CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA e Marco GEMELLI del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, i quali preliminarmente hanno dichiarato di rinunciare ai motivi che riguardano la nullità formale dell'udienza preliminare ed in particolare ai motivi 1, la e lb., depositando procura speciale e, illustrati i motivi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua partecipazione, in posizione apicale, quale organizzatore cioè a stretto contatto con ALCANTARA e i fratelli CERTO, a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti importate dall'estero e destinate al mercato interno, con condotte poste in essere dal settembre 2017 e sino al luglio 2019. 2. L'indagato ha proposto ricorso con due difensori e separati atti. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al ritenuto quadro indiziario a carico dell'indagato, rilevando che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di associazione finalizzata al narco—traffico. È lo stesso Tribunale ad ammettere che gli elementi di accusa sono frammentari quanto al coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA], sebbene abbia ritenuto poi contraddittoriamente la sussistenza di elementi sufficienti per ricondurre almeno parte dei traffici al sodalizio rosarnese. Ne deriverebbe, per la difesa, una motivazione meramente apparente e viziata, poiché non sostenuta dal confronto con le numerose criticità segnalate negli scritti difensivi quanto al difetto di elementi sintomatici di un inserimento dello [OSCURATO:PERSONA] in quella compagine criminosa. La difesa ha richiamato interi passaggi della memoria 7/10/2021, rilevando che il Tribunale avrebbe dato una lettura al contenuto dei dialoghi intercettati incongrua secondo i canoni della logica, da nessun elemento potendo inferirsi che i destinatari finali dei presunti affari all'estero fossero i rosarnesi. Si è poi opposta l'insussistenza di elementi confermativi del fatto che, all'interno del gruppo CACCIOLA-CERTO-PRENESTÌ, lo [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un ruolo di organizzatore alla luce delle pianificazioni che egli avrebbe fatto con l'ALCANTARA, atteso che, proprio mentre egli sarebbe stato impegnato in ciò, CERTO Nicola si riforniva autonomamente di droga dall'Olanda, senza ricorrere all'aiuto dello [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta che l'interlocutore dell'ALCANTARA nel dialogo del 25/7/2018 ore 21:26 e ore 21:34 fosse l'indagato, emergendo dai brogliacci che costui non era "Antonio", ma "Lorenzo", deducendosi, sul punto, il travisamento della prova. Infine, si rileva che le vicende che coinvolgerebbero lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbero a oggetto "droga parlata", non essendo mai stato effettuato alcun sequestro. Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al ruolo associativo. Lo [OSCURATO:PERSONA] comparirebbe sulla scena per brevissimo e circoscritto lasso temporale e in modo discontinuo, rispetto a un'indagine iniziata molto tempo prima. Con un terzo motivo, infine, ha dedotto vizio della motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari, rilevando che il relativo vaglio non sarebbe stato condotto in maniera individualizzante. Lo [OSCURATO:PERSONA] è soggetto sostanzialmente incensurato, con un ruolo temporalmente circoscritto nella vicenda e i giudici avrebbero fatto riferimento principalmente a elementi inerenti al merito della vicenda, ritenendo il deducente del tutto infondata la censura della scelta difensiva di non sottoporsi a interrogatorio. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di carenza e/o illogicità della motivazione, con specifico riferimento a tre profili processuali: in primo luogo, si è censurata la decisione impugnata quanto al rifiuto e/o ingiustificato ritardo dell'ufficio del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche, all'ingiustificato ritardo nella visione dei verbali previsti dall'art. 268, cod. proc. pen., e alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali/brogliacci. All'udienza davanti a questa Corte, tuttavia, la difesa ha rinunciato a tali censure. Con lo stesso motivo, poi, si è dedotta anche la nullità delle intercettazioni di cui ai RIT n. 538/18 e 1137/18 per carenza e/o inidoneità del verbale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e 271, cod. proc. pen. La difesa ha opposto la mancanza del verbale, per inidoneità dello stesso in quanto privo della indicazione del progressivo delle conversazioni, del luogo in cui sarebbe avvenuto l'ascolto, del pubblico ufficiale che vi avrebbe partecipato e della sottoscrizione di questi. I relativi verbali erano contenuti in files con estensione "txt", ossia consultabili e modificabili con un qualsiasi programma di scrittura, laddove il verbale che deve essere redatto a norma dell'art. 268, cod. proc. pen., ha connotazione garantista, inteso com'è ad assicurare che le operazioni si svolgano nel rispetto delle procedure. Nella specie, molti files erano stati modificati dopo la loro redazione e, in alcuni casi, anche dopo altre conversazioni avvenute iidennpi successivi. Quanto al RIT 1137/18, inoltre, non erano stati indicati i numeri progressivi delle singole conversazioni, ciò che non consentirebbe di escludere alcunché, dall'inversione dell'ordine delle intercettazioni, all'indebito inserimento di materiale proveniente da altre fonti, magari non autorizzate. Sul punto, oltre a dedursi la violazione di legge, la difesa rileva una tombale omissione della motivazione da parte dei giudici del riesame. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, espressamente richiamando tale difensore le argomentazioni svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo alcune osservazioni consequenziali rispetto ai temi svolti con il primo motivo, una volta eliso il materiale probatorio frutto delle intercettazioni che si assumono inutilizzabili. Innanzitutto, si rileva come una delle maggiori ragioni di dissenso manifestate dalla difesa riguardi la stessa identificazione dell'indagato quale interlocutore dell'ALCANTARA: gli inquirenti non avevano avuto pregressi rapporti con l'indagato, peraltro proveniente da altra provincia della Calabria; le intercettazioni sono avvenute in ambientale tramite trojan installato sul cellulare dell'ALCANTARA; i due non erano mai stati controllati o visti insieme; l'utilizzo, in un'occasione, dell'auto di uno dei genitori dell'indagato non vale a dimostrarne la presenza a bordo nell'occorso; da nessun elemento era emerso che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto il viaggio in Olanda nel luglio 2018; il riconoscimento vocale dell'indagato nel corso della conversazione del 25/7/2018, grazie al trojan inoculato sull'utenza dell'ALCANTARA, era stato ritenuto nonostante non fosse registrata la sua voce. Quindi, in maniera del tutto apodittica, si è affermato che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse l'interlocutore remoto, senza alcun riscontro probatorio. In tale conversazione, peraltro, non appare il nome "Antonio", ma il nome "Lorenzo". Tali risultati sono stati, poi, riversati nella informativa del GICO di Catanzaro del 8/8/2018, sulla scorta della quale il pubblico ministero aveva richiesto e ottenuto la proroga delle operazioni. La incongruenza viene segnalata anche nelle informative del 6/9/2018 e del 27/11/2018, in cui compare sempre il nome "Lorenzo". Nell'ordinanza genetica, invece, il nome "Lorenzo" è stato sostituito con "Antonio". Anche questo difensore rileva la mancata emersione di un vincolo stabile e continuativo e l'inesistenza di un pur generico embrione di programma criminoso inerente agli stupefacenti che leghi l'indagato ai rosarnesi, non essendo stato fornito alcun indice di aggregazione. I fratelli [OSCURATO:PERSONA] non avevano rapporti con i fratelli CERTO, laddove il banchetto a casa di costoro andava valorizzato in senso negativo, in quella sede essendo stati trattati temi neutri, privi di contenuto incriminante, in quella sede non essendo stato stilato alcun programma e nessuna idea fu elaborata da realizzare congiuntamente. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha esaminato in via preliminare la questione processuale introdotta con il riesame, inerente alla formulata eccezione di nullità dell'ordinanza per omessa/tardiva trasmissione da parte del pubblico ministero dei tiles audio relativi ad alcune conversazioni (RIT 538/18 e RIT n. 1137/18), oggetto di una seconda istanza difensiva presentata il 29/9/2021 e ne ha ritenuto la infondatezza. Dalla stessa documentazione allegata alla memoria difensiva, era emerso infatti che la seconda istanza, intervenuta a distanza di quasi una settimana dalla prima, non conteneva, a differenza della precedente, alcuna specificazione dei progressivi oggetto di interesse difensivo, né informazioni utili a consentire la ricerca dell'oggetto della richiesta nella imponente mole del materiale allegato agli atti d'indagine. Il Tribunale, peraltro, ha precisato che il pubblico ministero aveva autorizzato, già in data 30/9/2021, l'accesso alle registrazioni, sebbene il consulente trascrittore non fosse stato giustificatamente in grado, proprio in assenza di specifici riferimenti nella richiesta, di evadere l'istanza se non previa specificazione dei tiles di interesse, il che aveva spiegato il ritardo nella evasione dell'istanza, essendo comunque intervenuta la risposta e la conseguente messa a disposizione già il 5/10/2021, con indicazione delle ore 9:00 del giorno successivo per l'ascolto richiesto. La riconosciuta facoltà era stata tuttavia declinata dalla difesa oltre l'orario fissato per l'ascolto allegando una impossibilità di ottenere l'aiuto di propri consulenti e senza che fosse stata presentata