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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 24187/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12219-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 4810/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 343/2020; [OSCURATO:PERSONA] separata Avvocati R.G.N.12219/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.

1. l a Corte di appello di Napoli , in riforma del la decisione di primo grado, hadichiarato l’obbligo di iscrizione dell’avvocato, odierno ricorrente, alla [OSCURATO:PERSONA] per i redditi prodotti nell’anno 2011e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di accertamento negativo dell’obbligo di versamento della somma di euro 760,39 a titolo di «contributi previdenziali»; 2.

2. richiamati i principi della Corte di legittimità, i giudici di merito hanno osservato comel’obbligo contributivo non potesse escludersi solo perché, in relazione all'anno di riferimento, il reddito imponibile fosse inferiore ad euro 5000,00.

Nello specifico , da un lato, l’abitualità della professione «non e(ra) stata contestata dall’opposto (recte : dall’appellato)»e, dall’altro, lo stesso risultava iscritto all’albo professionale ed era titolare di partita IVA; 3.

3. ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi; l'INPS ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva; 4.

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 5.

5. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995.

È denunciata l’erronea interpretazione della disciplina privatistica degli iscritti agli ordini professionali;6. c on il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazion e dell’art. 44, comma 2, del D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2004.

È censurata la statuizione di sussistenza dell’obbligo di contribuzione, pur in presenza di un reddito inferiore ad euro 5000,00e con un accertamento della «abitualità» non conforme ai principi della Corte;

7. i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati e sono infondati;

8. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi);

9. a chiarimento del principio espresso, ha poi precisato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata»(in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del2022 , in motivazione, p. 17);10. nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021),senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.); 11.diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte, procedendo all’accertamento di abitualità dello svolgimento della professione con valutazioni di elementi non ritualmente censurati in questa sede.

I giudici territoriali hannovalorizzato, in uno alla iscrizione all’Albo professionale e alla apertura della partita IVA, anche la «non contestazione dell’abitualità».Da tali elementi, unitariamente valutati e non adeguatamente censurati in questa sede , si è tratto il convincimento di non occasionalità dello svolgimento della professioneforense; 12.inammissibili sono, in particolare, le censure che investono il giudizio di non contestazione, non essendo trascritto il contenuto degli atti processuali da cui dovrebbe desumersi l’inesatta applicazione del meccanismo di non contestazione(perché fondato non su fatti ma su circostanze che implicano un’attività di giudizio) .

Il difetto di autosufficienzadel ricorso, per analoghe carenze, è peraltro rilevato anche da Cass. nr. 23530 del 2021 che il ricorrente invoca a fondamento delle difese; 13.con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è ded otta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per non essersi la Corte di appello pronunciata sull’eccezione di prescrizione, ripropost a in sede di impugnazione; 14.il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 15.la sentenza di appello non si pronuncia sulla questionein oggetto.

Èben noto che, in materia contributiva, la prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione però che i fatti rilevanti siano stati ritualmente introdotti in giudizio; 16.il motivo di ricorso incontra , allora , gli stessi limiti sopra evidenziati, perché non trascrive in modo specifico gli atti del giudizio di merito, sulla cui base s arebbe sorto l’obbligo del Giudice di pronuncia re sulla prescrizione, eventualmente anche d’ufficio; 17.costituisce, infatti, principio della Corte quello per cui il requisito imposto dall'art.366, comma 1, nr. 6 cod. proc. civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia dierrores in procedendo, rispetto ai quali la Corte ègiudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili difatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez. un.,nr. 8077 del 2012);18.è pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso , corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. nr. 11325 del 2023 ), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte-oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., come novellato dalD.Lgs. nr. 149 del 2022- e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c.

Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, dellaCEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022); 19.a giudizio, tuttavia, del Collegio, nella specie, il solo contenuto del motivo, anche alla luce della breve esposizione sommaria dei fatti di causa che li precede, non consente alCollegio una chiara e completa cognizione delfatto processuale e del fatto sostanziale che ha originato la controversia, indispensabile, invece, ad apprezzare la decisivitàdelle censure; 20.il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato; 21.nulla deve pronunciarsi in merito alle spese del presente giudizio, per difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’Ente intimato; 22.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12219-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 4810/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 343/2020; [OSCURATO:PERSONA] separata Avvocati R.G.N.12219/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. 1. l a Corte di appello di Napoli , in riforma del la decisione di primo grado, hadichiarato l’obbligo di iscrizione dell’avvocato, odierno ricorrente, alla [OSCURATO:PERSONA] per i redditi prodotti nell’anno 2011e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di accertamento negativo dell’obbligo di versamento della somma di euro 760,39 a titolo di «contributi previdenziali»; 2. 2. richiamati i principi della Corte di legittimità, i giudici di merito hanno osservato comel’obbligo contributivo non potesse escludersi solo perché, in relazione all'anno di riferimento, il reddito imponibile fosse inferiore ad euro 5000,00. Nello specifico , da un lato, l’abitualità della professione «non e(ra) stata contestata dall’opposto (recte : dall’appellato)»e, dall’altro, lo stesso risultava iscritto all’albo professionale ed era titolare di partita IVA; 3. 3. ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi; l'INPS ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva; 4. 4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 5. 5. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995. È denunciata l’erronea interpretazione della disciplina privatistica degli iscritti agli ordini professionali;6. c on il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazion e dell’art. 44, comma 2, del D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2004. È censurata la statuizione di sussistenza dell’obbligo di contribuzione, pur in presenza di un reddito inferiore ad euro 5000,00e con un accertamento della «abitualità» non conforme ai principi della Corte; 7. i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati e sono infondati; 8. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi); 9. a chiarimento del principio espresso, ha poi precisato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata»(in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del2022 , in motivazione, p. 17);10. nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021),senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.); 11.diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte, procedendo all’accertamento di abitualità dello svolgimento della professione con valutazioni di elementi non ritualmente censurati in questa sede. I giudici territoriali hannovalorizzato, in uno alla iscrizione all’Albo professionale e alla apertura della partita IVA, anche la «non contestazione dell’abitualità».Da tali elementi, unitariamente valutati e non adeguatamente censurati in questa sede , si è tratto il convincimento di non occasionalità dello svolgimento della professioneforense; 12.inammissibili sono, in particolare, le censure che investono il giudizio di non contestazione, non essendo trascritto il contenuto degli atti processuali da cui dovrebbe desumersi l’inesatta applicazione del meccanismo di non contestazione(perché fondato non su fatti ma su circostanze che implicano un’attività di giudizio) . Il difetto di autosufficienzadel ricorso, per analoghe carenze, è peraltro rilevato anche da Cass. nr. 23530 del 2021 che il ricorrente invoca a fondamento delle difese; 13.con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è ded otta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per non essersi la Corte di appello pronunciata sull’eccezione di prescrizione, ripropost a in sede di impugnazione; 14.il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 15.la sentenza di appello non si pronuncia sulla questionein oggetto. Èben noto che, in materia contributiva, la prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione però che i fatti rilevanti siano stati ritualmente introdotti in giudizio; 16.il motivo di ricorso incontra , allora , gli stessi limiti sopra evidenziati, perché non trascrive in modo specifico gli atti del giudizio di merito, sulla cui base s arebbe sorto l’obbligo del Giudice di pronuncia re sulla prescrizione, eventualmente anche d’ufficio; 17.costituisce, infatti, principio della Corte quello per cui il requisito imposto dall'art.366, comma 1, nr. 6 cod. proc. civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia dierrores in procedendo, rispetto ai quali la Corte ègiudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili difatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez. un.,nr. 8077 del 2012);18.è pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso , corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. nr. 11325 del 2023 ), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte-oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., come novellato dalD.Lgs. nr. 149 del 2022- e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, dellaCEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022); 19.a giudizio, tuttavia, del Collegio, nella specie, il solo contenuto del motivo, anche alla luce della breve esposizione sommaria dei fatti di causa che li precede, non consente alCollegio una chiara e completa cognizione delfatto processuale e del fatto sostanziale che ha originato la controversia, indispensabile, invece, ad apprezzare la decisivitàdelle censure; 20.il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato; 21.nulla deve pronunciarsi in merito alle spese del presente giudizio, per difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’Ente intimato; 22.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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