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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:881
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0144_RES

[OSCURATO:PERSONA]144/23

KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. contro

[OSCURATO:PERSONA],

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vrhovno sodišče [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 ottobre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Istanza presentata dalla parte che chiede l’autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale in forza della quale il ricorso per revisione (revizija ) è autorizzato quando solleva una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo – Obbligo per l’organo giurisdizionale supremo nazionale di esaminare, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ), se occorra procedere ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija )» Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Portata – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Rigetto di un’istanza di autorizzazione senza previa valutazione dell’obbligo, per tale giudice, di presentare alla Corte la questione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di tale istanza – Inammissibilità (Art. 267, comma 3, TFUE) (v. punti 31-39, 45, 46, 54-56, 58-60, dispositivo 1) Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Rigetto di un’istanza di autorizzazione contenente una richiesta di presentare alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto dell’Unione – Obbligo di motivazione della decisione di non adire la Corte (Art. 267, comma 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 62-65, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che un procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo nazionale non dispensa quest’ultima dal suo obbligo di esaminare, nell’ambito di tale procedimento, se occorra presentare alla Corte, in via pregiudiziale, una questione di diritto dedotta a sostegno dell’istanza di autorizzazione di tale ricorso.

La società KUBERA ha acquistato, in Turchia, lattine di [OSCURATO:PERSONA] prodotte in Austria e le ha trasportate per nave fino al porto di Capodistria (Slovenia) ai fini della loro importazione.

Con due decisioni del 5 ottobre 2021, l’amministrazione tributaria slovena ha deciso di procedere al blocco di tali lattine, in applicazione del regolamento n. 608/2013 ( 1 ), in attesa dell’esito del procedimento giudiziario avviato dalla società [OSCURATO:PERSONA] al fine di tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale relativi a dette lattine.

Dopo aver esaurito i mezzi di ricorso amministrativi, la KUBERA ha proposto ricorsi avverso dette decisioni dinanzi all’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), che li ha respinti con due sentenze.

La KUBERA ha quindi presentato al giudice del rinvio due istanze di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizij

a) contro tali sentenze, sostenendo che il procedimento principale solleva una questione di interpretazione del regolamento n. 608/2013 ( 2 ) che costituisce, a suo avviso, una questione giuridica importante che giustifica l’autorizzazione dei ricorsi per revisione ( revizij a).

Essa ha altresì chiesto al giudice del rinvio, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non condividesse l’interpretazione di tale regolamento da essa proposta, di sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale.

Secondo la normativa nazionale il ricorso per revisione ( revizija ) è autorizzato quando solleva dinanzi alla Corte suprema una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo.

Tale normativa enuncia le fattispecie particolari corrispondenti a una tale ipotesi.

Pur considerando che, nel caso di specie, le istanze della KUBERA di autorizzare i suoi ricorsi per revisione ( revizij

a) non soddisfano tali condizioni, il giudice del rinvio si chiede tuttavia se l’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 3 ) lo obblighi, al fine di statuire su tali istanze di autorizzazione, ad esaminare l’istanza della KUBERA di sottoporre alla Corte in via pregiudiziale la questione di diritto dell’Unione sollevata da tale società.

Esso si chiede anche se, nell’ipotesi in cui ritenesse che non occorra sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, esso sia tenuto, in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a motivare la propria decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione del ricorso per revisione ( revizija ).

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 267, terzo comma, TFUE osta a che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) il cui esito dipende dall’importanza della questione di diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale istanza.

La Corte ricorda, innanzi tutto, che sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, essi sono tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione.

Pertanto, sebbene il diritto dell’Unione non osti, in linea di principio, a che gli Stati membri istituiscano procedimenti di autorizzazione dei ricorsi o di altri sistemi di selezione o di «filtraggio» dei ricorsi agli organi giurisdizionali supremi nazionali, l’attuazione di tali procedimenti o sistemi deve rispettare le prescrizioni derivanti da tale diritto, in particolare dall’articolo 267 TFUE.

A tal riguardo, l’obbligo per le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale rientra nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte e ha in particolare lo scopo di evitare che si consolidi, in un qualsiasi Stato membro, una giurisprudenza nazionale incompatibile con le norme del diritto dell’Unione.

Una siffatta giurisdizione nazionale può essere esonerata da tale obbligo solo in tre situazioni, vale a dire nel caso in cui essa ha constatato che la questione sollevata non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi ( 4 ).

Quando si trova in presenza di una di tali situazioni ( 5 ), tale giudice non è dunque tenuto ad adire la Corte, anche se la questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione fosse sollevata da una parte nel procedimento dinanzi ad esso.

La Corte rileva, inoltre, che l’esistenza di un siffatto procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) non può trasformare il giudice di grado inferiore la cui decisione è impugnabile nell’ambito di un siffatto ricorso in una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno e sulla quale graverebbe, di conseguenza, l’obbligo di adire la Corte di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE.

Per contro, tale obbligo grava su un organo giurisdizionale supremo nazionale quale il giudice del rinvio.

Quest’ultimo afferma tuttavia che, secondo la sua interpretazione della normativa nazionale applicabile, esso non è tenuto a valutare, nella fase dell’esame dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ), se occorra o meno, nell’ambito del procedimento di revisione ( revizija ), sottoporre in via pregiudiziale alla Corte la questione di diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale istanza.

Nel caso in cui un ricorso per revisione ( revizija ) non sia autorizzato, la decisione di rigetto pone definitivamente fine al procedimento.

In tal caso, l’interpretazione del diritto dell’Unione adottata dal giudice di grado inferiore potrebbe imporsi nell’ordinamento giuridico nazionale di cui trattasi, quand’anche la questione sollevata a sostegno dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija ) avrebbe giustificato un rinvio pregiudiziale alla Corte.

La Corte rileva che una tale legislazione o prassi nazionale può portare a una situazione in cui una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, sebbene sia sollevata dinanzi alla Corte Suprema, non viene sottoposta alla Corte, in violazione dell’obbligo imposto a tale giurisdizione nazionale dall’articolo 267, terzo comma, TFUE.

Orbene, una situazione del genere può compromettere l’efficacia del sistema di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte nonché la realizzazione dell’obiettivo di evitare che si consolidi, in un qualsiasi Stato membro, una giurisprudenza nazionale non conforme al diritto dell’Unione ( 6 ).

La Corte invita tuttavia il giudice del rinvio a verificare la possibilità di interpretare la normativa nazionale applicabile in conformità ai requisiti dell’articolo 267 TFUE ( 7 ).

Infatti, tale normativa non sembra vietare a detto giudice di valutare, nell’ambito del procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ), se la questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale istanza richieda il rinvio pregiudiziale alla Corte o rientri, al contrario, in una delle eccezioni all’obbligo di rinvio.

In particolare, le fattispecie enunciate da detta normativa e che riguardano esclusivamente situazioni caratterizzate, in sostanza, da divergenze nella giurisprudenza nazionale o dall’assenza di giurisprudenza dell’organo giurisdizionale supremo nazionale non sembrano avere carattere esaustivo.

In tali circostanze, risulta che detta disposizione può essere interpretata nel senso che il criterio dell’importanza della questione di diritto sollevata ai fini della certezza del diritto, dell’applicazione uniforme del diritto o dello sviluppo di quest’ultimo include l’ipotesi in cui la parte della controversia che chiede l’autorizzazione a proporre un ricorso per revisione ( revizija ) sollevi una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione che non rientra in alcuna delle eccezioni all’obbligo di rinvio e che richiede, di conseguenza, un rinvio pregiudiziale alla Corte.

La Corte sottolinea, inoltre, che spetta a un organo giurisdizionale supremo nazionale, investito di una siffatta istanza di autorizzazione e tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale, decidere se occorra procedere a tale rinvio nella fase dell’esame di tale istanza o in una fase successiva.

Qualora decida di proporre alla Corte la sua domanda di pronuncia pregiudiziale in fase di esame di detta istanza, esso è tenuto a sospendere il trattamento di quest’ultima in attesa della pronuncia pregiudiziale e ad attuare, successivamente, tale decisione nella sua valutazione della questione se occorra autorizzare il ricorso per revisione ( revizija ).

