CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa in data 8/7/2020 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, sulla base del solo dato ponderale dello stupefacente, non esAdovi prova dell'elevato numero di te acquirenti. vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non essendovi indici della spicacta caratura criminale del ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é genericamente proposto se non manifestamente infondato in relazione alle ragioni che hanno determinato la esclusione della ipotesi lieve in considerazione della complessiva valutazione degli indici considerati circa le modalità e mezzi dell'azione, della non \ modesta cerchia di cliíiti desunta dalle annotazioni rinvenutegli, e della qualità dello , stupefacente sequestrato (idoneo a confezionare 68,4 dosi medie) (v. pg. 5 e 6 della sentenza). Il secondo motivo è generico rispetto alla congrua motivazione che fa leva sui precedenti anche specifici a carico dell'imputato tali da far ritenere espressione di una maggiore pericolosità la vicenda per cui è processo. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore nJi Presidente An9lo Capozzi . EH 2122