alcuna istanza di posticipazione dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di espletare attività tecniche più complesse che, secondo quanto rappresentato dal difensore in quella sede, non avrebbero potuto essere svolte neppure per il 9/10/2021, data di scadenza del termine per la decisione del riesame. Ad analoghe conclusioni, poi, quel giudice è addivenuto anche con riferimento alla seconda eccezione di nullità, questa volta inerente alla mancata trasmissione dei "brogliacci", a norma dell'art. 268, commi 1 e 2, cod. proc pen., rilevando che la relativa richiesta di ostensione era stata presentata solo il 4/10/2021, ore 18:18, pertanto tardivamente rispetto alla asserita indispensabilità dei verbali per approntare la difesa in vista della udienza fissata per il 7/10/2021, nonostante il consulente avesse messo a disposizione detti verbali per il giorno 6/10/2021, unitamente ai files audio di cui sopra. In ogni caso, i giudici territoriali hanno rilevato che i brogliacci erano stati integralmente trasmessi al Tribunale del riesame e contenuti nei faldoni nn. 4 e 5 della documentazione allegata, derivandone la compiuta utilizzabilità ai fini della decisione cautelare. Quanto alla gravità indiziaria, quel giudice ha preliminarmente ricostruito la storia del procedimento, prendendo le mosse da altro (operazione "Gerry") in cui era stata accertata la disponibilità (in capo a tale FEDELE [OSCURATO:PERSONA] e al genero CAPPONE Fabio) di utenze utilizzate per gestire un traffico organizzato di sostanze stupefacenti anche attraverso lo schermo di un'attività di rivendita di autoveicoli usati (Autoperla), fittiziamente intestata al secondo e di fatto riconducibile al primo, come comprovato dall'accertata circostanza che era costui a condurre direttamente l'attività di commercializzazione delle auto provenienti dalla Germania. Il prosieguo delle indagini aveva consentito di verificare l'esistenza di un gruppo di soggetti, operanti a Rosarno, che utilizzavano schede telefoniche di provenienza tedesca e intestate a soggetti di comodo o prive di intestatari, che venivano assegnate a contatti fidati e che venivano utilizzate per conversare attraverso sms, mediante un codice cifrato. Associata l'attività di ascolto ai servizi di osservazione e videoripresa, la polizia giudiziaria era stata in grado di identificare gli interlocutori e verificare che il contenuto delle conversazioni era il traffico di stupefacenti: infatti, nonostante il mancato monitoraggio di tutte le trasferte estere, erano stati ricostruiti gli spostamenti, l'attività di supporto e la organizzazione logistica del gruppo estero e individuato un rodato apparato organizzativo alle spalle del gruppo che faceva affidamento su mezzi (telefoni dedicati e criptati, autovetture appositamente adattate al trasporto della droga) che è quello descritto al capo A) contestato nel presente procedimento (operazione "Crypto"), diretta derivazione del primo. L'organizzazione, con sede in Rosarno, era riconducibile al gruppo CACCIOLA-CERTO- PRONESTÌ ed era composta da una pletora di soggetti identificati, i quali, reperito lo stupefacente nel nord dell'Europa, provvedeva poi a trasportarlo via terra sino a Rosarno, occultato in autovetture predisposte, e a rivenderlo sull'intero territorio nazionale. Si delineava, così, una complessa organizzazione, grazie alla quale, la sostanza, una volta giunta nella Piana di [OSCURATO:PERSONA], veniva redistribuita presso diversi gruppi (uno, operante a Annantea e facente capo a SURIANO Francesco; un altro, operante nel torinese e riconducibile a RASO Vincenzo che si avvaleva del corriere e spacciatore VIOLA Gianfranco;altri, operanti nel catanese e riconduCibili rispettivamente a CAMBRIA Francesco e a VITALE Franco, VITALE Giuseppe e VITALE Fabio; un altro ancora, operante in Siracusa, Benevento e Milano riconducibile a ZULLO Giuseppe, LIISTRO Carmelo, PIZZO Maurizio e PIZZO Giulio). Secondo la tesi accusatoria, tra il gruppo di Rosarno e tali altri gruppi si era creata una vera e propria sinergia criminale, in virtù della quale gli stessi agivano in mutuo aiuto nella fornitura della droga. Nell'ordinanza vengono quindi analiticamente richiamati, anche mediante trascrizione di taluni passaggi, dialoghi ritenuti eloquenti sulla natura dell'attività che coinvolgeva i soggetti interagenti, traendone quel .giudice la conclusione della esistenza di una complessa organizzazione che, assunto come fulcro operativo la cellula di Rosarno, motore dell'intera operazione, si diramava in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, attraverso l'attività dei singoli sotto gruppi, convergente verso l'unico obiettivo e legati alla "casa madre" attraverso una affectio che andava al di là della mutua conoscenza tra tutti i sodali, ma che era ricavabile dalla continua disponibilità degli esponenti delle cellule verso il gruppo rosarnese. L'attività di PG correlata alla captazione dei dialoghi aveva poi consentito di operare alcuni sequestri, di verificare quali fossero i luoghi dell'approvvigionamento, di identificare i fornitori e i trasportatori e di ricostruire l'intero traffico, posto in essere attraverso mezzi (utenze dedicate, telefoni criptati, macchine modificate), predisposti per durare nel tempo e non strumentali alla estemporanea perpetrazione dei singoli reati fine. In tale contesto, emerge il sotto-gruppo composto da [OSCURATO:PERSONA] Antonio, soggetto legato alla criminalità reggina, dal fratello Lorenzo e da ALCANTARA [OSCURATO:PERSONA], dedito al narco-traffico e attivo nel reperimento della droga da fornire alla base di Rosarno. La sua identificazione, secondo il Tribunale, era avvenuta in maniera certa (il riferimento è alla titolarità delle vetture utilizzate, riconducibile a familiari dell'indagato; all'utilizzo del nome di battesimo "Antonio"; al riferimento al nome del fratello "Lorenzo"; ai riferimenti fatti dal conversante alla scadenza della sua patente di guida, il tutto verificato attraverso le relative banche dati). Tale gruppo era in stretta collaborazione con quello dei fratelli CERTO e, attraverso il richiamo e la trascrizione di intere parti delle conversazioni, il Tribunale ha ricostruito le fasi di tale collaborazione nell'arco temporale considerato che, pur non lungo, aveva tuttavia conservato il carattere di stabile canale di approvvigionamento per il sodalizio rosarnese, attraverso un'affiatata partnership che si era esplicata mediante il costante reperimento delle sostanze dall'estero e contatti con i rappresentanti del gruppo rosarnese. Il tutto corroborato dal contenuto - a tratti esplicito - dei dialoghi e dai servizi di osservazione e controllo approntati dalla PG. Le captazioni, in particolare, avevano disvelato, secondo i giudici territoriali, la chiara intraneità dell'indagato pagli ambienti del narco- traffico internazionale e pal novero dei fornitori del gruppo rosarnese, avendo egli messo a disposizione i propri collaudati canali. Il suo coinvolgimento è stato ritenuto a prescindere dalla mancata partecipazione a tutti gli incontri con i vertici rosarnesi, avendo egli dimostrato di essere a conoscenza dei relativi programmi e di essere interessato a mettere a disposizione i propri canali di approvvigionamento estero. Chiaro sintomo di appartenenza è stato ritenuto il possesso di utenze dedicate, finalizzate esclusivamente a comunicare in maniera sicura, con schede specifiche attribuite anche ad altri componenti del sodalizio, considerato tale elemento come altamente indiziante la sua appartenenza al medesimo tessuto connettivo criminale. Il Tribunale ha poi rigettato l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni avvenute in territorio estero, in assenza di apposita rogatoria, atteso che le stesse erano state eseguite mediante inoculazione di captatore installato in Italia, a nulla rilevando la circostanza che i dialoghi fossero avvenuti all'estero. Infine, ha richiamato gli episodi confluiti nel capo A4) della imputazione, specificando che gli stessi erano estranei al procedimento caiitelare, lo [OSCURATO:PERSONA] non essendo stato raggiunto dal titolo per tali condotte e affermato, pertanto, di non poter declinare la propria competenza territoriale, correttamente individuata alla luce della ubicazione della cellula rosa rnese. Quanto, poi, al profilo cautelare, quel giudice ha ritenuto che, nella specie, al di là di ragionamenti di tipo presuntivo alla stregua del disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussistessero tutte le esigenze di cui all'art. 274 stesso codice: quanto al pericolo di fuga, in particolare, ha posto in risalto i collegamenti con i fornitori esteri e la disponibilità di utenze telefoniche straniere; quanto all'inquinamento probatorio, ha evidenziato le modalità della condotta, posta in essere attraverso un sistema comunicativo altamente elusivo, approntato dai vertici del gruppo, avvalendosi di utenze citofonicamente collegate e di un codice criptato alfanumerico, così dimostrando gli associati come la finalità elusiva fosse stata affrontata sin dall'inizio attraverso mezzi atti a ostacolare la raccolta delle prove da parte degli organi di indagine; quanto, infine, alla esigenza special- preventiva, ha valorizzato le relazioni stabili dell'indagato, anche a livello internazionale, con i canali di approvvigionamento della droga, in uno con la sua posizione di referente dell'organizzazione investigata anche per la programmazione di futuri traffici. La non risalenza delle condotte, la stabilità del contributo prestato, sia pur per un periodo circoscritto, e l'impegno prontamente assicurato per future operazioni illecite avevano poi disvelato la attualità di tali esigenze cautelari, e l'adeguatezza della sola misura infra- muraria a salvaguardarle, la misura auto-custodiale, anche ove elettronicamente presidiata, non consentendo una effettiva limitazione alla capacità di comunicazione e, soprattutto, non costituendo effettivo argine alla espressa capacità delinquenziale dell'indagato, tenuto conto della dimostrata esistenza di una rete poliedrica di contatti e della professionalità dell'indagato, rilevante sia ai fini dell'inquinamento probatorio che della ricaduta criminale. 3. Il primo e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. In linea generale, deve ribadirsi che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze//i, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto(sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va altresì considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità: in materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Nella specie, il Tribunale del riesame ha analizzato le risultanze indiziarie alla stregua delle doglianze difensive dando a queste congrua risposta quanto al grave quadro indiziario, tratteggiando in maniera esaustiva i connotati del gruppo e la convergenza - verso un obiettivo comune - anche di quello facente capo allo [OSCURATO:PERSONA], ponendo in risalto un elemento fattuale rtitenuto decisivo nella conferma di tale comune tessuto connettivo criminale, l'utilizzo cioè di un modus operandi, nella fase delle comunicazioni tra i sodali, diretta espressione dell'organizzazione facente capo alla cellula rosarnese. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unbicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di vizi motivazionali smentiti dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. 5. Il terzo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è infondato.A fronte della motivazione rinvenibile nell'ordinanza censurata, nei termini sopra riassunti, non può certamente riconoscersi il vizio motivazionale opposto dalla difesa: il vaglio sulla attualità e concretezza delle plurime esigenze cautelari ritenute è stato operato alla stregua di considerazioni in fatto, strettamente collegate alle modalità della condotta, non ridondanti e neppure apodittiche, oltre che coerenti con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr. sez. 3 n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni dì vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr. sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (cfr. sez. 6 n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Lo stesso dicasi quanto alla spiegazione con cui il Tribunale ha ritenuto l'idoneità contenitiva della sola misura inframuraria, valorizzando proprio le connessioni con il tessuto criminale di riferimento e i collegamenti con quello internazionale per l'approvvigionamento dello stupefacente. 6. Da ultimo, deve rilevarsi la manifesta infondatezza della doglianza, di cui al primo motivo formulato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da questi non rinunciata all'udienza. .Si tratta della censura che attacca le modalità di verbalizzazione dei cc.dd. brogliacci, secondo la difesa tali da rendere addirittura inesistente detta attività di documentazione. Sul punto, deve richiamarsi quanto già sopra esposto riguardo alla decisione del Tribunale sulle eccezioni formulate dalla difesa in sede di riesame e con le memorie in atti, per osservare che la doglianza non è stata esaminata da quel giudice per la semplice ragione che la stessa non ha costituito thema decidendum in quella sede, una volta ritenuta dai giici territoriali la tardività dell'eccezione inerente alla ostensione dei brogliacci. La difesa, con il motivo di ricorso ha inteso introdurre, in questa sede, un tema invero precluso dalla decisione del Tribunale circa l'esercizio della correlata facoltà difensiva. In ogni caso, e risolutivamente, deve rilevarsi l'assoluta genericità della doglianza. Essa è stata formulata in termini meramente ipotetici e dubitativi e risulta, quindi, priva della necessaria specificità ai fini del vaglio di legittimità: la difesa non ha dedotto, infatti, la mancanza fisica dei verbali che, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 268, comma 1, 271, comma 1 e 89 disp. att, cod. proc. pen., avrebbe potuto configurare una situazione rilevante ai fini del meccanismo sanzionatorio processuale evocato, quello cioè della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni; al contrario, ha contestato le modalità della verbalizzazione, rispetto alle quali, tuttavia, aveva il preciso onere, anche ai fini della autosufficienza dell'impugnazione, di precisare in che modo le stesse avessero intaccato la regolarità delle operazioni di ascolto e la loro successiva documentazione, limitandosi, invece, a ipotizzare possibili inquinamentti del materiale o una inversione dell'ordine cronologico delle conversazioni intercettate. 7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso