondato e reiterativo. La Corte di appello di Palermo, nel rilevare che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] non può essere rideterminata, non avendo il difensore formulato alcuna censura in ordine alla stessa, a differenza della difesa di [OSCURATO:PERSONA] (che, con specifico motivo di appello, aveva chiesto di effettuare l'abbattimento della pena inflitta, trattandosi di contravvenzione, nella misura della metà, come previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., dopo la modifica operata dalla I. n. 103 del 2017, considerato che il primo Giudice aveva erroneamente ridotto la pena di un terzo per il rito abbreviato), si è conformata al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01. Secondo detta pronuncia, invero, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, come appunto nel caso in esame, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello). Pena, che, pertanto, neppure in questa sede può essere modificata, come, invece, richiesto dalla difesa. Rilevato che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. - oltre che in fatto e manifestamente infondati, sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata. Invero, detta Corte, rileva che: - una valutazione complessiva del fatto (di violazione del foglio di via obbligatorio), nella sua concreta gravità, osta, invero, all'applicazione della speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., dovendosi a tale riguardo evidenziare che Cosenza e il complice facevano ritorno nel comune di Trapani (comune dal quale era stato disposto il loro allontanamento) per recarsi presso un'agenzia di scommesse "GoldBet", ove già in passato avevano posto in essere una condotta fraudolenta, tanto che i dipendenti di detta agenzia, accortisi della loro presenza, immediatamente disattivavano i portali di gioco; - non è, inoltre, emerso alcun elemento positivo apprezzabile per concedere ai suddetti le circostanze attenuanti generiche, a cui 1ostano, altresì, i plurimi precedenti sugli stessi gravanti, come da certificati del casellario giudiziale; - entrambi gli imputati non hanno mai mostrato un'autentica resipiscenza e consapevole revisione critica per il loro spregiudicato comportamento, in particolare non dimostrando di rendersi effettivamente conto del disvalore concreto della loro condotta trasgressiva, peraltro finalizzata a porre in essere comportamenti fraudolenti. Osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.Mp 2
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