CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08408/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enezia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Polibio n. 3. Ricorrenti contro Ministero dell’Economia e delle Finanze. Intimato avverso la sentenza n. 691/2019 della Corte di appello di Genova , depositata il 30. 5. 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 febbraio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, vistoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,con atto notificato il 4. 6. 2019, per la cassazione della sentenza R.G. N. 25630/2019.n. 691/2019 della Corte di appello di Genova, depositata il 30. 5. 2019, che, in accoglimento dell’appello proposto dalMinistero delle Finanze, aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto del 29. 9. 2015, che aveva applicato nei loro confronti la sanzione di euro 474.259,00 per la violazione dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007; rilevato che il ricorso risulta notificato nei confronti dell’Amministrazione all’[OSCURATO:PERSONA] di Genova, anziché all’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, come previsto dall’art. 11 r.d. 30. 10. 1933, n. 1611; che il rilevato errore dà luogo a nullità della notifica, nella specie non sanata attesa la mancata costituzione in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA]; che,trattandosi di nullità della notifica, ne va disposta la rinnovazione in applicazione della disposizione di cui all’art. 291 c.p.c.( Cass. n. 6300 del 2023; Cass. n. 19826 del 2018; Cass. Sez. Un. n. 608del 2015 ); P.T.M. ordina alle parti ricorrenti di provvedere alla notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Dispone il rinvio della causa a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA]