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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37070/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha riformato solo con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermandola nel resto, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo del 19 gennaio 2022, che, qualificato il reato contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dello stesso, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in relazione alla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, con conseguente illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza; II) violazione di legge e vizio motivazionale ed evidente contraddittorietà della motivazione, in ordine ai profili del trattamento sanzionatorio sproporzionato ed eccessivamente severo.

3. Il primo motivo è inammissibile in quanto, nella sostanza, propone critiche all'accertamento in fatto della sentenza impugnata, mentre alla Corte di Cassazione non è consentita l'interpretazione diretta della capacità dimostrativa della prove, che spetta solo ai giudici di merito, ma solo la valutazione della tenuta logica della motivazione offerta in ordine a tale interpretazione che deve rispettare le regole di valutazione previste dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna anche quella del superamento di ogni "ragionevole dubbio", ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi: Sez.

U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez.

U., n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

In sintesi: la "regola b.a.r.d." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione si risolve in una illogicità manifesta e decisiva dei tessuto motivazionale; e può rinvenirsi nella omessa valutazione delle "tesi alternative" solo ove queste siano allegate e ragionevoli, ovvero trovino conforto nella logica e nelle emergenze processuali, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04 (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).

4. Nel caso in esame, la regola "b.a.r.d" risulta pienamente rispettata dalla Corte territoriale, non emergendo, infatti, lacune motivazionali o contraddizioni nel percorso argomentativo tracciato per confermare la responsabilità dei ricorrenti.

Anche perché non sono emerse tesi alternative giustificative delle condotte contestate, che non siano state adeguatamente vagliate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.

Il motivo di ricorso manifesta invece la finalità di indurre ad una diversa valutazione delle singole circostanze elencate alla pagina 5, ove si dà conto della fuga del ricorrente al momento in cui si stava per perquisire il motociclo ove si sarebbe trovato il contenitore di 4 involucri contenenti cocaina ed un fazzoletto con ulteriori 8 involucri della stessa sostanza, lamentando diffuse lacune investigative e manifestando non condivisioni, rispetto alle conclusioni a cui è giunta la sentenza impugnata, ove vengono riportati in dettaglio i movimenti di fuga sul motociclo sul quale il ricorrente si trovava insieme a [OSCURATO:PERSONA].

Non era stata ritenuta plausibile la motivazione addotta a giustificare la fuga, lo stato di straniero, posto che i documenti personali erano autentici ed erano già stati acquisiti dagli operatori.

Peraltro, alla luce del valore economico della sostanza, la sentenza ha rilevato la implausibilità della tesi secondo cui il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza della presenza dello stupefacente, né lo stesso aveva dato spiegazioni circa la provenienza del denaro rinvenuto, pari ad euro 290,86.

Il quantitativo complessivo era stato considerato incompatibile con l'uso personale.

5. Manifestamente infondata è, altresì, la censura mosse dal ricorrente con il secondo motivo, al trattamento sanzionatorio.

Il giudice distrettuale, che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva specifica, che unitamente alla fuga caratterizzava la personalità non positiva dell'imputato, in ragione della giovane età e dell'assenza di precedenti recenti, ha correttamente esercitato la discrezionalità nella graduazione della sanzione penale, la quale è stata modulata con adeguata motivazione esplicita relativa ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., come si evince alla pagina 6 della sentenza impugnata.

8. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha riformato solo con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermandola nel resto, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo del 19 gennaio 2022, che, qualificato il reato contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dello stesso, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in relazione alla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, con conseguente illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza; II) violazione di legge e vizio motivazionale ed evidente contraddittorietà della motivazione, in ordine ai profili del trattamento sanzionatorio sproporzionato ed eccessivamente severo. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto, nella sostanza, propone critiche all'accertamento in fatto della sentenza impugnata, mentre alla Corte di Cassazione non è consentita l'interpretazione diretta della capacità dimostrativa della prove, che spetta solo ai giudici di merito, ma solo la valutazione della tenuta logica della motivazione offerta in ordine a tale interpretazione che deve rispettare le regole di valutazione previste dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna anche quella del superamento di ogni "ragionevole dubbio", ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi: Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272430). In sintesi: la "regola b.a.r.d." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione si risolve in una illogicità manifesta e decisiva dei tessuto motivazionale; e può rinvenirsi nella omessa valutazione delle "tesi alternative" solo ove queste siano allegate e ragionevoli, ovvero trovino conforto nella logica e nelle emergenze processuali, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04 (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). 4. Nel caso in esame, la regola "b.a.r.d" risulta pienamente rispettata dalla Corte territoriale, non emergendo, infatti, lacune motivazionali o contraddizioni nel percorso argomentativo tracciato per confermare la responsabilità dei ricorrenti. Anche perché non sono emerse tesi alternative giustificative delle condotte contestate, che non siano state adeguatamente vagliate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Il motivo di ricorso manifesta invece la finalità di indurre ad una diversa valutazione delle singole circostanze elencate alla pagina 5, ove si dà conto della fuga del ricorrente al momento in cui si stava per perquisire il motociclo ove si sarebbe trovato il contenitore di 4 involucri contenenti cocaina ed un fazzoletto con ulteriori 8 involucri della stessa sostanza, lamentando diffuse lacune investigative e manifestando non condivisioni, rispetto alle conclusioni a cui è giunta la sentenza impugnata, ove vengono riportati in dettaglio i movimenti di fuga sul motociclo sul quale il ricorrente si trovava insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Non era stata ritenuta plausibile la motivazione addotta a giustificare la fuga, lo stato di straniero, posto che i documenti personali erano autentici ed erano già stati acquisiti dagli operatori. Peraltro, alla luce del valore economico della sostanza, la sentenza ha rilevato la implausibilità della tesi secondo cui il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza della presenza dello stupefacente, né lo stesso aveva dato spiegazioni circa la provenienza del denaro rinvenuto, pari ad euro 290,86. Il quantitativo complessivo era stato considerato incompatibile con l'uso personale. 5. Manifestamente infondata è, altresì, la censura mosse dal ricorrente con il secondo motivo, al trattamento sanzionatorio. Il giudice distrettuale, che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva specifica, che unitamente alla fuga caratterizzava la personalità non positiva dell'imputato, in ragione della giovane età e dell'assenza di precedenti recenti, ha correttamente esercitato la discrezionalità nella graduazione della sanzione penale, la quale è stata modulata con adeguata motivazione esplicita relativa ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., come si evince alla pagina 6 della sentenza impugnata. 8. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
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