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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 14468/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, emessa ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 28 giugno 2022, volto ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere.

La richiesta di revoca si basava sulla quasi totale espiazione, sotto forma di custodia cautelare a far data dal 4 luglio 2017, della pena inflittagli dalla Corte di appello con sentenza del 15 aprile 2022 di complessivi anni 11, mesi 4 e giorni 25, e sul ridimensionamento del quadro cautelare, a seguito della riqualificazione ad opera di detta sentenza del ruolo rivestito nel sodalizio criminale.

Quanto al primo punto, la difesa aveva dedotto che dovesse essere computato nel periodo di carcerazione preventiva del presente procedimento (c.d.

"Mandamento") per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. anche l'intero precedente periodo sofferto dall'imputato "sine titulo" in altro giudizio (c.d.

"Valanidi"), pari a anni 3, mesi 4 e giorni 25, per altro reato associativo (che la sentenza di appello aveva posto in continuazione con pervenendo alla rideterminazione della pena complessiva in quella sopra indicata).

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, con argomenti apodittici ed illogici, ha escluso la sussistenza dei presupposti legittimanti il giudizio di fungibilità della pena con riguardo al periodo di custodia cautelare sine titulo sofferta per il procedimento "Valanidi", in cui è stato condannato in primo grado per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per un totale di anni 6, mesi 4 e giorni 25, sebbene in secondo grado la pena fosse stata rideterminata in anni 3 di reclusione con risarcimento per ingiusta detenzione per il residuo.

Alla luce di questo il ricorrente deduce che, stante il riconoscimento del vincolo della continuazione tra delitti omologhi, la detenzione già espiata in ordine al procedimento "Valanidi" doveva essere computata nella custodia cautelare in corso di esecuzione per l'odierno procedimento "Mandamento" per il quale si trova interrottamente sottoposto a custodia cautelare dal 4 luglio 2017.

Peraltro, la misura cautelare in atto è stata applicata all'ultimo dei reati associativi, e non al reato satellite, tanto da porsi al di fuori dell'ambito applicativo di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e comunque sono superati i termini massimi di custodia cautelare di 6 anni di cui all'art. 303, n. 4, cod. proc. pen. alla luce del principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni unite Vitale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.

2. Il ricorrente invero si è concentrato nell'attaccare il provvedimento impugnato, contestando in primo luogo le modalità di imputazione del periodo presofferto di custodia cautelare, che in ogni caso non erano dirimenti ai fini dell'accoglimento del suo appello, posto che si invocava la revoca della misura cautelare in atto sul presupposto del margine ridotto della pena da scontare e del rimedionsionamento del quadro cautelare.

Come si evince dalla sintesi riportata nel provvedimento impugnato, la questione della imputazione del presofferto era stata invero posta dalla difesa soltanto in funzione della valutazione della cessazione delle esigenze cautelari (la difesa non ha contrastato tale sintesi allegando atti a sostegno, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627).

Solo in questa sede la difesa ha fatto riferimento - tra l'altro anche genericamente - al tema della durata massima della carcerazione preventiva.

Ebbene, anche a voler accedere per ipotesi al diverso calcolo proposto dalla difesa, alla data della istanza de libertate (e neppure a quella dei provvedimenti di merito) non risultava ancora decorso l'intero periodo corrispondente alla pena inflitta.

Quindi in definitiva la conclusione cui perviene il Tribunale ("l'espiazione della pena detentiva .. non appare di certo prossimo") non appare contrastata dalla difesa, che nulla ha articolato sulle osservazioni di merito svolte dal giudice dell'appello rispetto alle perduranti esigenze cautelari, invocando astrattamente il tema della proporzionalità della misura.

E' appena il caso di rammentare che la sola vicinanza temporale del termine finale della sanzione espianda non determina alcun automatismo in ordine alla caducazione della misura cautelare (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil): l'approssimarsi di un limite temporale di applicazione della misura custodiale a quello della pena espianda non può risolversi infatti nella automatica perenzione della misura stessa, mentre tale elemento va apprezzato sul versante della tenuta delle esigenze che residuano nel caso di specie e sulla correlativa adeguatezza della misura in corso di applicazione.