In secondo luogo, la Corte ricorda che dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, discende che, allorché una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre eccezioni all’obbligo di rinvio, di essere esonerato da tale obbligo, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

La Corte ne deduce che, dal momento che, fatta salva l’applicazione di un motivo di irricevibilità di natura puramente procedurale, un siffatto giudice nazionale non può respingere un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija) che solleva una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione senza prima valutare se esso sia tenuto a sottoporre alla Corte tale questione in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in una delle tre eccezioni all’obbligo di rinvio, tale giudice nazionale deve, qualora respinga una siffatta istanza di autorizzazione a titolo di una di tali eccezioni, esporre i motivi per i quali non ha proceduto a tale rinvio. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ( GU 2013, L 181, pag. 15 ), –

V. articolo 17 di tale regolamento. ( 2 ) Nel caso di specie, la questione se tale regolamento si applichi ad una situazione in cui le merci importate sono prodotte dal titolare dei diritti di proprietà industriale ad esse relativi. ( 3 ) Conformemente a tale disposizione, quando una questione di interpretazione o di validità è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. ( 4 ) Sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 , punto 21 ), nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 561/19 , EU:C:2021:799 , punto 33 ). ( 5 ) Queste tre situazioni in cui i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all’obbligo di rinvio pregiudiziale sono designate in prosieguo con i termini «eccezioni all'obbligo di rinvio». ( 6 ) Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 15 marzo 2017, Aquino ( C-3/16 , EU:C:2017:209 , punto 56 ), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C-561/19 , EU:C:2021:799 , punto 61 ), secondo la quale una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giurisdizione nazionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

A differenza di tali norme, un criterio di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija) come quello previsto nella normativa nazionale applicabile richiede che l’organo giurisdizionale supremo esamini l’importanza della questione di diritto sollevata a sostegno dell’istanza di autorizzazione di un siffatto ricorso per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo. ( 7 ) La Corte rinvia, a tal riguardo, alle indicazioni fornite nella decisione di rinvio in merito all’evoluzione della giurisprudenza dell'Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia).

In particolare, da una decisione di tale giudice del 31 marzo 2022 risulterebbe che l’istanza di una delle parti della controversia di adire la Corte in via pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 TFUE, presentata nell’ambito dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ), deve essere trattata sin dalla fase dell’esame di quest’ultima istanza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0144_RES [OSCURATO:PERSONA]144/23 KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. contro [OSCURATO:PERSONA], (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vrhovno sodišče [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 ottobre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Istanza presentata dalla parte che chiede l’autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale in forza della quale il ricorso per revisione (revizija ) è autorizzato quando solleva una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo – Obbligo per l’organo giurisdizionale supremo nazionale di esaminare, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ), se occorra procedere ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija )» Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Portata – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Rigetto di un’istanza di autorizzazione senza previa valutazione dell’obbligo, per tale giudice, di presentare alla Corte la questione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di tale istanza – Inammissibilità (Art. 267, comma 3, TFUE) (v. punti 31-39, 45, 46, 54-56, 58-60, dispositivo 1) Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Rigetto di un’istanza di autorizzazione contenente una richiesta di presentare alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto dell’Unione – Obbligo di motivazione della decisione di non adire la Corte (Art. 267, comma 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 62-65, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che un procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo nazionale non dispensa quest’ultima dal suo obbligo di esaminare, nell’ambito di tale procedimento, se occorra presentare alla Corte, in via pregiudiziale, una questione di diritto dedotta a sostegno dell’istanza di autorizzazione di tale ricorso. La società KUBERA ha acquistato, in Turchia, lattine di [OSCURATO:PERSONA] prodotte in Austria e le ha trasportate per nave fino al porto di Capodistria (Slovenia) ai fini della loro importazione. Con due decisioni del 5 ottobre 2021, l’amministrazione tributaria slovena ha deciso di procedere al blocco di tali lattine, in applicazione del regolamento n. 608/2013 ( 1 ), in attesa dell’esito del procedimento giudiziario avviato dalla società [OSCURATO:PERSONA] al fine di tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale relativi a dette lattine. Dopo aver esaurito i mezzi di ricorso amministrativi, la KUBERA ha proposto ricorsi avverso dette decisioni dinanzi all’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), che li ha respinti con due sentenze. La KUBERA ha quindi presentato al giudice del rinvio due istanze di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizij a) contro tali sentenze, sostenendo che il procedimento principale solleva una questione di interpretazione del regolamento n. 608/2013 ( 2 ) che costituisce, a suo avviso, una questione giuridica importante che giustifica l’autorizzazione dei ricorsi per revisione ( revizij a). Essa ha altresì chiesto al giudice del rinvio, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non condividesse l’interpretazione di tale regolamento da essa proposta, di sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale. Secondo la normativa nazionale il ricorso per revisione ( revizija ) è autorizzato quando solleva dinanzi alla Corte suprema una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo. Tale normativa enuncia le fattispecie particolari corrispondenti a una tale ipotesi. Pur considerando che, nel caso di specie, le istanze della KUBERA di autorizzare i suoi ricorsi per revisione ( revizij a) non soddisfano tali condizioni, il giudice del rinvio si chiede tuttavia se l’articolo 267, terzo comma, TFUE ( 3 ) lo obblighi, al fine di statuire su tali istanze di autorizzazione, ad esaminare l’istanza della KUBERA di sottoporre alla Corte in via pregiudiziale la questione di diritto dell’Unione sollevata da tale società. Esso si chiede anche se, nell’ipotesi in cui ritenesse che non occorra sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, esso sia tenuto, in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a motivare la propria decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione del ricorso per revisione ( revizija ). Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 267, terzo comma, TFUE osta a che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) il cui esito dipende dall’importanza della questione di diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale istanza. La Corte ricorda, innanzi tutto, che sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, essi sono tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione. Pertanto, sebbene il diritto dell’Unione non osti, in linea di principio, a che gli Stati membri istituiscano procedimenti di autorizzazione dei ricorsi o di altri sistemi di selezione o di «filtraggio» dei ricorsi agli organi giurisdizionali supremi nazionali, l’attuazione di tali procedimenti o sistemi deve rispettare le prescrizioni derivanti da tale diritto, in particolare dall’articolo 267 TFUE. A tal riguardo, l’obbligo per le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale rientra nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte e ha in particolare lo scopo di evitare che si consolidi, in un qualsiasi Stato membro, una giurisprudenza nazionale incompatibile con le norme del diritto dell’Unione. Una siffatta giurisdizione nazionale può essere esonerata da tale obbligo solo in tre situazioni, vale a dire nel caso in cui essa ha constatato che la questione sollevata non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi ( 4 ). Quando si trova in presenza di una di tali situazioni ( 5 ), tale giudice non è dunque tenuto ad adire la Corte, anche se la questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione fosse sollevata da una parte nel procedimento dinanzi ad esso. La Corte rileva, inoltre, che l’esistenza di un siffatto procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ) non può trasformare il giudice di grado inferiore la cui decisione è impugnabile nell’ambito di un siffatto ricorso in una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno e sulla quale graverebbe, di conseguenza, l’obbligo di adire la Corte di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE. Per contro, tale obbligo grava su un organo giurisdizionale supremo nazionale quale il giudice del rinvio. Quest’ultimo afferma tuttavia che, secondo la sua interpretazione della normativa nazionale applicabile, esso non è tenuto a valutare, nella fase dell’esame dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ), se occorra o meno, nell’ambito del procedimento di revisione ( revizija ), sottoporre in via pregiudiziale alla Corte la questione di diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale istanza. Nel caso in cui un ricorso per revisione ( revizija ) non sia autorizzato, la decisione di rigetto pone definitivamente fine al procedimento. In tal caso, l’interpretazione del diritto dell’Unione adottata dal giudice di grado inferiore potrebbe imporsi nell’ordinamento giuridico nazionale di cui trattasi, quand’anche la questione sollevata a sostegno dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija ) avrebbe giustificato un rinvio pregiudiziale alla Corte. La Corte rileva che una tale legislazione o prassi nazionale può portare a una situazione in cui una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, sebbene sia sollevata dinanzi alla Corte Suprema, non viene sottoposta alla Corte, in violazione dell’obbligo imposto a tale giurisdizione nazionale dall’articolo 267, terzo comma, TFUE. Orbene, una situazione del genere può compromettere l’efficacia del sistema di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte nonché la realizzazione dell’obiettivo di evitare che si consolidi, in un qualsiasi Stato membro, una giurisprudenza nazionale non conforme al diritto dell’Unione ( 6 ). La Corte invita tuttavia il giudice del rinvio a verificare la possibilità di interpretare la normativa nazionale applicabile in conformità ai requisiti dell’articolo 267 TFUE ( 7 ). Infatti, tale normativa non sembra vietare a detto giudice di valutare, nell’ambito del procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ), se la questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale istanza richieda il rinvio pregiudiziale alla Corte o rientri, al contrario, in una delle eccezioni all’obbligo di rinvio. In particolare, le fattispecie enunciate da detta normativa e che riguardano esclusivamente situazioni caratterizzate, in sostanza, da divergenze nella giurisprudenza nazionale o dall’assenza di giurisprudenza dell’organo giurisdizionale supremo nazionale non sembrano avere carattere esaustivo. In tali circostanze, risulta che detta disposizione può essere interpretata nel senso che il criterio dell’importanza della questione di diritto sollevata ai fini della certezza del diritto, dell’applicazione uniforme del diritto o dello sviluppo di quest’ultimo include l’ipotesi in cui la parte della controversia che chiede l’autorizzazione a proporre un ricorso per revisione ( revizija ) sollevi una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione che non rientra in alcuna delle eccezioni all’obbligo di rinvio e che richiede, di conseguenza, un rinvio pregiudiziale alla Corte. La Corte sottolinea, inoltre, che spetta a un organo giurisdizionale supremo nazionale, investito di una siffatta istanza di autorizzazione e tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale, decidere se occorra procedere a tale rinvio nella fase dell’esame di tale istanza o in una fase successiva. Qualora decida di proporre alla Corte la sua domanda di pronuncia pregiudiziale in fase di esame di detta istanza, esso è tenuto a sospendere il trattamento di quest’ultima in attesa della pronuncia pregiudiziale e ad attuare, successivamente, tale decisione nella sua valutazione della questione se occorra autorizzare il ricorso per revisione ( revizija ). In secondo luogo, la Corte ricorda che dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, discende che, allorché una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre eccezioni all’obbligo di rinvio, di essere esonerato da tale obbligo, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. La Corte ne deduce che, dal momento che, fatta salva l’applicazione di un motivo di irricevibilità di natura puramente procedurale, un siffatto giudice nazionale non può respingere un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija) che solleva una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione senza prima valutare se esso sia tenuto a sottoporre alla Corte tale questione in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in una delle tre eccezioni all’obbligo di rinvio, tale giudice nazionale deve, qualora respinga una siffatta istanza di autorizzazione a titolo di una di tali eccezioni, esporre i motivi per i quali non ha proceduto a tale rinvio. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ( GU 2013, L 181, pag. 15 ), – V. articolo 17 di tale regolamento. ( 2 ) Nel caso di specie, la questione se tale regolamento si applichi ad una situazione in cui le merci importate sono prodotte dal titolare dei diritti di proprietà industriale ad esse relativi. ( 3 ) Conformemente a tale disposizione, quando una questione di interpretazione o di validità è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. ( 4 ) Sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 , punto 21 ), nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 561/19 , EU:C:2021:799 , punto 33 ). ( 5 ) Queste tre situazioni in cui i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all’obbligo di rinvio pregiudiziale sono designate in prosieguo con i termini «eccezioni all'obbligo di rinvio». ( 6 ) Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 15 marzo 2017, Aquino ( C-3/16 , EU:C:2017:209 , punto 56 ), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C-561/19 , EU:C:2021:799 , punto 61 ), secondo la quale una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giurisdizione nazionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. A differenza di tali norme, un criterio di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija) come quello previsto nella normativa nazionale applicabile richiede che l’organo giurisdizionale supremo esamini l’importanza della questione di diritto sollevata a sostegno dell’istanza di autorizzazione di un siffatto ricorso per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo. ( 7 ) La Corte rinvia, a tal riguardo, alle indicazioni fornite nella decisione di rinvio in merito all’evoluzione della giurisprudenza dell'Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia). In particolare, da una decisione di tale giudice del 31 marzo 2022 risulterebbe che l’istanza di una delle parti della controversia di adire la Corte in via pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 TFUE, presentata nell’ambito dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione ( revizija ), deve essere trattata sin dalla fase dell’esame di quest’ultima istanza.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris