CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13461 / 20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente principale – nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito(p.e.c.: maria.esposito @ legalmail . it ) , domiciliata presso la Can- celleriadella Corte di Cassazione ; Oggetto:cartella di paga- mento– II.DD. e IVA –ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], già amministratoreunico della società, autorizzato dal giudice delegato stantel’inerzia dell a curatela, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nino Tornambè (p.e.c.: antonino.tornambe@avvsciacca.legal- mail.it), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 34; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilia,n.4119/ 1/2016 depositata il 24 novembre 20 1 6 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , èstato accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già amministra- tore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento autorizzato dal giudice delegato stante l’inerzia della curatela, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n. 482 / 2 /20 12 dirigetto de l ricors o introduttiv o propost o contro la cartella di paga- menton. 29620100027999392 - ruolo straordinario per II.DD. e IVA relativaall’anno di imposta 200 5 . 2.Il giudice di prime cure accertava la regolarità della notifica della cartellasulla base della copia della notifica prodotta dall'Agente della riscossione,dalla quale risultava che la cartella era stata notificata il 9settembre 2010 al curatore fallimentare e rigettava il ricorso. 3.Al contrario, il giudice d i appello riteneva che la notifica della car- tellafosse affetta da nullità insanabile, in quanto compilata al mo- mentodella ricezione in modo illeggibile e tale da non permettere di individuareil momento iniziale di decorrenza del termine perentorio diimpugnazione 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso principale l ’Agenzia delle Entrate affidato a due motiv i. L’agente della riscossione pro- pone ricorso successivo , da qualificarsi come incidentale, affidato a quattromotivi. Replica il contribuente con un unico controricorso av- versole due impugnazioni . Consideratoche: 5.Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione avanzata dal controricorrente di inammissibilità d i entrambi i ricors i per essere statinotificati a mezzo Pec all’indirizzo del difensore in appello presso ilquale era stato eletto il domicilio. 5.1. La Corte osserva innanzitutto che la notifica del ricorso dell’Agenzianon è avvenuta a m e zzo PEC bensì attraverso la posta tradizionalee, dunque , l’eccezione non è ben calibrata nei suoi con- fronti. 5.2.È inoltre regolare anche la notifica per posta elettronica effet- tuatadall’agente della riscossione . Infatti, i n tema di giudizio di cas- sazione,ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 3 - bis della l. n. 53 del1994, è valida la notificazione del ricorso avvenuta tramite posta elettronica certificata successivamente all'emanazione delle norme regolamentariattuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le speci- fiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Dire- zione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014 (Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 30372 del18/12/2017). Per il resto, il contribuente non contesta nemmeno che l’indirizzo di posta elettronica cui l’agente della riscossione ha effettuatoil ricorso non sia esatto e compreso nei registri INI - Pec , conconseguente reiezione dell’eccezione ..In via prioritaria ad ogni altro dev’essere trattato il quarto motivo delricorso incidentale , perché relativo alla legittimazione del l’agente dellariscossione, profilo peraltro rilevabile d’ufficio . Il mezzo è stato dedotto ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., e l’agentedella riscossione prospetta la nullità della sentenza per vio- lazioneed errata applicazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. civ. e dell'art.43 L.F (R.D. n. 267/1942) per avere la C.T.R. ritenuto sus- sisterel'autorizzazione del G.D. alla società fallita per la proposizione delricorso, nonostante la mancanza di prova, e per aver, comunque, lasciato prevalere la determinazione a ricorrere della società fallita suquella a non ricorrere della curatela. 7. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. 7.1.In disparte dal fatto che vi è un errore materiale, in quanto viene prospettata ai fini del n.3 del paradigma processuale una causa di nullità della sentenza che invece è riconducibile al n.4 dell’art.360 primocomma cod. proc. civ. , il Collegio rammenta che la dichiara- zionedi fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rap- portipatrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacitàdi stare in giudizio nelle relative controversie, spettando ex art.43L.F. la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Aquesta regola fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agi- scaper la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare siarimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudi- zio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 14 maggio 2012, n. 7448; 14 ottobre1998, n. 10146 ). 7.2.Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, le Sezioni Unite con sentenza n.11287 del 28 aprile 2023 hanno da ultimo chiarito che q ualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati primadella dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fal- litoa cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendoun comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentementedalla consapevolezza e volontà che l'abbiano de- terminato. È l'insussistenza di detto stato di inerzia che comporta, peril fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo,ed è vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, inogni stato e grado del processo , ma nel caso di specie lo stato di inerziaè pacifico con conseguente reiezione della censura . 8.Con il primo motivo d el ricorso principale , in relazione all’ art.360 primocomma n.3 cod. proc. civ., si deduce la v iolazione e d errata applicazionedegli artt. 60 del d.P.R. n.600 del 1973 e 148 cod. proc. civ.con riferimento alla statuizione di nullità della notifica in ragione della discordanza esistente tra la relata della notifica della cartella prodotta dal l’agente della riscossione e quella prodotta dalla parte contribuente. 9. Con il secondo motivo d el ricorso dell’Agenzia , in relazione all’art.360primo comma n. 4 cod. proc. civ., si deduce la v iolazione ed errata applicazione de ll’ art. 156 cod. proc. civ. da parte del giu- diced’appello, nella parte in cui non ha ritenuto applicabile il princi- piodel raggiungimento dello scopo dell’atto. 10.I motivi del ricorso principale devono essere esaminati per con- nessioneunitamente ai residui motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- lia,anch’essi incentrati sul medesimo capo della decisione d’appello equi di seguito riportati . 11. Con il primo motivo del ricorso incidentale ex art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., si deduce la v iolazione e d errata applicazionedegli artt. 100, 160 e 156 cod. proc. civ. , l’ erronea, ca- rentee contraddittoria motivazione, la violazione degli artt. 36, n. 4 e61 d.lgs. n. 546/92 e 112 cod. proc. civ. per avere la C.T.R. an- nullatola cartella per nullità della notifica in quanto "in bianco", seb- benenon sia contestata la notifica a mani della curatela fallimentare equantunque la società ricorrente abbia dichiarato di averne avuto consegnain data 9 settembre 2010, ne abbia prodotto copia inte- grale unitamente al ricorso , e non vi sia contestazione sul merito dellapretesa tributaria.12.Con il secondo motivo incidentale , in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ . , si censura la violazione e d errata applicazionedegli artt. 100, 160 e 156 cod. proc. civ . , l’ erronea, ca- rente e contraddittoria motivazione, la violazione degli artt. 22, comma5, 36, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/92 per avere la C.T.R., nella rilevatadifformità tra la copia della relata di notifica prodotta da Ri- scossioneSicilia S.p.A. e quella prodotta dalla società fallita, dichia- rato il prevalere di quest'ultima, ancorché sia incontestato che si trattadi una fotocopia dell'originale notificato alla curatela fallimen- tare,nonché per avere la C.T.R. omesso di ordinare alle parti l'esi- bizionedell'originale. 13.Con il terzo motivo, in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e errata applicazionedegli artt. 160, ultima parte, e 156, ultimo comma, cod. proc.civ. per avere la C.T.R. ritenuto non sussistente l'effetto sanate delraggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, avuto riguardo aldisposto dell'ultima parte dell'art. 160 cod. proc. civ . e alle dedu- zionie allegazioni delle parti. 14.I motivi suddetti , largamente sovrapponibili tra loro , perché in- sistonotutti sulla determinazione del giudice d’appello sulla notifica dellacartella e sul raggiungimento dello scopo , sono fondati . 14.1.Le censur e sono essenzialmente incentrat e sulla violazione del principiodi non contestazione e comunque del principio di raggiun- gimentodello scopo. Partendodal primo profilo, s econdo pacifico insegnamento giurispru- denziale,il principio opera in relazione a fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. nn. n. 22055 del 2017; n. 3306 del 2020; n. 2439 del2022), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da unadelle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità. Inoltre, l a parte che invocail principio in sede di impugnazione è tenuta ad indicare pun- tualmentein quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine diconsentire al giudice di verificarne sia chiarezza sia la specificità e sela controparte abbia avuto occasione di replicare. Corollario di tale consolidata interpretazione è che l’onere di contestazione – la cui inosservanzarende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sus- sistesoltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti(Cass. n. 14652 del 2016; n. 3576 del 2013). 14.2.Orbene, n el caso di specie in cui la cartella è stata emessa e notificatadopo la dichiarazione di fallimento della società, il giudice diprimo grado ha accertato che : « la cartella di pagamento risulta regolarmentenotificata in data 9 settembre 2010 mediante conse- gna a mani del curatore fallimentare, avv. [OSCURATO:PERSONA] » (cfr. p.12 ricorso), e l’accertamento è riportato anche nella sentenza impu- gnatanello “svolgimento del processo” e della stessa ratio decidendi , chesulla base di tale fatto ritiene si sia in presenza comunque di una “nullità insanabile”. Al contrario , e seguire la notifica a mani del cu- ratorefallimentare è facoltà dell’agente della riscossione , in alterna- tiva o contestualmente alla notifica al fallito (cfr. da ultimo, Cass. Sez.5 - , Sentenza n. 2857 del 31/01/2022) e non vi è incertezza sulricevente, né sulla data della ricezione . Dunque, vi è data certa della notifica e del suo perfezionamento e il giudice del merito ha erratoa non tenerne conto ai fini del calcolo dei termini di proposi- zionedel ricorso . 14.3.Passando al secondo profilo relativo al principio di raggiungi- mentodegli effetti , a differenza di quanto ha ritenuto il giudice d’ap- pello,la natura sostanziale e non processuale della cartella di paga- mentonon osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto pro- cessuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria . S icché , il rinvio disposto dall'art. 26, comma5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazionedell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia allenorme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applica- zionedell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo , di cui all'art. 156 c od . p roc . c iv . (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27561 del30/10/2018; conforme Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 6417 del05/03/2019). 15.In conclusione, per effetto dell’accoglimento del ricorso princi- pale e dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso incidentale , l a sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, in diversacomposizione, per il suddetto profilo e quelli rimasti assor- b