Esigenze che, nella specie, tuttavia, dovevano raccordarsi, come correttamente ha evidenziato dal Tribunale, con il titolo di reato e con la duplice presunzione prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266006).3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, emessa ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 28 giugno 2022, volto ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere. La richiesta di revoca si basava sulla quasi totale espiazione, sotto forma di custodia cautelare a far data dal 4 luglio 2017, della pena inflittagli dalla Corte di appello con sentenza del 15 aprile 2022 di complessivi anni 11, mesi 4 e giorni 25, e sul ridimensionamento del quadro cautelare, a seguito della riqualificazione ad opera di detta sentenza del ruolo rivestito nel sodalizio criminale. Quanto al primo punto, la difesa aveva dedotto che dovesse essere computato nel periodo di carcerazione preventiva del presente procedimento (c.d. "Mandamento") per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. anche l'intero precedente periodo sofferto dall'imputato "sine titulo" in altro giudizio (c.d. "Valanidi"), pari a anni 3, mesi 4 e giorni 25, per altro reato associativo (che la sentenza di appello aveva posto in continuazione con pervenendo alla rideterminazione della pena complessiva in quella sopra indicata). 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, con argomenti apodittici ed illogici, ha escluso la sussistenza dei presupposti legittimanti il giudizio di fungibilità della pena con riguardo al periodo di custodia cautelare sine titulo sofferta per il procedimento "Valanidi", in cui è stato condannato in primo grado per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per un totale di anni 6, mesi 4 e giorni 25, sebbene in secondo grado la pena fosse stata rideterminata in anni 3 di reclusione con risarcimento per ingiusta detenzione per il residuo. Alla luce di questo il ricorrente deduce che, stante il riconoscimento del vincolo della continuazione tra delitti omologhi, la detenzione già espiata in ordine al procedimento "Valanidi" doveva essere computata nella custodia cautelare in corso di esecuzione per l'odierno procedimento "Mandamento" per il quale si trova interrottamente sottoposto a custodia cautelare dal 4 luglio 2017. Peraltro, la misura cautelare in atto è stata applicata all'ultimo dei reati associativi, e non al reato satellite, tanto da porsi al di fuori dell'ambito applicativo di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e comunque sono superati i termini massimi di custodia cautelare di 6 anni di cui all'art. 303, n. 4, cod. proc. pen. alla luce del principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni unite Vitale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2. Il ricorrente invero si è concentrato nell'attaccare il provvedimento impugnato, contestando in primo luogo le modalità di imputazione del periodo presofferto di custodia cautelare, che in ogni caso non erano dirimenti ai fini dell'accoglimento del suo appello, posto che si invocava la revoca della misura cautelare in atto sul presupposto del margine ridotto della pena da scontare e del rimedionsionamento del quadro cautelare. Come si evince dalla sintesi riportata nel provvedimento impugnato, la questione della imputazione del presofferto era stata invero posta dalla difesa soltanto in funzione della valutazione della cessazione delle esigenze cautelari (la difesa non ha contrastato tale sintesi allegando atti a sostegno, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627). Solo in questa sede la difesa ha fatto riferimento - tra l'altro anche genericamente - al tema della durata massima della carcerazione preventiva. Ebbene, anche a voler accedere per ipotesi al diverso calcolo proposto dalla difesa, alla data della istanza de libertate (e neppure a quella dei provvedimenti di merito) non risultava ancora decorso l'intero periodo corrispondente alla pena inflitta. Quindi in definitiva la conclusione cui perviene il Tribunale ("l'espiazione della pena detentiva .. non appare di certo prossimo") non appare contrastata dalla difesa, che nulla ha articolato sulle osservazioni di merito svolte dal giudice dell'appello rispetto alle perduranti esigenze cautelari, invocando astrattamente il tema della proporzionalità della misura. E' appena il caso di rammentare che la sola vicinanza temporale del termine finale della sanzione espianda non determina alcun automatismo in ordine alla caducazione della misura cautelare (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil): l'approssimarsi di un limite temporale di applicazione della misura custodiale a quello della pena espianda non può risolversi infatti nella automatica perenzione della misura stessa, mentre tale elemento va apprezzato sul versante della tenuta delle esigenze che residuano nel caso di specie e sulla correlativa adeguatezza della misura in corso di applicazione. Esigenze che, nella specie, tuttavia, dovevano raccordarsi, come correttamente ha evidenziato dal Tribunale, con il titolo di reato e con la duplice presunzione prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266006).3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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