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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29502/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di NAPOLI - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 1/12/2021, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da D'[OSCURATO:PERSONA] tra due sentenze.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di NAPOLI - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 1/12/2021, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da D'[OSCURATO:PERSONA] tra due sentenze. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/
Sentenza Cassazione n. 29502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris