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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04942/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che le doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di ampia argomentazione sul punto (si veda pag. 5), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ulteriore censura, con la quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è priva di specificità e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097), secondo cui l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente esclusa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi relativi alla non particolare tenuità dell'offesa e/o all'abitualità della condotta, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che le doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di ampia argomentazione sul punto (si veda pag. 5), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ulteriore censura, con la quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è priva di specificità e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097), secondo cui l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente esclusa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi relativi alla non particolare tenuità dell'offesa e/o all'abitualità della condotta, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 o
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