CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 19316/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b2-bis e 2- sexies, 187 d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da cannabinoidi, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. L'esponente lamenta con unico motivo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato le richieste in ordine a tutti i motivi di ricorso. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della torte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi legittimità . In particolare la Corte salernitana confuta adeguatamente l'argomento per cui non vi sarebbe prova dell'ebbrezza al momento delta guida, essendo trascorsa qualche ora tra l'incidente e l'accertamento, richiamando l'oggettiva inverosimiglianza del fatto che droga ed alcool potessero essere stati assunti dopo l'ingresso in ospedale a seguito del sinistro; nonché la condotta di guida, rivelatrice di uno stato di scarsa lucidità; richiama infine la testimonianza dell'agente di PG in ordine al palese stato di alterazione all'ingresso in ospedale, desumibile anche dalle modalità del sinistro. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensord Il