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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30143/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GZNRP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 55 N. 8228/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale); Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono inammissibili perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), ed all'omessa disapplicazione della recidiva, riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento P.Q.MSezione 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GZNRP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 55 N. 8228/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale); Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono inammissibili perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), ed all'omessa disapplicazione della recidiva, riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento P.Q.MSezione 2
Sentenza Cassazione n. 30143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris