CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in conferma della sentenza pronunciata dal primo giudice, il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, in ordine alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, crack e marijuana, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e, con il secondo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la pluralità delle sostanze stupefacenti detenute nonché la significatività del dato ponderale e la qualità della droga rinvenuta unitamente al materiale per il confezionamento e la pesatura, e un manoscritto, recante cifre e nomi che attesta la fiorente e redditizia attività illecita svolta dall'imputato. Il giudice a quo ha quindi rilevato che il ricorrente era in grado di gestire una vera e propria "centrale dello spaccio" all'interno della propria abitazione esibendo quindi un evidente inserimento nei circuiti della criminalità organizzata gestita a livello locale per conto della quale svolgeva il ruolo di custode della droga presso la propria abitazione. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed 'essendo pervenuti alte loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. e, In ordine all'aumento di pena per la contestata e ritenuta recidiva, reiteratavspecifica, il giudice ha affermato che effettivamente quest'ultima costituisce, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifica perciò una più grave punizione, in quanto manifestazione di una notevole pervicacia nel delinquere avendo ricorrente dimostrato di essere ben inserito nei circuiti della criminalità organizzata. Il giudice inoltre, ha fatto richiamo allo stato di disoccupazione dell'imputato che conferma il giudizio prognostico di recidivanza considerato, peraltro, che il ricorrente ha commesso i fatti per cui è processo dopo aver finito di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare per altro reato della medesima indole. L'art. 69, comma 4, cod. pen.,, preclude, del resto, in sede di giudizio di bilanciamento, la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, a condizione, naturalmente, che quest'ultima sia stata applicata dal giudice. Nel caso in esame, la recidiva reiterata è stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente dal giudice che non la ha disapplicata, secondo quanto sarebbe rientrato nelle sue facoltà disc:rezionali, trattandosi di aggravante ad applicazione facoltativa, ma la ha ritenuta equivalente rispetto alle attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere es