CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15379/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELISABETTASANTANGELI, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrenti-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 7822/2023depositata il 05/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4661/2024Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 15379/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 1524/2017, emesso dal Tribunale diVelletri ad istanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti in sedemonitoria, giusto il principio per cui in sede tributaria tutte le parti sonosolidamente obbligate, avevano concordato con la Agenzia delle Entrateun piano di rientro mediante pagamento a rate dell’imposta di registro,ipotecaria e catastale, nonché degli interessi e delle irrogate sanzioni, aseguito della omessa registrazione della sentenza di usucapionen.400/2013, emessa dal Tribunale di Frascati - sezione distaccata diVelletri, che aveva visto vittoriosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i quali, tuttavia, avevano trascurato ogni adempimento fiscale.2. Assumendo di essere ignari della situazione e che, comunque,l’immobile esistente sul terreno oggetto di usucapione era privo divalore, poiché edificato in assenza di concessione edilizia, i signoriCasciotti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, alla qualeresistevano le signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza n. 2772/2018 il Tribunale di Velletri rigettaval’opposizione a decreto ingiuntivo, accertando il diritto delle partiopposte ad essere rimborsate integralmente dagli opponenti dellesomme già corrisposte e di quelle da corrispondersi all’Agenzia delleEntrate, pari ad euro 84.390,87, e per l’effetto li condannava alpagamento di tale somma, suddividendola tra l’importo già pagato equello da corrispondersi alle scadenze del piano di rientro dell’Agenziadelle Entrate, nonché al rimborso delle spese processuali.4. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] eCasciotti Giampiero.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SantangeliRaffaella e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4661/2024Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 15379/2026Data pubblicazione 20/05/20265. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Romarigettava il gravame.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], SantangeliEmanuela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].7. Il Consigliere delegato formulava proposta di decisione accelerata;il difensore dei ricorrenti richiedeva la decisione nelle forme ordinarie,per cui il ricorso veniva avviato alla trattazione in adunanza camerale.Inoltre, in data 27 novembre 2025 i difensori dei ricorrentidepositavano nel fascicolo telematico istanza di trattazione in pubblicaudienza, ai fini della discussione orale del ricorso.8. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.I ricorrenti e le controricorrenti hanno depositato rispettive memorieillustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Rileva il Collegio in via preliminare che, dopo aver riepilogato ifatti di causa, a p. 2 del ricorso i ricorrenti si limitano a dichiarare: “Sipropone pertanto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3avverso la sentenza della Corte di appello sopra indicata”, senza farviseguire l’individuazione di uno o più specifici motivi di impugnazione conla relativa illustrazione.1.1. Come questa Suprema Corte ha ripetutamente avuto modo diaffermare, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono unafunzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Neconsegue che il motivo, o i motivi, devono necessariamente possedere icaratteri della tassatività e della specificità ed esigono una precisaNumero registro generale 4661/2024Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 15379/2026Data pubblicazione 20/05/2026enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorielogiche di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass., 32415/2021; Cass.,Sez. Un., 23745/2020; Cass., 17470/2018).Si è inoltre precisato che “nel ricorso per cassazione, il vizio diviolazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'esserededotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle normeche si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazionedelle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che siassumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentitoalla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione” (v. tra le tante Cass., n.20870/2024; Cass., n. 16038/2013).1.2. Va al riguardo ribadito che i suindicati principi di diritto, lungidall’esprimere un mero formalismo, rispondono alla pregnante esigenzadi questa Suprema Corte di essere posta nelle condizioni diprecisamente rinvenire, sulla base di un ricorso rispettoso dei dettami dicui all’art. 366 cod. proc. civ., le specifiche censure alla impugnatasentenza, onde poter svolgere correttamente - in relazione ad ungiudizio a critica vincolata qual è il giudizio di cassazione - il sindacato dilegittimità che istituzionalmente le compete.2. Nella specie, il ricorso non contiene specifici ed individuati motiviper i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata e soltantorinvia all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in maniera assertiva e generica, percui deve essere dichiarato inammissibile.3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.Numero registro generale 4661/2024Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 15379/2026Data pubblicazione 20/05/2026I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento, in favore delle controricorrenti: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cuieuro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;b) della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna iricorrenti al solidale pagamento della somma di euro 2.000,00 in favoredella Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 23 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]