CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 18/05/2022 dal Tribunale di Oristano per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto correttamente argomentata, da parte del primo Giudice, l'applicazione della contestata recidiva) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.). Giova, peraltro, ribadire che, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend