CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 02843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, cod strada. • Rilevata che la difesa dell'imputata ha articolato un motivo unico di ricorso, nel quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e con riferimento alla entità della pena e della sanzione amministrativa irrogate. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e reiterativi di ragioni di doglianza già attentamente vagliati dai giudici di merito. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza, dove sono stati evidenziati gli aspetti concernenti l'elevato tasso alcolemico risultante dagli accertamenti compiuti, la pericolosità della condotta di guida serbata dalla imputata e la gravità dei danni cagionati dalla stessa a cose e persone). Ritenuto che i rilievi riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria sono anch'essi manifestamente infondati: quanto alla revoca della patente di guida, è sufficiente rilevare come detta sanzione sia obbligatoria nel caso in cui si accerti che il conducente di un veicolo abbia provocato un incidente stradale, guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, come verificatosi nel caso in esame. In ordine ai criteri di commisurazione della pena, deve rimarcarsi come la stessa sia stata determinata nel minimo edittale quanto alla pena detentiva e al di sotto del minimo edittale quanto alla pena pecuniaria: il primo giudice, infatti, ha irrogato la pena di anni 1 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda; per effetto del raddoppio previsto dall'art. 186, comma 2-bis. cod. strada, il minimo edittale corrisponde ad anni 1 di arresto ed euro 3000 di ammenda. La doglianza difensiva in tema di trattamento sanzionatorio è del tutto generica: la difesa si è limitata ad affermare nel ricorso che il giudice avrebbe eluso le deduzioni contenute nell'atto di appello, senza indicarne le ragioni. E' d'uopo rammentare che, ove la pena irrogata sia pari al minimo edittale, non vi è alcun obbligo per il giudice di motivare la scelta sanzionatoria. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]