CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cor il quale s contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato o cui all'art 73 d.P.R. 309 del 90 è inammissibile per genericità, risultando meramente o )positivo E' reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giuclic e di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqi e rilevanti rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, :arino, Rv 275509), come nel caso di specie; rilevato, infatti, che la Corte di appello ha giustificato il diniego con ampia rì otivazione che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto, alla condotta ostruzioniica tenuta all'atto dell'arresto e al reato della stessa specie per il quale risultava nelle more dE I giudizo di appello tratto a giudizio (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con c)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur ) tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del e ammende