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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 30559/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21/04/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 495 cod. pen., in relazione alla mancata riqualificazione del fatto, anche alla luce dell'istruttoria dibattimentale che non ha dimostrato la commissione dello stesso: sostiene il ricorrente che il reato sarebbe rimasto nella fase del tentativo.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e comunque al mancato riconoscimento della subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché comunicazione del 07/06/2022 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dando atto di essere impegnato presso altra sede giudiziaria, ha chiesto la trattazione del procedimento con nomina di un difensore d'ufficio e ha chiesto, con separato atto, la liquidazione dei compensi, in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Considerato in diritto

1. Va premesso che la comunicazione datata 07/06/2022 non può essere considerata in alcun modo una richiesta di trattazione orale del procedimento ed è comunque intempestiva, alla luce del termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 23, comma 8, del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176.

In ogni caso, la richiesta è del tutto irrituale, poiché, se anche il processo fosse stato trattato in udienza pubblica, si sarebbe applicato l'art. 614, comma 2, cod. proc. pen., che consente la celebrazione anche in assenza dei difensori delle parti, i quali hanno la mera facoltà di comparire nell'interesse dei loro assistiti.

2. Il primo motivo è inammissibile, sia per l'assoluta genericità di formulazione che non si confronta in alcun modo con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, quanto alla ricostruzione dei fatti, sia per manifesta infondatezza.

A quest'ultimo riguardo, posto che l'unica, mancata riqualificazione della quale ci si duole nel ricorso è quella relativa alla ritenuta consumazione del delitto (ogni altra questione rimanendo del tutto indeterminata), va solo ribadito che il delitto de quo si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021 - dep. 24/01/2022, Dell'Orno, Rv. 282650 - 01).

3. Inammissibile per assenza di specificità è anche il secondo motivo, dal momento che il carattere risalente degli episodi non assume rilievo nell'economia della decisione, che ha operato una sostanziale comparazione delle condotte per giungere al giudizio di maggiore rimproverabilità personale che giustifica l'applicazione della recidiva infraquinquennale ritenuta dal giudice.

Per il resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

4. In relazione alla richiesta di liquidazione del compenso alla luce dell'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicate le valutazioni del giudice competente, ai sensi dell'art. 106, primo comma, d.P.R. n. 115 del 2002, si osserva che essa è destituita di fondamento, giacché l'immutato art. 83, comma 2, d.P.R. 30/05/2002, n. 115, continua a disporre che la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che «per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato».

La competenza del giudice del merito non è affatto superata dal comma 3 -bis del medesimo art. 83, introdotto dall'art. 1, comma 783 della

I. 28/12/2015, n. 208.

L'art. 83, comma 3 -bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione (v., ad es., nella giurisprudenza civile, Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019, in motivazione).

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/04/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 495 cod. pen., in relazione alla mancata riqualificazione del fatto, anche alla luce dell'istruttoria dibattimentale che non ha dimostrato la commissione dello stesso: sostiene il ricorrente che il reato sarebbe rimasto nella fase del tentativo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e comunque al mancato riconoscimento della subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché comunicazione del 07/06/2022 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dando atto di essere impegnato presso altra sede giudiziaria, ha chiesto la trattazione del procedimento con nomina di un difensore d'ufficio e ha chiesto, con separato atto, la liquidazione dei compensi, in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Considerato in diritto 1. Va premesso che la comunicazione datata 07/06/2022 non può essere considerata in alcun modo una richiesta di trattazione orale del procedimento ed è comunque intempestiva, alla luce del termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 23, comma 8, del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176. In ogni caso, la richiesta è del tutto irrituale, poiché, se anche il processo fosse stato trattato in udienza pubblica, si sarebbe applicato l'art. 614, comma 2, cod. proc. pen., che consente la celebrazione anche in assenza dei difensori delle parti, i quali hanno la mera facoltà di comparire nell'interesse dei loro assistiti. 2. Il primo motivo è inammissibile, sia per l'assoluta genericità di formulazione che non si confronta in alcun modo con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, quanto alla ricostruzione dei fatti, sia per manifesta infondatezza. A quest'ultimo riguardo, posto che l'unica, mancata riqualificazione della quale ci si duole nel ricorso è quella relativa alla ritenuta consumazione del delitto (ogni altra questione rimanendo del tutto indeterminata), va solo ribadito che il delitto de quo si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021 - dep. 24/01/2022, Dell'Orno, Rv. 282650 - 01). 3. Inammissibile per assenza di specificità è anche il secondo motivo, dal momento che il carattere risalente degli episodi non assume rilievo nell'economia della decisione, che ha operato una sostanziale comparazione delle condotte per giungere al giudizio di maggiore rimproverabilità personale che giustifica l'applicazione della recidiva infraquinquennale ritenuta dal giudice. Per il resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. In relazione alla richiesta di liquidazione del compenso alla luce dell'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicate le valutazioni del giudice competente, ai sensi dell'art. 106, primo comma, d.P.R. n. 115 del 2002, si osserva che essa è destituita di fondamento, giacché l'immutato art. 83, comma 2, d.P.R. 30/05/2002, n. 115, continua a disporre che la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che «per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato». La competenza del giudice del merito non è affatto superata dal comma 3 -bis del medesimo art. 83, introdotto dall'art. 1, comma 783 della I. 28/12/2015, n. 208. L'art. 83, comma 3 -bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione (v., ad es., nella giurisprudenza civile, Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019, in motivazione). 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,
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