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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35362/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ben motivato ponendo in evidenza l'assenza di una regolare attività lavorativa e la mancata prospettazione di attività risocializzanti, che non consentono di formulare una prognosi favorevole in punto di pericolosità sociale; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, atteso che non fonda il diniego soltanto sull'assenza di un regolare lavoro ma anche sulla mancanza di attività che possano favorire la risocializzazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ben motivato ponendo in evidenza l'assenza di una regolare attività lavorativa e la mancata prospettazione di attività risocializzanti, che non consentono di formulare una prognosi favorevole in punto di pericolosità sociale; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, atteso che non fonda il diniego soltanto sull'assenza di un regolare lavoro ma anche sulla mancanza di attività che possano favorire la risocializzazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
Sentenza Cassazione n. 35362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris