CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 03370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1910/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; – intimato – avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 8693/18, depositato il 14 dicem- bre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadina della Nigeria, ha proposto ricorso per F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1910/2019 Numero sezionale 5183/2021 Numero di raccolta generale 3370/2022 cassazione, per quattro motivi, avverso il decreto del 14 dicembre 2018Data pubblicazione 03/02/2022, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di riconoscimento dello sta- tus di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lei proposta; che il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva. Considerato che, in quanto promosso in primo grado con ricorso deposi- tato il 14 marzo 2018, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina det- tata dall'art. 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett. g), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modi- ficazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo comma tredicesimo, che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difen- sore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»; che l'interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un con- trasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 1° giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del prov- vedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore», con la conseguenza che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l'indica- zione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che, nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1910/2019 Numero sezionale 5183/2021 Numero di raccolta generale 3370/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 in particolare, che «tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data del confe- rimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedi- mento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non con- sentita dal sistema»; che è stato altresì precisato che, ai fini dell'osservanza della norma in esame, «non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risul- tando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difen- sore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occor- rendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseve- rato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento»; che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura succes- siva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del con- ferimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedi- mento impugnato, rinvenendosi unicamente l'autenticazione della firma; che alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in esame, dal mo- mento che la procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ri- corso per cassazione, pur contenendo l'indicazione degli estremi del provve- dimento impugnato, reca, dopo l'indicazione della data di rilascio e la firma della ricorrente, unicamente l'autenticazione di quest'ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula «vera ed autentica», inidonea, nella sua generi- cità, a far ritenere che attraverso l'apposizione della propria sottoscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la pro- cura; 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 1910/2019 Numero sezionale 5183/2021 Numero di raccolta generale 3370/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14/12/2021 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o