CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 48506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BAR]: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 11 luglio 2016 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata aggravata e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è tardivo, atteso che la sentenza è stata depositata il 15 settembre 2021, l'avviso di deposito della sentenza è stato notificato al predetto il 22 novembre 2021 ed il termine di giorni quarantacinque per la proposizione del ricorso scadeva il 7 gennaio 2022, mentre il ricorso è stato proposto in data 10 gennaio 2022; - che il ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Gargallo è inammissibile, in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio inammissibile in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis