CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 34897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIOFFRE' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto degli altri ricorsi. uditi i difensori degli imputati (avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 maggio 2021 il Tribunale di Imperia, in rito abbreviato, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di incendio doloso dell'autocarro Scania di [OSCURATO:PERSONA] parcheggiato sulla pubblica via in [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2020. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Genova, ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, la sera del 29 marzo 2020, quindi nella vigenza degli stringentissimi divieti alla libera circolazione introdotti nella prima fase dell'emergenza sanitaria, un autocarro Scania, di proprietà di una persona di origni calabresi, parcheggiato sulla pubblica via, prende fuoco ed in pochi minuti viene completamente distrutto dal fuoco. Dal cortile della propria abitazione un testimone oculare dei fatti riferisce che il fuoco è stato appiccato da una persona che è scesa da una [OSCURATO:PERSONA] bianca, su cui era condotto come passeggero anche una seconda persona. Il testimone informa i Carabinieri che, in base alla descrizione dell'autovettura ed alla individuazione del proprietario del mezzo incendiato, ritengono di poter attribuire il fatto a [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato di origini calabresi, agli arresti domiciliari per altra causa, proprietario di una [OSCURATO:PERSONA] bianca, e che con la famiglia della vittima aveva avuto delle divergenze che avevano portato anni prima ad un altro evento incendiario simile. L'immediata perquisizione della abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA] consentiva di rinvenire la [OSCURATO:PERSONA] con il motore ancora caldo e l'odore di benzina all'interno. Al momento dell'inizio della perquisizione [OSCURATO:PERSONA] riferiva ai Carabinieri di non essere coinvolto nell'incendio, di cui non si sapeva come aveva già notizia. I giudici di merito hanno ritenuto, tramite l'acquisizione delle telecamere di sicurezza della zona, ricostruito compiutamente il fatto, ivi compreso il momento in cui il figlio di [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, riempiva una tanica di benzina al distributore. Il genero di [OSCURATO:PERSONA], Gioffrè, con altra autovettura accompagnava il suocero all'appuntamento con il figlio, e poi svolgeva funzioni di palo. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att, cod. proc. pen. 2.1 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alle dichiarazioni dell'unico testimone oculare dei fatti, tale [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla giustificazione della presenza dell'imputato presso il distributore automatico di tabacchi ove sarebbe avvenuto il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] dall'Audi del genero alla Panda del figlio. Con il terzo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art.114 cod. pen. 2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla identificazione dell'imputato quale autore del reato, atteso che i fotogrammi del sistema di videosorveglianza non consentono di riconoscere con certezza l'imputato e che la Corte d'appello si sarebbe accontentata di un giudizio di somiglianza. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento all'applicazione della aggravante della minorata difesa, applicata in relazione all'essere stato commesso il reato durante il periodo di divieto di uscita dalla propria abitazione imposto durante l'emergenza sanitaria, che il ricorrente giudica non corretto, atteso che l'intensificazione dei controlli di polizia avrebbe neutralizzato tale situazione di minorata difesa. 2.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento alla identificazione dell'imputato quale autore del reato, atteso che i fotogrammi del sistema di videosorveglianza non consentono di riconoscere con certezza l'imputato e che la Corte d'appello si sarebbe accontentata di un giudizio di somiglianza. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine all'apporto causale fornito all'azione dall'imputato, che non ha posto in essere l'azione tipica, ma in primo grado era stato ritenuto essere palo/staffetta, in secondo grado è stato ritenuto essere mero accompagnatore del suocero, ma, ciò nonostante, è stato condannato comunque; inoltre, la corte d'appello non avrebbe preso posizione sul rilievo che il teste oculare vede una sola auto. Con il terzo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, con riferimento all'applicazione della aggravante della minorata difesa, applicata in relazione all'essere stato commesso il reato durante il periodo di divieto di uscita dalla propria abitazione imposto durante l'emergenza sanitaria, che il ricorrente giudica non corretto, atteso che l'intensificazione dei controlli di polizia avrebbe neutralizzato tale situazione di minorata difesa. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto degli altri ricorsi. I difensori degli imputati (avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I motivi attinenti l'identificazione dei ricorrenti quali autori del fatto storico oggetto di giudizio (primo e secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del ricorso Gioffrè), sostanzialmente sovrapponibili, e che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Non è illogico che dalla valutazione complessiva del compendio probatorio portato alla sua attenzione la Corte d'appello sia giunta ad associare ai tre imputati le tre persone che sono state riprese dai fotogrammi delle telecamere di sicurezza. L'immediata perquisizione della abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, consentito di rinvenire la [OSCURATO:PERSONA] con il motore ancora caldo e l'odore di benzina all'interno, circoscrivendo, pertanto, ad un ambito soggettivo molto ristretto l'individuazione dei possibili autori del reato. La circostanza che i fotogrammi delle telecamere di sicurezza non consentissero, a giudizio dei ricorrenti, di vedere bene il viso dei soggetti coinvolti nel fatto, e permettessero di individuarne soltanto le fattezze generali, permettendo di arrivare a quel mero giudizio di somiglianza tra gli odierni ricorrenti e le tre persone che risultano essersi incrociate davanti al distributore automatico di tabacchi che la Corte ha ritenuto sufficiente per fondare la responsabilità degli imputati, non ha un rilievo decisivo nel percorso logico che porta all'individuazione delle responsabilità. Posto, infatti, che soltanto componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/Gioffrè potevano avere la disponibilità delle autovetture che sono state utilizzate per commettere il reato, nel percorso logico di formazione del giudizio di responsabilità l'esame dei fotogrammi ha la sola funzione di individuare all'interno dei componenti del nucleo familiare chi tra essi aveva partecipato all'azione. In questa situazione di fatto non è illogico che un giudizio di somigliarza dei fotogrammi, abbinato alla individuazione certa delle autovetture, sia stato ritenuto sufficiente a giungere ad una valutazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Non è illogico neanche che il giudice di secondo grado abbia ritenuto non decisive le asserite incongruenze tra le sintetiche dichiarazioni del teste Gassarino 4 (2 raccolte sul posto la sera stessa dei fatti e quelle più a -ticolate riferite dal testimone successivamente, perché, oltre che essere agevolmente spiegabili con la diversa modalità di redazione dei verbali, esse attengono ad aspetti irrilevanti nel contesto di un reato concorsuale (se sia stato il guidatore o il passeggero a lanciare la tanica) o superati da altre emergenze probatorie (la direzione presa dalla Panda dopo il fatto, il cui percorso, prima e dopo il fatto, che è stata ricavata in modo più certo dalle telecamere di sicurezza e dai varchi di lettura targhe). 2. Il secondo motivo del ricorso Gioffrè, relativo comunque alla responsabilità del ricorrente ma sotto il diverso profilo del contributo causale apportato alla realizzazione dell'evento-incendio, è parimenti inammissibile. Il contributo causale di Gioffrè è stato ricavato da due comportamenti, l'aver accompagnato il suocero sulla propria Audi nella prima parte dell'azione e l'aver di volta in volta nel corso della serata preceduto, o seguito, la [OSCURATO:PERSONA] dei congiunti, facendole quindi da staffetta. La circostanza che l'Audi di Gioffrè abbia preceduto, o seguito, di volta in volta, la [OSCURATO:PERSONA] è un dato oggettivo, perché risulta dalle varie telecamere di sicurezza o di lettura targhe che coprivano il percorso che hanno effettuato le autovetture. Questo comportamento tenuto dal guidatore dell'Audi (che i giudici del merito hanno ritenuto essere Gioffrè) non è interpretabile in altro modo se non nel senso che l'autovettura facesse da staffetta alla [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] padre e [OSCURATO:PERSONA] figlio. Nè è pensabile ritenere che sia state una coincidenza la breve sosta della Panda in piazza Taramasco al momento del fatto affiancata per caso da una simile sosta della Audi, che ha consentito alle due autovetture di ricongiungersi nel percorso del ritorno a case. Una volta ritenuto che l'Audi ha fatto effettivamente da staffetta alla Panda, il contributo causale di Gioffrè diventa una conclusione del tutto logica del compendio probatorio portato all'attenzione del giudice di secondo grado. In ordine poi alla circostanza, evidenziata in ricorso, che il testimone Gassarino abbia visto in piazza Taramasco una sola autovettura, si tratta di questione oggetto di specifica valutazione del giudice di primo grado (si tratta di una doppia conforme, e quindi le due sentenze si integrano), che sul punto scrive: "è pur vero che il teste Gassarino non ha notato la presenza di un secondo veicolo transitare sul luogo dell'incendio, ma è altrettanto vero che egli era intento a telefonare in macchina quando la sua attenzione viene attirata dall'evento incendiario, in concomitanza del quale l'Audi può essere sfilata per andare a precedere la [OSCURATO:PERSONA] sulla via di fuga".La motivazione del giudice supera lo scrutinio di logicità della motivazione ed è ancorata, in effetti, ai dati processuali, da cui emerge che l'attenzione del testimone è stata, in realtà, richiamata soltanto dallo svilupparsi dell'incendio; se, quindi, l'Audi ha preceduto la Panda (si ricorda che l'[OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] alle ore 22.21, mentre la Panda passa alle 22.22), oppure, se l'Audi è passata quando la Panda era ferma ma non era stato ancora appiccato il fuoco, l'attenzione del testimone a ciò che accadeva sulla strada non era stata ancora attirata. La mancata constatazione del passaggio di una seconda autovettura diventa, quindi, un fatto che, in modo non illogico, è stato ritenuto neutro nella valutazione complessiva del giudice del merito. 3. Il motivo del solo ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha respinto questo motivo di appello con la seguente motivazione: "a nessuno può essere riconosciuto un ruolo minoritario, Giovanni agì quale esecutore materiale, perché si procurò il combustibile e guidò la Panda sul luogo del delitto, dopo aver prelevato il padre. Ambedue scesero dall'auto prima dell'incendio, [OSCURATO:PERSONA] lanciò la tanica infuocata sotto la motrice. I due fuggirono insieme. Gioffrè (...) accompagnò il suocero all'appuntamento con il figlio, affinchè potesse affiancarlo nell'azione illecita che probabilmente il padre, dotato di maggior prestigio criminale, aveva deciso, coinvolgendo i complici". La motivazione è coerente con i dati processuali e con la lettura della stessa norma penale invocata, in quanto l'attenuante dell'art. 114 cod. pen. non è destinata ad essere applicata ai soggetti diversi dall'autore materiale, ma soltanto a chi ha dato un contributo causale minimo. Inoltre, deve essere considerato che non basta che il contributo causale minimo avvenga nella fase dell'esecuzione del reato, perché il contributo causale minimo deve esservi anche nella ideazione dello stesso. Nel caso in esame, in cui le persone appartengono alla stessa famiglia e vivevano insieme, non è illogico che i giudici del merito abbiano ritenuto che il delitto fosse stato quantomeno ideato collegialmente. E' vero che, in realtà, la sentenza di secondo grado va anche oltre ed afferma che il reato è stato ideato dal padre perché soggetto cor maggior prestigio criminale. Si tratta, però, di una affermazione non necessaria, perché era sufficiente rilevare che le evidenze probatorie deponevano per un piano previamente concertato (si veda l'accordo per trovarsi in un punto dove il padre scende dall'auto del genero ed entra in quella del figlio; si veda il percorso speculare delle due autovetture), un piano concertato presuppone una ideazione comune ed esclude la possibilità di riconoscere l'attenuante ai soggetti diversi da colui che è stato individuato essere l'autore materiale del reato. 4. Il motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dedicato alla aggravante della minorata difesa è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha ritenuto l'esistenza di tale aggravante, motivando nel seguente modo: "in quel periodo costoro erano certi di quanto limitato fosse il rischio di essere visti da qualcuno qualora si fossero allontanati dall'abitazione. Tale osservazione dimostra quanto pertinente sia la contestazione della circostanza aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen. da individuarsi in relazione a quel periodo eccezionale di coprifuoco generalizzato. Diversamente da quanto ritenuto dalle difese, secondo le quali più facilmente gli imputati avrebbero potuto essere sopresi da chi era preposto ai controlli sulle violazioni del divieto di circolazione, va sottolineato che i piccoli borghi di Diano castello e [OSCURATO:PERSONA] erano deserti dopo le ore 22, dunque non rivestivano particolare interesse per le forze dell'ordine. Era assai probabile che i [OSCURATO:PERSONA] e Gioffrè potessero muoversi indisturbati e di tale situazione approfittarono". Nei ricorsi si sostiene che, ai fini della minorata difesa, la mancanza di controllo sociale fosse neutralizzata dall'intensificarsi dei controlli di polizia che ha caratterizzato quel periodo storico dell'emergenza sanitaria. Si tratta di una censura che non è in grado di disarticolare la corretta valutazione che ha effettuato la Corte d'appello. Il reato oggetto del giudizio, è costituito, infatti, da un comportamento da realizzare in una piazza di un centro urbano dove l'autocarro era parcheggiato; l'autore del reato avrebbe dovuto presentarsi necessariamente a volto scoperto, perché altrimenti sarebbe stato notato ancora di più, e, per trasportare la tanica e scappare rapidamente, avrebbe dovuto arrivare con un veicolo iscritto nei pubblici registri, che, quindi, doveva necessariamente avere una targa. Sia il volto dell'autore materiale che la targa del veicolo su cui lo stesso era arrivato sul luogo del delitto erano tracce che, in presenza di testimoni, avrebbero potuto condurre ad identificare agevolmente gli autori del reato. Per realizzare il reato era, quindi, necessario che non vi fossero testimoni, e questa situazione in una piazza di un centro urbano si poteva avere solo in momenti particolari della giornata, che nel caso in esame erano dati dalla vigenza del divieto di circolazione e dall'orario serale, I controlli di polizia più agevoli di quel periodo non neutralizzano tali circostanze, perché il passaggio di una pattuglia delle forze di polizia in piazza Taramasco al momento preciso del fatto era meramente eventuale, ed anzi estremamente improbabile sul piano statistico, ed era anche eludibile grazie al lavoro di chi in quel mentre faceva da staffetta ed avvertiva su una eventuale presenza di forze di polizia, mentre il controllo generalizzato sul territorio che deriva dal passaggio delle persone in una piazza di un centro urbano, quale quella dove è avvenuto il fatto, avrebbe consentito senz'altro una privata difesa maggiore. Nella giurisprudenza di legittimità è stato ritenuto che "la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare! il predetto effetto" (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 252095); nel caso in esame, oltre al tempo di notte, vi è persino una circostanza ulteriore, quale la vigenza del divieto generalizzato di circolazione, talchè, in modo del tutto logico e coerente con la ricostruzione dei fatti, la Corte d'appello ha ritenuto l'esistenza della aggravante e la sentenza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositi