Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32179/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza resa all'esito di rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Roma, lo ha assolto dal delitto a lui contestato al capo A) dell'imputazione, rideterminando la pena al medesimo irrogata, previa esclusione della aggravante dei più fatti di bancarotta, per il delitto sub B), in ordine al quale ne è stata confermata la responsabilità per aver sistematicamente e consapevolmente omesso, in concorso con altro imputato non ricorrente, l'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali a far data dall'anno di imposta 2011, immediatamente successivo alla costituzione della società, e, al contempo, per essersi rappresentato, in conseguenza della consistente esposizione nei confronti dell'Erario in tal modo maturata, l'epilogo dell'irreversibile stato di insolvenza, cagionando con dolo il fallimento di M.I.

GROUP s.r.I., dichiarato con sentenza del 21 maggio 2019, società di cui è stato amministratore unico dal 18 ottobre 2010 (data di costituzione) fino al 31 ottobre 2015; -[OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, è stata depositata una memoria oltre il termine perentorio di cui all'art. 611, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge; il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, poiché la condotta potrebbe dirsi, al più, sorretta da colpa cosciente, in presenza di modalità di tutela atte a fondare la certezza di evitare pacificamente la bancarotta, piuttosto che l'accettazione del rischio di subirla passivamente, con conseguente contraddittorietà della motivazione sul punto in cui si è ritenuto che il mancato pagamento delle imposte fosse ab origine sorretto dalla consapevolezza della determinazione del fallimento, in presenza di una considerevole espansione della società, nel periodo dell'amministrazione [OSCURATO:PERSONA], e dei numerosi appalti stipulati con enti pubblici, evidentemente dimostrativi della regolarità fiscale e contributiva della società, oltre alla mancata considerazione della possibilità di attribuire il fallimento ad una serie causale fornita di autonoma efficienza eziologica in ordine al dissesto.

Trattasi, invero, di argomentazione che si risolve nella pedissequa reiterazione del correlativo motivo dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito, che ha non illogicamente affermato la sussistenza del dolo in ragione del carattere reiterato, permanente e totale degli inadempimenti tributari, tale da far ritenere che il ricorrente si sia quantomeno 2rappresentato la possibilità che da siffatte operazioni dolose potesse derivare lo stato di insolvenza, con conseguente fallimento, della società (si veda Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 - 01); ne consegue che il motivo di ricorso deve reputarsi non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), proponendo una mera manifestazione di dissenso; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza resa all'esito di rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Roma, lo ha assolto dal delitto a lui contestato al capo A) dell'imputazione, rideterminando la pena al medesimo irrogata, previa esclusione della aggravante dei più fatti di bancarotta, per il delitto sub B), in ordine al quale ne è stata confermata la responsabilità per aver sistematicamente e consapevolmente omesso, in concorso con altro imputato non ricorrente, l'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali a far data dall'anno di imposta 2011, immediatamente successivo alla costituzione della società, e, al contempo, per essersi rappresentato, in conseguenza della consistente esposizione nei confronti dell'Erario in tal modo maturata, l'epilogo dell'irreversibile stato di insolvenza, cagionando con dolo il fallimento di M.I. GROUP s.r.I., dichiarato con sentenza del 21 maggio 2019, società di cui è stato amministratore unico dal 18 ottobre 2010 (data di costituzione) fino al 31 ottobre 2015; -[OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, è stata depositata una memoria oltre il termine perentorio di cui all'art. 611, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge; il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, poiché la condotta potrebbe dirsi, al più, sorretta da colpa cosciente, in presenza di modalità di tutela atte a fondare la certezza di evitare pacificamente la bancarotta, piuttosto che l'accettazione del rischio di subirla passivamente, con conseguente contraddittorietà della motivazione sul punto in cui si è ritenuto che il mancato pagamento delle imposte fosse ab origine sorretto dalla consapevolezza della determinazione del fallimento, in presenza di una considerevole espansione della società, nel periodo dell'amministrazione [OSCURATO:PERSONA], e dei numerosi appalti stipulati con enti pubblici, evidentemente dimostrativi della regolarità fiscale e contributiva della società, oltre alla mancata considerazione della possibilità di attribuire il fallimento ad una serie causale fornita di autonoma efficienza eziologica in ordine al dissesto. Trattasi, invero, di argomentazione che si risolve nella pedissequa reiterazione del correlativo motivo dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito, che ha non illogicamente affermato la sussistenza del dolo in ragione del carattere reiterato, permanente e totale degli inadempimenti tributari, tale da far ritenere che il ricorrente si sia quantomeno 2rappresentato la possibilità che da siffatte operazioni dolose potesse derivare lo stato di insolvenza, con conseguente fallimento, della società (si veda Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 - 01); ne consegue che il motivo di ricorso deve reputarsi non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), proponendo una mera manifestazione di dissenso; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris