CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24328/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del 05/03/2018, con la quale il Tribunale di Matera ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 D.Igs. n.74 del 2000, per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare della ditta individuale omonima, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omesso di presentare per le annualità 2013 e 2014, pur essendovi obbligato la dichiarazione annuale dei redditi e la dichiarazione annuale Iva, con superamento delle soglie di punibilità. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in particolare lamentando l' erronea indicazione dei criteri di calcolo dell'imposta Iva evasa. Rappresenta che nel caso di commercio di auto usate (a differenza di quelle nuove) provenienti dalla Germania non è dovuta l'Iva al paese destinatario, posto che l'Iva è stata pagata nel paese da cui provengono le auto in base all'aliquota ivi stabilita. Rappresenta altresì che il capo di imputazione fa riferimento, erroneamente, solo all'ammontare di Irpef evasa, senza specificare l'ammontare dell'Iva che si contesta essere evasa. Inoltre, il maresciallo della Guardia di fina- nza, escusso nuovamente a seguito di una riapertura del dibattimento dalla Corte di appello, ha dichiarato che l'Iva non era stata quantificata, necessitando ulteriori approfondimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di merito ha negato il beneficio valorizzando l'elemento negativo del comportamento inerte dell'imputato nel corso del procedimento, senza tuttavia aver considerato, da un lato, che tale comportamento è esercizio del diritto di difesa e espressione della facoltà di non rispondere, principio fondamentale del procedimento penale, ribadito anche dalla recente giurisprudenza costituzionale, e, dall'altro, che ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche deve tenersi conto della condotta del reo susseguente al reato, come chiarito dalla Corte costituzionale (Corte Cost. n. 183 del 10 giugno 2011) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 62 bis, comma 2, cod. pen., nella parte in (;)f cui vieta di riconoscere le attenuanti generiche al recidivo reiterato in base al comportamento tenuto dopo la commissione del reato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va rigettato, seppure correggendo, in parte, la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. 1.1. La doglianza concernente il pagamento dell'IVA nel paese a quo è generica, poiché il relativo asserto non è supportato da alcuna giustificazione circa l'ammontare dell'IVA asseritamente pagata, le date dei pagamenti, l'inerenza degli stessi agli anni di riferimento ed ogni altro dato utile a valutare l'effettività delle circostanze dedotte. Si specifica, al riguardo, che, ai fini dell'esclusione del reato di evasione dell'IVA all'importazione, l'assenza dell'imposizione all'importazione in Italia può sussistere solo ove risulti provato che in altro paese, membro dell'Unione europea, sia stato assolto il debito IVA (Sez.4, n. 25765 del 09/06/2021, Rv. 281494; Sez.3, n. n. 11976 del 09/01/2014, Rv. 258731). Nel caso in disamina non risulta che il ricorrente abbia prodotto nei gradì di merito documentazione contabile o finanziaria a dimostrazione delle proprie asserzioni. Al contrario, il giudice territoriale ha dato atto dell'assenza di ogni documentazione contabile. 1.2. In ordine alla seconda parte della prima doglianza, si precisa che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice dì merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/01/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 03/09/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 050/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). Con riferimento alla questione della determinazione e al calcolo dell'Iva evasa, si osserva che la Corte territoriale ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale ed escusso nuovamente il teste maresciallo della Guardia di finanza in ordine alla suddetta questione relativa alla determinazione dell'imposta evasa, richiamando quanto da egli riferito. Il maresciallo Longobuccco ha dichiarato che gli accertamenti avevano avuto ad oggetto l'omesso pagamento dell'Iva per e che, sulla base della documentazione acquisita, è stato accertato il superamento la soglia di punibilità di euro 50.000. Il teste ha precisato che il calcolo delle dell'Iva evasa è stato effettuato in sede di verifica fiscale, mentre non è stato effettuato alcun calcolo dell'Irpef, il cui accertamento ha richiesto ulteriori approfondimenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate. Si è pertanto precisato che gli importi indicati nel capo di imputazione si riferiscono ad accertamenti effettuati sulla sola Iva e non anche all'Irpef. Il giudice ha richiamato inoltre la pagina 8 del verbale di trascrizione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove il teste Longobucco ha specificatamente indicato l'ammontare dell'imponibile e dell'Iva evasa per l'anno 2014, specificando che il calcolo dell'imposta è stato eseguito sulla base della documentazione rinvenuta e acquisita presso le agenzie automobilistiche. 1.3. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente e ha richiamato il certificato penale in atti, i 6o(— evidenziando peraltro che, contrariamente a quanto affermato dal difensore, on sono affatto risalenti nel tempo. Risulta, d'altronde, dalla sentenza di primo grado che i precedenti penali dell'imputato si riferiscono a reati specifici. Al riguardo, si osserva che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva ( Sez.3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444). Infine, in ordine alla condotta del reo susseguente al reato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, si osserva che la Corte territoriale ha vagliato espressamente tale profilo dando atto che il ricorrente, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, non ha effettuato o fornito prova di alcun versamento, anche parziale, delle imposte dovute né ha esperto tentativi di definizione concordata dell'obbligazione tributaria con l'Amministrazione finanziaria. 1.4. Tuttavia, come correttamene lamentato dal ricorrente, si osserva che alcuna rilevanza può assumere, né ai fini dell'affermazione della responsabilità né ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il contegno assunto dall'imputato nel corso del procedimento penale, rimasto assente sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo grado. Si evidenzia infatti che l'assenza e il silenzio dell'imputato, che ha scelto di non rendere dichiarazioni sui fatti contestati, lungi dal fornire elemento di prova a suo carico o anche solo argomenti di prova ai fini della valutazione delle circostanze acquisite nell'istruttoria dibattimentale o anche quale elemento valutabile ai fini della commisurazione della pena, costituisce estrinsecazione della strategia difensiva ed esercizio del diritto alla difesa, sub specie del diritto al silenzio. Non è quindi consentito al giudice, trarre dal silenzio elementi o indizi di prova a carico dell'imputato (Sez. 6, n. 8958 del 27/01/2015, Rv. 262499). Erroneamente quindi il giudice di merito ha richiamato l'assenza e la scelta di non rendere dichiarazioni dell'imputato sia ai fini dell'affermazione della responsabilità che ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ritiene, tuttavia, il Collegio che si tratti di errore di diritto non incidente sull'esattezza del decisum, privo di rilevanza e quindi emendabile ai sensi dell'art.. 619 cod. proc. pen., in quanto l'argomento non esplica alcuna valenza decisiva e dirimente nell'apparato motivazionale della pronuncia. L'impianto argomentativo a sostegno dei decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dai giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e